Libri sociali obbligatori per un'associazione ETS: quali sono davvero e chi li tiene

Redazione SempliCo 9 min di lettura

Gli elenchi che circolano in rete arrivano a contare sette od otto «libri obbligatori» per un ente del Terzo settore. L'articolo 15 del Codice ne impone tre, e uno dei tre solo a certe condizioni. Qui trovate l'elenco vero, chi tiene materialmente ogni libro, perché non vanno vidimati e dove la norma tace lasciando la decisione a voi.

Libri sociali obbligatori per un'associazione ETS: quali sono davvero e chi li tiene

Se cercate in rete «libri sociali obbligatori associazione» trovate elenchi che ne contano
sette, otto, a volte dieci: libro soci, libro verbali assemblea, libro verbali direttivo,
libro verbali collegio dei revisori, libro dei volontari, libro prima nota, libro
inventari, libro cespiti. Poi aprite il Codice del Terzo settore e i libri sociali
obbligatori sono tre, e uno dei tre lo dovete tenere solo se avete l'organo a cui si
riferisce.

La differenza non è accademica. Ogni libro che vi convincete di dover tenere è tempo di
volontari che qualcuno spende, e un adempimento in più che potete sbagliare. Vale la pena
sapere quali sono davvero.

L'articolo 15 impone tre libri, e li elenca per esteso

Il testo è breve e conviene leggerlo così com'è, perché la prima riga contiene già
un'informazione che quasi tutti gli elenchi in circolazione perdono per strada:

«Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo
settore devono tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze
e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di
amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.»

Tre lettere, tre libri:

Libro Cosa ci va Chi lo tiene
Libro degli associati o aderenti chi è socio, da quando, con quale qualifica, fino a quando l'organo di amministrazione
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee i verbali di tutte le assemblee, compresi quelli redatti dal notaio l'organo di amministrazione
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi i verbali delle riunioni di consiglio direttivo, organo di controllo, e degli altri organi che il vostro statuto prevede l'organo a cui il libro si riferisce

Sul contenuto di ciascuno il Codice è quasi muto: dice che i libri vanno tenuti, non cosa
scriverci dentro. È il motivo per cui abbiamo dedicato un pezzo a parte a
cosa deve contenere il libro soci e un altro
a cosa deve contenere il verbale di assemblea:
in entrambi i casi la risposta si ricostruisce da altri articoli e dal vostro statuto, non
dall'art. 15.

Il registro dei volontari non è un libro sociale (e questo cambia le regole)

Qui sta il punto che gli elenchi generici sbagliano più spesso. L'art. 15 si apre con
«oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1»: il Codice sta
dicendo, testualmente, che le scritture contabili (art. 13), il bilancio sociale (art. 14) e
il registro dei volontari (art. 17, comma 1) sono un insieme diverso dai libri
sociali, e restano dovuti in aggiunta.

Non è un cavillo. Il registro dei volontari ha un decreto ministeriale che ne disciplina la
tenuta e che richiama espressamente la documentazione informatica del codice civile; i libri
sociali dell'art. 15 non hanno nulla di simile. Trattarli allo stesso modo — per esempio
applicando ai verbali di assemblea la procedura di vidimazione pensata per il registro dei
volontari — è il modo più rapido per fare lavoro che nessuno vi ha chiesto. Sul registro dei
volontari, con il suo decreto e la sua vidimazione, abbiamo scritto
qui.

Stesso ragionamento per la contabilità: la prima nota, il libro giornale, il registro dei
cespiti non sono libri sociali. Rispondono all'obbligo di scritture contabili
cronologiche e sistematiche, che è un'altra cosa, con un'altra fonte e altre soglie — ne
abbiamo parlato in
«la prima nota è obbligatoria?».

Il terzo libro è obbligatorio solo se l'organo esiste

La lettera c) nomina l'organo di controllo. Ma l'organo di controllo, per un'associazione,
non è sempre obbligatorio: lo diventa quando per due esercizi consecutivi vengono
superati almeno due dei tre limiti dell'art. 30 del Codice, nella misura fissata dalla
legge di revisione del 2024:

  • attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi o entrate: 300.000 euro;
  • dipendenti occupati in media nell'esercizio: 7 unità.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi quei limiti non vengono più superati. Per le
fondazioni del Terzo settore, invece, l'organo di controllo va nominato sempre,
indipendentemente dalle dimensioni.

La revisione legale dei conti ha soglie molto più alte (attivo 1.500.000 euro, ricavi
3.000.000 euro, 20 dipendenti in media, sempre con la regola dei due limiti su tre per due
esercizi): la stragrande maggioranza delle associazioni di volontariato non la incrocia
nemmeno da lontano.

Tradotto per una ODV o una APS di paese: se non avete organo di controllo, il libro della
lettera c) contiene solo i verbali del consiglio direttivo. Non dovete aprire un libro
vuoto per un organo che non esiste.

Vanno vidimati o bollati? No

Non c'è nessuna norma del Codice del Terzo settore che imponga la vidimazione o la
bollatura dei libri sociali degli ETS. Non c'è tassa annuale di concessione governativa —
quella riguarda le società di capitali — e non c'è passaggio dal notaio o dalla Camera di
commercio.

Due avvertenze, però, perché sono i due modi in cui l'associazione si crea da sola un
obbligo che la legge non le dà:

  1. Se lo prevede il vostro statuto, vi vincola. Moltissimi statuti scritti prima della
    riforma contengono ancora la frase «i libri sociali sono vidimati dal presidente e dal
    segretario» o richiami alla vidimazione presso il tribunale. Finché quella riga è nello
    statuto, va rispettata: non perché lo chieda il Codice, ma perché lo chiede il vostro
    atto. Se non ha più senso, la si toglie con una modifica statutaria, non ignorandola.
  2. Nessuna vidimazione non vuol dire nessuna cura. Un libro con pagine numerate
    progressivamente, verbali in ordine cronologico e senza spazi bianchi lasciati aperti è
    molto più difficile da contestare di un raccoglitore di fogli sciolti. È buona pratica,
    non obbligo di legge, e la differenza fra le due cose va tenuta ferma.

Cartaceo o elettronico: qui la norma tace e le fonti divergono

Il Codice non dice come vanno tenuti i libri sociali. Non nomina la carta e non nomina il
digitale.

La prassi prevalente ritiene applicabile per analogia l'art. 2215-bis del codice civile,
che consente di formare e tenere libri e registri con strumenti informatici, assolvendo gli
obblighi di numerazione e vidimazione — «laddove previsti» — con marcatura temporale e firma
digitale apposte almeno una volta l'anno. È la lettura sostenuta, fra gli altri, dal
Cantiere Terzo Settore.

Va detto con chiarezza che è una lettura, non una regola scritta: nel Codice del Terzo
settore l'art. 2215-bis non è mai richiamato per i libri sociali, mentre lo è per il registro
dei volontari nel suo decreto attuativo. Chi sostiene l'applicazione analogica ha argomenti
solidi; chi preferisce la prudenza osserva che il legislatore, quando ha voluto tipizzare la
modalità elettronica, lo ha fatto esplicitamente — e non lo ha fatto qui.

Cosa ne ricavate in pratica: tenere i libri in digitale è una strada percorsa da molti enti e
difendibile, ma se scegliete quella strada conviene che il documento sia chiuso, datato e non
modificabile a posteriori — firma digitale e marca temporale annuale, oppure stampa e
raccolta ordinata. Il file di testo che chiunque può riaprire e riscrivere non è un libro
sociale, in nessuna delle due letture.

Sui verbali delle assemblee tenute da remoto — ormai la normalità — vale quanto abbiamo
scritto sull'assemblea in videoconferenza:
cambia il modo di riunirsi, non l'obbligo di trascrivere il verbale nel libro delle adunanze.

Chi ha diritto di leggerli

L'art. 15, comma 3, riconosce agli associati il diritto di esaminare i libri sociali
«secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto». Il diritto è del
Codice, le modalità sono vostre: se lo statuto non dice nulla, vi trovate senza procedura e
con un diritto che qualcuno prima o poi eserciterà. Tre righe in statuto — a chi si chiede,
con quale preavviso, dove si consulta, se si possono estrarre copie — evitano una discussione
in assemblea.

C'è una sola eccezione, ed è poco conosciuta: il comma 4 dell'art. 15 stabilisce che il
comma 3 non si applica agli enti dell'art. 4, comma 3, cioè agli enti religiosi
civilmente riconosciuti
limitatamente al ramo ETS. Per tutti gli altri — ODV, APS,
associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni con associati — il diritto di
esame c'è.

Perché nel 2026 la domanda pesa più di prima

Fino a ieri la tenuta dei libri sociali era un obbligo senza un controllore visibile. Sta
cambiando. Il decreto ministeriale n. 125 del 7 agosto 2025 ha definito forme, contenuti,
termini e modalità della vigilanza sugli enti del Terzo settore, e il 10 agosto 2026 il
Ministero del Lavoro ha adottato, con il decreto direttoriale n. 198, i modelli di verbale
per i controlli ordinari e straordinari, stabilendo che le risultanze dei controlli vanno
riportate esclusivamente in quei modelli.

Fra le aree sottoposte a verifica compare la tenuta dei libri sociali, accanto al divieto di
distribuzione degli utili, al deposito del bilancio, alle pubblicazioni obbligatorie,
all'assicurazione dei volontari e alle comunicazioni al RUNTS. L'esito di un controllo non è
una multa: è, nei casi seri, una diffida a regolarizzare entro un termine assegnato, e la
cancellazione dal RUNTS per chi non regolarizza o è irreperibile. Perdere l'iscrizione al
RUNTS significa perdere la qualifica di ETS e tutto ciò che ne dipende, 5 per mille compreso.

Non è un motivo per allarmarsi: le associazioni che tengono i tre libri con ordine non hanno
niente da temere. È un motivo per smettere di rimandare, se i libri non ci sono.

Il minimo indispensabile, in ordine

  1. Aprite tre libri, non sette: associati, adunanze dell'assemblea, adunanze del
    direttivo (e dell'organo di controllo, se lo avete).
  2. Verificate lo statuto su due punti: se prevede una vidimazione, e se disciplina le
    modalità di consultazione da parte dei soci. Se non dice nulla sul secondo punto,
    metteteci tre righe alla prima modifica utile.
  3. Tenete separati i libri sociali dal registro dei volontari e dalle scritture
    contabili: fonti diverse, regole diverse.
  4. Verbalizzate ogni riunione, anche quella di dieci minuti in cui non si è deciso
    niente: un libro con dei buchi è peggio di un libro sottile.
  5. Annotate le cessazioni, non cancellate le righe. La storia di chi è entrato e uscito
    è ciò che rende il libro soci una prova, e da lì passa anche
    chi ha diritto di voto in assemblea.
  6. Scegliete un formato e restateci: carta rilegata e numerata, oppure digitale chiuso
    con firma e marca temporale. Il misto disordinato è la sola opzione che non regge.

Nessuna di queste sei cose richiede un consulente. Richiedono che qualcuno, in associazione,
si prenda l'abitudine di scrivere le cose il giorno in cui succedono — che è poi il novanta
per cento di tutta la gestione associativa.

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.

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Leggete la guida completa: Assemblee e libri sociali: la guida per ETS

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