Soci ordinari, sostenitori, onorari: quali categorie potete creare e cosa non potete togliere a nessuna
Qui trovate cosa potete davvero scrivere nello statuto quando volete distinguere soci ordinari, sostenitori e onorari: le categorie sono ammesse, ma il diritto di voto non si tocca, e un socio che paga di più non conta di più.
«Facciamo il socio sostenitore»: da dove nasce sempre l'idea
Succede in quasi tutte le associazioni, prima o poi. C'è qualcuno che vorrebbe dare una mano con i
soldi ma non ha tempo per le riunioni. C'è l'ex presidente che nessuno se la sente di lasciare fuori.
C'è l'azienda del paese che vi sostiene da anni. E c'è, soprattutto, la paura che qualcuno entri in
associazione solo per contare in assemblea.
Da qui nasce la stessa proposta, ripetuta in mille consigli direttivi: creiamo delle categorie. Soci
ordinari con il voto, soci sostenitori che pagano e basta, soci onorari per onorificenza. Sulla carta
sembra ordinata. Nella pratica, per un ente del Terzo settore, metà di quella costruzione non regge —
e la parte che non regge è proprio quella che tutti danno per scontata.
Le categorie si possono fare: nessuno ve lo vieta
Partiamo dalla buona notizia, perché esiste. Il Codice del Terzo settore non elenca da nessuna parte
le categorie di soci, non le disciplina e non le vieta. L'articolo 21 si limita a chiedere che l'atto
costitutivo indichi «i diritti e gli obblighi degli associati» e «i requisiti per l'ammissione di
nuovi associati... secondo criteri non discriminatori». Lo spazio per distinguere, quindi, c'è.
Il Ministero del Lavoro lo ha confermato in modo esplicito nella nota n. 18244 del 30 novembre 2021:
le associazioni del Terzo settore possono prevedere in statuto o in regolamento categorie diverse
di associati. La nota fa due esempi concreti. Il primo è proprio il socio sostenitore, cioè chi
sceglie di garantire un apporto economico maggiore rispetto agli altri. Il secondo è più interessante
per chi fa soccorso sanitario o protezione civile: quando un'attività richiede una qualifica o un
titolo professionale, si può configurare una categoria di soci — volontari o retribuiti — impegnati
in quella specifica attività perché ne hanno i requisiti.
Fin qui, via libera. Il problema comincia un centimetro dopo.
Quello che nessuna categoria può togliere: il voto
L'articolo 24, comma 2, del Codice contiene cinque parole che chiudono la questione: «Ciascun
associato ha un voto». Non «di regola», non «salvo diversa previsione statutaria». Una sola
eccezione, e riguarda i soci che a loro volta sono enti del Terzo settore: a loro lo statuto può
attribuire fino a cinque voti, in proporzione al numero dei loro associati. Per le persone fisiche,
nessuna eccezione.
Il Ministero, nella stessa nota del 2021, tira la conclusione senza mezzi termini:
l'appartenenza a una categoria diversa non può comportare alcuna riduzione o limitazione dei diritti
associativi, in particolare del diritto di elettorato attivo e passivo. Le clausole statutarie che
riservano la pienezza del voto solo ad alcuni associati sono, testualmente, «assolutamente contrarie»
ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza.
Tradotto per il vostro statuto: il socio sostenitore che versa dieci volte la quota ordinaria ha un
voto, esattamente come chi versa il minimo. Il socio fondatore ha un voto. Il socio che non si vede
da tre anni ha un voto. E il socio giovane iscritto da quattro mesi ha un voto, perché l'articolo 24,
comma 1, dà diritto di voto a chiunque sia iscritto nel libro degli
associati da almeno tre mesi.
Elettorato passivo: qui un margine c'è, ma è stretto
Poter essere eletti è l'altra faccia della medaglia, e anche qui la regola di partenza è che non si
possono escludere categorie di soci dalle cariche. Il margine però esiste, ed è quello dei requisiti.
L'articolo 26, comma 3, consente allo statuto di subordinare la carica di amministratore al possesso
di «specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza». Il comma 2 richiama
l'articolo 2382 del codice civile, che esclude interdetti, inabilitati e condannati a pene che
comportano l'interdizione dai pubblici uffici. Il Ministero aggiunge altri esempi ammissibili:
incompatibilità con incarichi politici, amministrativi o sindacali; incompatibilità con cariche in
altri enti; requisiti di professionalità.
La misura di tutto questo è una parola sola: ragionevolezza. Una clausola è accettabile se serve
a far funzionare l'organo, non se finisce per riservare di fatto le cariche a un gruppo ristretto di
persone già individuate. «Possono candidarsi solo i soci fondatori» non passa. «Il tesoriere deve
avere competenze contabili documentate» ha tutt'altro peso.
Il socio che non partecipa mai si può declassare? No
È la domanda che fanno tutti, e la risposta ministeriale è netta: una partecipazione poco assidua
alla vita associativa — poche assemblee, pochi eventi, poca attività di volontariato — non può
comportare alcuna riduzione dei diritti associativi. Il ragionamento è semplice: il diritto di
partecipare contiene anche il diritto di non partecipare, o di scegliere liberamente quanto
partecipare. Il volontariato, per definizione, è spontaneo.
Se il problema è un socio che non c'è più davvero, gli strumenti sono altri e sono due, molto diversi
fra loro: il recesso, che decide lui, e
l'esclusione, che decidete voi con una procedura
precisa. Una categoria «soci dormienti senza voto» non è nessuna delle due cose, ed è la strada che
rende attaccabile qualsiasi delibera.
Carattere aperto: niente tetti, niente presentazioni
Un'altra idea ricorrente cade sullo stesso ostacolo. Il Ministero, richiamando anche la precedente
nota n. 1309 del 6 febbraio 2019, chiarisce che il «carattere aperto» delle associazioni del Terzo
settore — quello dell'articolo 23 — non ammette limiti statutari al numero complessivo di associati
né al numero di una singola categoria, e non consente di subordinare l'ammissione al fatto che il
candidato sia presentato da uno o più soci già iscritti.
Sono vincoli che un circolo privato fuori dal Terzo settore può tranquillamente darsi, protetto dalla
libertà di associazione. Un ETS no. Se nel vostro statuto è sopravvissuta la clausola «l'aspirante
socio deve essere presentato da due soci», quella riga va tolta: su come si gestisce davvero
l'ingresso trovate tutto nella pagina sulla domanda di
ammissione.
E allora i soci onorari? Dipende da una sola colonna
Qui sta il nodo pratico, e conviene affrontarlo in modo diretto. La parola «onorario» non esiste nel
Codice del Terzo settore. Esiste una sola distinzione che conta: quella persona è iscritta nel libro
degli associati, sì o no?
Se è iscritta, è un associato a tutti gli effetti, con un voto e con tutti i diritti degli altri —
qualunque aggettivo gli abbiate messo accanto. Se non è iscritta, non è un associato: è un
benefattore, un sostenitore, un presidente onorario, un titolo di riconoscenza. Non vota, non entra
nei quorum, non riceve la convocazione dell'assemblea, non paga una quota associativa.
Il rischio, molto concreto, è la via di mezzo: il «socio onorario» che non sta nel libro ma riceve
comunque la convocazione, viene contato tra i presenti e magari alza la mano. In quel caso il
conteggio dei quorum diventa sbagliato, e con esso ogni
delibera presa quella sera. Scegliete una delle due strade e scrivetela.
La quota diversa, invece, si può
Una cosa la potete fare, ed è quella che spesso vi interessa davvero: importi di quota diversi per
categorie diverse di soci. La quota è un contributo alla vita associativa, non il prezzo di un
servizio, e nulla impedisce che il socio sostenitore versi di più. Quello che non può succedere è che
quel «di più» gli compri qualcosa: più voti, una corsia preferenziale per le cariche, un diritto che
gli altri non hanno. Su come si delibera l'importo e cosa succede a chi non paga abbiamo scritto una
pagina a parte, sulla quota associativa.
Se la vostra associazione non è un ETS
Tutto quanto sopra vale per gli enti iscritti al RUNTS. Un'associazione non riconosciuta e fuori dal
Terzo settore vive invece sotto l'articolo 36 del codice civile, secondo cui ordinamento interno e
amministrazione «sono regolati dagli accordi degli associati»: l'autonomia statutaria è molto più
ampia, e categorie di soci senza voto sono in linea di principio possibili.
Attenzione però al piano fiscale, perché è lì che quasi tutti gli statuti italiani hanno preso la
clausola «diritto di voto per gli associati maggiori d'età»: veniva dalla disciplina fiscale degli
enti associativi, cioè dall'articolo 148 del vecchio TUIR. Per gli ETS quella norma non si applica
più (articolo 89, comma 1, lettera a, del Codice), e il regime fiscale del Titolo X è in vigore dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 — quindi dal 1° gennaio 2026 per
chi chiude l'esercizio il 31 dicembre. Per gli enti associativi che ETS non sono, quella disciplina
continua a esistere, ma ha cambiato casa: il DPR 917/1986 risulta abrogato dal D.Lgs. 19 giugno 2026,
n. 117, il nuovo testo unico delle imposte sui redditi in vigore dal 4 luglio 2026. La rinumerazione
è recentissima: se dovete citare un articolo dentro uno statuto, fatevi confermare il riferimento
aggiornato prima di depositarlo.
Dove le interpretazioni non coincidono
Vale la pena dirlo, perché troverete consulenti che la vedono diversamente.
- Quanto sono generali i principi di democraticità. Il Codice li scrive per esteso in un punto
solo, l'articolo 25 comma 2, che riguarda le associazioni con almeno cinquecento associati. Il
Ministero li tratta come principi generali validi per ogni ETS associativo. La lettura ministeriale
è quella che gli uffici del RUNTS applicano, ma non è scritta in quei termini nella norma. - I tre mesi dell'articolo 24, comma 1. La norma li fissa «salvo che l'atto costitutivo o lo
statuto non dispongano diversamente»: si discute se questo permetta di allungare il periodo — e
fino a quanto — senza entrare in conflitto con il carattere aperto dell'articolo 23. - Il confine del socio onorario non iscritto. Che non sia un associato è pacifico; molto meno
pacifico è quanto si possa spingere il coinvolgimento (inviti, partecipazione ai lavori, titoli)
prima che si configuri di fatto un rapporto associativo. - I soci minorenni. Il Ministero afferma che privarli del voto lederebbe il loro status di socio
e che il diritto spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale; in dottrina la questione resta
discussa, e l'abbiamo ripresa nella pagina sulla domanda di ammissione.
Le tre righe da rileggere nel vostro statuto
Prima della prossima assemblea, cercate nello statuto queste tre cose. Primo: c'è una categoria di
soci a cui è tolto o ridotto il voto? Va sistemata, ed è una modifica statutaria vera. Secondo: c'è
un tetto al numero di soci o una clausola di presentazione da parte di altri soci? Va tolta. Terzo:
chi chiamate «onorario» sta nel libro degli associati o no? Decidetelo una volta e comportatevi di
conseguenza in ogni convocazione.
Distinguere i soci per quanto contribuiscono, per che cosa sanno fare o per che cosa hanno fatto è
legittimo e spesso utile. Distinguerli per quanto pesano in assemblea, in un ente del Terzo settore,
non lo è.
Fonti
- D.Lgs. 117/2017, art. 21 — Atto costitutivo e statuto
- D.Lgs. 117/2017, art. 23 — Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
- D.Lgs. 117/2017, art. 24 — Assemblea (ciascun associato ha un voto)
- D.Lgs. 117/2017, art. 25 — Competenze inderogabili dell'assemblea
- D.Lgs. 117/2017, art. 26 — Organo di amministrazione
- D.Lgs. 117/2017, art. 15 — Libri sociali obbligatori
- D.Lgs. 117/2017, art. 89 — Coordinamento normativo (art. 148 TUIR non applicabile agli ETS)
- D.Lgs. 117/2017, art. 104 — Entrata in vigore del regime fiscale del Titolo X
- Ministero del Lavoro, nota n. 18244 del 30 novembre 2021 — quesiti sulla disciplina degli ETS
- Ministero del Lavoro, nota n. 1309 del 6 febbraio 2019 — discriminazioni nell'ammissione degli associati
- Codice civile, art. 36 — Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — nuovo testo unico delle imposte sui redditi
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.
Da qui potete partire
Il modello da scaricare è gratuito e non chiede nessuna registrazione.
Vi mandiamo la prossima guida quando esce
Il giovedì: un articolo come questo, una scadenza in arrivo, un modello da scaricare.
Vi arriverà un'email per confermare l'indirizzo: senza quel clic non riceverete nient'altro. Potete uscire quando volete, con un clic in fondo a ogni messaggio. Titolare del trattamento: Chibri S.r.l.s. — informativa privacy.
Continua su Soci e quote
La ricevuta della quota associativa: numerazione, anno di riferimento e gli errori da evitare
Nessuna norma vi dice come deve essere fatta la ricevuta di una quota associativa, ma gli errori che si ripetono ogni anno sono sempre gli stessi. Qui trovate numerazione, anno di riferimento, differenza con la donazione, il punto sul bollo e dove le letture divergono.
Il socio che se ne va: come funziona il recesso, da quando ha effetto, cosa resta da fare
Prima o poi un socio comunica che lascia. Qui trovate cosa dice davvero l'art. 24 del codice civile sul recesso, perché quasi mai ha effetto il giorno stesso, che fine fa la quota già versata e quella dell'anno in corso, e i tre casi in cui un'uscita vi obbliga a fare qualcosa in più.
L'esclusione di un socio: chi la decide, per quali motivi, come si mette a verbale
Escludere un associato non è un atto di ordinaria amministrazione: serve un motivo grave, l'organo giusto e una delibera scritta e comunicata. Qui trovate chi decide, cosa deve contenere il verbale, entro quando il socio può rivolgersi al giudice e quali sono i due punti su cui la giurisprudenza non è allineata.