Il modulo di iscrizione è spesso l'eredità di chi c'era prima: chiede la professione, lo stato civile, a volte il certificato medico, e ha in fondo la casella «autorizzo il trattamento dei dati». E intanto nessuno ricorda che socio non si diventa pagando la quota, ma quando il consiglio direttivo delibera l'ammissione.
Nessuna email, nessun modulo da compilare, nessun rinvio a una prova gratuita per ottenere il file.
Un'email il giovedì: una guida, una scadenza in arrivo, un modello. Il file qui sopra resta gratis comunque.
Vi arriverà un'email per confermare l'indirizzo: senza quel clic non riceverete nient'altro. Potete uscire quando volete, con un clic in fondo a ogni messaggio. Titolare del trattamento: Chibri S.r.l.s. — informativa privacy.
Le cose che conviene sapere prima di riempirlo, non dopo.
L'art. 23 comma 1 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) dice che, salvo diversa previsione dello statuto, l'ammissione è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Per questo il modello ha in fondo un riquadro per la delibera: la domanda raccolta al banchetto e la quota incassata, da sole, non fanno di nessuno un socio.
Sempre salvo diversa previsione statutaria, il rigetto va motivato e comunicato entro sessanta giorni; chi è stato respinto può chiedere entro sessanta giorni dalla comunicazione che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Quello che la norma non prevede è la domanda lasciata in un cassetto.
Il principio di minimizzazione del GDPR (art. 5) vale anche per un'associazione di dieci persone. Professione, titolo di studio e stato civile non servono a deliberare un'ammissione; i dati sanitari sono categorie particolari (art. 9) e vanno chiesti solo a chi svolge attività che li richiedono, non a chiunque diventi socio.
I dati necessari a gestire il rapporto associativo si trattano perché servono a eseguire il rapporto stesso (art. 6, par. 1, lett. b GDPR), non su consenso. Un consenso chiesto dove non serve è revocabile, e vi espone alla richiesta di cancellare dal libro soci una persona che è ancora socia. Il consenso resta necessario per ciò che sta fuori dal rapporto, per esempio la pubblicazione di foto.
Un foglio non vi ricorda di mettere le domande raccolte all'ordine del giorno del prossimo direttivo, e non annota da solo l'ammissione nel libro soci. È il passaggio che nella pratica salta più spesso.
No. Né il Codice del Terzo Settore né il RUNTS prevedono un modulo: la legge chiede una domanda dell'interessato e una delibera dell'organo di amministrazione, e il contenuto lo decide l'associazione nel rispetto del suo statuto e del GDPR.
La legge non impone la carta. Conta poter dimostrare chi ha chiesto di entrare e quando: una domanda inviata per email da un indirizzo riconducibile al richiedente, o firmata digitalmente, è una prova migliore di un modulo cartaceo che nessuno ritrova. Se lo statuto prevede una forma precisa, vale quella.
Dipende dallo statuto. Se lo statuto ammette soci minorenni, la domanda va sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il modello ha lo spazio per farlo.
Questo foglio lo compilate a mano, e va benissimo così: per molte associazioni è tutto quello che serve. SempliCo lo tiene aggiornato da solo — stessa impaginazione, stesse colonne — e lo stampa già pronto quando serve.