L'esclusione di un socio: chi la decide, per quali motivi, come si mette a verbale

Redazione SempliCo 9 min di lettura

Escludere un associato non è un atto di ordinaria amministrazione: serve un motivo grave, l'organo giusto e una delibera scritta e comunicata. Qui trovate chi decide, cosa deve contenere il verbale, entro quando il socio può rivolgersi al giudice e quali sono i due punti su cui la giurisprudenza non è allineata.

L'esclusione di un socio: chi la decide, per quali motivi, come si mette a verbale

Perché è la decisione più delicata che prendete

C'è una persona che da mesi non si presenta, o che ha litigato con mezzo direttivo, o che ha usato il nome dell'associazione per fare qualcosa che non doveva. Prima o poi, in ogni associazione, qualcuno dice: «togliamolo dai soci».

È il momento in cui si sbaglia più spesso. Non perché la legge sia complicata — sono poche righe — ma perché quelle poche righe chiedono tre cose che quasi nessuno mette insieme: un motivo grave, l'organo competente e un atto scritto e comunicato. Se ne manca una, l'esclusione è impugnabile, e l'associato che vince torna socio con effetto retroattivo. Con lui tornano impugnabili tutte le assemblee alle quali non è stato convocato nel frattempo.

Chi delibera: l'assemblea, o l'organo che lo statuto indica

Il punto di partenza è l'art. 24, comma 3 del codice civile: «l'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi».

Per gli enti del Terzo settore c'è una norma in più, e va letta con attenzione. L'art. 25, comma 1, lettera e) del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) mette l'esclusione degli associati fra le competenze dell'assemblea, «se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima».

Due conseguenze pratiche, che valgono più di qualsiasi commento:

  • Il vostro statuto può affidare l'esclusione al consiglio direttivo o a un collegio dei probiviri. È legittimo, non è una scorciatoia.
  • Ma quell'organo deve essere eletto dall'assemblea. Una commissione nominata dal presidente, o un collegio cooptato dal direttivo, non risponde alla lettera della norma. Se il vostro statuto prevede un organo di questo tipo, la delibera nasce fragile.

E se lo statuto non dice nulla? Allora si torna all'art. 24 c.c. e decide l'assemblea. Non il presidente, non il direttivo: l'assemblea. Le regole su convocazione e maggioranze sono quelle ordinarie, che abbiamo raccontato in quorum costitutivo e deliberativo.

Un dettaglio che quasi nessun verbale riporta: l'art. 24, comma 2 del Codice del Terzo settore richiama l'art. 2373 del codice civile sul conflitto di interessi, «in quanto compatibile». L'associato di cui si discute l'esclusione è in conflitto sulla propria esclusione. Ha diritto di essere presente e di parlare; sul suo voto è prudente astenersi dal contarlo, e scriverlo a verbale.

Che cosa sono i «gravi motivi»

La legge non li elenca. Lo statuto di solito sì, ed è quello il primo documento da aprire: se il vostro statuto dice «l'associato può essere escluso per comportamenti contrari agli scopi sociali», dovete dimostrare quel comportamento, non un generico malumore.

La giurisprudenza di legittimità ha dato una definizione ampia: costituisce grave motivo anche il comportamento formalmente lecito di un associato ritenuto in concreto indegno o dannoso, dal quale siano derivati danni morali o materiali all'ente. Ampia, però ancorata a fatti specifici e databili.

Quello che non regge, e che nella pratica fa cadere le delibere, è l'esclusione usata come strumento politico: liberarsi di chi ha fatto domande scomode in assemblea, o di chi ha impugnato una delibera precedente. «Gravi motivi» non è sinonimo di «non lo vogliamo più».

Non è un parere legale, è la conseguenza di come è scritta la norma: chi delibera deve poter indicare i fatti, e chi giudica deve poterli valutare.

Il socio che non paga la quota è escluso da solo?

No. È la trappola più comune, e la Cassazione l'ha chiusa di recente.

Con l'ordinanza n. 8884 del 4 aprile 2024 (sez. I), la Corte ha confermato che la perdita della qualità di socio per morosità non è automatica, nemmeno quando lo statuto parla espressamente di «decadenza». Serve una delibera dell'organo competente che accerti il mancato pagamento e ne dichiari le conseguenze.

Il caso è istruttivo perché il danno non l'ha subito il socio: l'ha subito l'associazione. Due persone non erano state convocate all'assemblea perché considerate decadute per morosità; nessuna delibera le aveva dichiarate tali; erano quindi ancora soci, avevano diritto alla convocazione, e l'assemblea è stata annullata.

Tradotto: se avete in elenco dieci morosi che «non sono più soci» ma nessuna delibera che lo dica, quelle dieci persone vanno convocate. Su come si fissa la quota e su cosa può prevedere lo statuto per chi non paga, abbiamo scritto a parte in la quota associativa: come si decide.

Una precisazione utile: molti statuti distinguono la decadenza (mancato pagamento, perdita dei requisiti) dall'esclusione (gravi motivi). La distinzione ha senso e conviene tenerla, perché i presupposti sono diversi. Ma dopo il 2024 è chiaro che in entrambi i casi ci vuole un atto formale dell'organo competente.

La procedura, passo per passo

  1. Rileggete lo statuto. Chi è l'organo competente, quali motivi sono previsti, se esiste un ricorso interno all'assemblea e con quali termini. Lo statuto vince sulle abitudini.
  2. Mettete per iscritto i fatti, con date. Non le impressioni: i fatti.
  3. Convocate l'organo competente con l'esclusione all'ordine del giorno, in modo che l'argomento sia riconoscibile. Un ordine del giorno che dice solo «varie ed eventuali» non regge una delibera di esclusione.
  4. Deliberate, dando conto della discussione e della posizione dell'interessato se si è espresso.
  5. Verbalizzate nello stesso momento, non dopo.
  6. Comunicate la delibera all'associato, in forma scritta e tracciabile.
  7. Annotate nel libro degli associati.

L'ordine non è decorativo: il punto 6 fa partire i termini, e il punto 7 è quello che il giorno dell'ispezione dimostra che il punto 6 è avvenuto.

Cosa deve contenere il verbale

Il verbale è l'unica prova che avete. Deve permettere a un terzo — un giudice, un revisore, il vostro successore fra tre anni — di capire cosa è successo senza chiedervelo:

  • data, organo riunito, presenti e assenti, verifica del quorum;
  • il nome dell'associato e i fatti contestati, descritti in modo specifico;
  • se l'interessato è stato sentito o ha inviato osservazioni scritte, e cosa ha detto;
  • l'esito della votazione, con l'indicazione di chi non ha partecipato al voto e perché;
  • la decisione, con la sua motivazione: non «per gravi motivi», ma quali gravi motivi;
  • l'indicazione dell'eventuale ricorso interno previsto dallo statuto.

I verbali del direttivo e dell'assemblea sono libri sociali obbligatori (art. 15 CTS), e il libro degli associati è tenuto a cura dell'organo di amministrazione. Se volete lo schema generale, l'abbiamo raccolto in i libri sociali obbligatori e in come si tiene il libro soci.

Da quando decorrono i sei mesi

L'art. 24, comma 3 c.c. dà all'associato una strada precisa: può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il termine decorre dalla notifica, non dalla delibera. Una delibera mai comunicata non fa partire nessun termine: resta esposta a tempo indeterminato. Per questo la comunicazione va fatta con un mezzo che lasci prova — raccomandata, PEC, o il canale che lo statuto indica per le comunicazioni ai soci — e la data di invio va conservata insieme al verbale.

Se lo statuto prevede un ricorso interno all'assemblea, quel passaggio non sostituisce la via giudiziaria: si aggiunge.

Il socio escluso può riavere la quota?

No, e lo dice la stessa norma. L'art. 24, comma 4 c.c. stabilisce che gli associati receduti, esclusi o comunque cessati «non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione».

Vale sia per la quota dell'anno in corso sia per le erogazioni fatte in passato. È una delle poche risposte che potete dare senza margini di dubbio.

Attenzione al numero minimo di associati

Un effetto che sfugge quasi sempre: se siete un'ODV o un'APS, il Codice del Terzo settore vi impone un numero minimo di associati — sette persone fisiche o tre enti della stessa natura (art. 32 comma 1 per le ODV, art. 35 comma 1 per le APS).

Se dopo la costituzione scendete sotto quella soglia, il numero «deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale» l'ente è cancellato dal RUNTS, salvo che chieda l'iscrizione in un'altra sezione (artt. 32 comma 1-bis e 35 comma 1-bis).

Un'associazione di otto soci che ne esclude due, in un colpo solo, apre un contatore di dodici mesi. Vale la pena saperlo prima della votazione, non dopo.

Dove le interpretazioni divergono

Due punti su cui è onesto dire che non c'è una risposta unica.

Il primo: il contraddittorio preventivo. Una linea della giurisprudenza di legittimità sostiene che, per la validità della delibera di esclusione, non è necessaria la preventiva contestazione degli addebiti, non essendo richiesta da alcuna norma, salvo che lo statuto la preveda: il contraddittorio si svolgerebbe nella successiva fase di opposizione. Altre pronunce di merito vanno nella direzione opposta — fra queste l'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 23 novembre 2015, che ha affermato l'obbligo di preventiva contestazione anche per le associazioni non riconosciute.

Il punto pratico è che la divergenza si annulla da sola: contestare prima costa una lettera, e toglie all'associato l'argomento più facile. Chi ha scritto una lettera di contestazione e ha atteso una replica non ha mai perso una causa per questo motivo.

Il secondo: quanto può derogare lo statuto. Per gli ETS l'art. 25 c. 1 lett. e) CTS risolve la questione della competenza in modo espresso. Per le associazioni che ETS non sono, la derogabilità dell'art. 24 c. 3 c.c. è ancora discussa: l'orientamento prevalente la ammette, ma non è pacifico. Se il vostro statuto affida l'esclusione al direttivo e voi non siete iscritti al RUNTS, sappiate che state camminando su un terreno meno solido.

Cosa fare il giorno dopo

Tre cose, tutte veloci, tutte dimenticate con regolarità:

  • aggiornare il libro degli associati con la data e gli estremi della delibera;
  • conservare la prova della comunicazione insieme al verbale, non in una cartella diversa;
  • controllare le convocazioni successive: chi è uscito non va più convocato, chi non è stato validamente escluso sì. È il punto esatto su cui è caduta l'assemblea del caso deciso nel 2024.

Tenere il libro soci allineato alle delibere è una manutenzione noiosa e continua, ed è precisamente il tipo di lavoro che conviene non fare su un foglio di calcolo: il modulo Soci di SempliCo tiene insieme anagrafica, quote e data di cessazione, così la data che finisce nel libro è la stessa che risulta dal verbale.

Il procedimento speculare — come si entra, chi decide sulle domande e cosa succede se una domanda viene respinta — è disciplinato dall'art. 23 CTS e lo trovate in la domanda di ammissione a socio.

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.

Da qui potete partire

Il modello da scaricare è gratuito e non chiede nessuna registrazione.

Leggete la guida completa: Soci e quote associative: la guida per ETS

Vi mandiamo la prossima guida quando esce

Il giovedì: un articolo come questo, una scadenza in arrivo, un modello da scaricare.

Vi arriverà un'email per confermare l'indirizzo: senza quel clic non riceverete nient'altro. Potete uscire quando volete, con un clic in fondo a ogni messaggio. Titolare del trattamento: Chibri S.r.l.s. — informativa privacy.

Continua su Soci e quote