Il socio che se ne va: come funziona il recesso, da quando ha effetto, cosa resta da fare

Redazione SempliCo 10 min di lettura

Prima o poi un socio comunica che lascia. Qui trovate cosa dice davvero l'art. 24 del codice civile sul recesso, perché quasi mai ha effetto il giorno stesso, che fine fa la quota già versata e quella dell'anno in corso, e i tre casi in cui un'uscita vi obbliga a fare qualcosa in più.

Il socio che se ne va: come funziona il recesso, da quando ha effetto, cosa resta da fare

Prima o poi arriva: «non me la sento più, mi dimetto»

Arriva per messaggio la domenica sera, a voce dopo una riunione, o con una raccomandata quando le cose sono andate male. Le domande che vi fate sono sempre le stesse: da quando questa persona non è più socia? Deve ancora la quota di quest'anno? Lo deve decidere il direttivo o l'assemblea? E c'è qualcosa da scrivere, da qualche parte?

Il recesso — le «dimissioni», come le chiama chiunque — è insieme l'atto più semplice della vita associativa e quello su cui si sbaglia di più, perché quasi nessuno legge fino in fondo la norma che lo regola. E quella norma non sta nel Codice del Terzo settore: sta nel codice civile, ed è del 1942.

Cosa dice davvero l'art. 24 del codice civile

L'articolo 24 del codice civile si intitola «Recesso ed esclusione degli associati». Per la parte che vi interessa dice tre cose:

«L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.»

E, all'ultimo comma:

«Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.»

Tradotto in pratica: nessuno può essere trattenuto, la dichiarazione va fatta per iscritto e indirizzata a chi amministra, l'effetto è differito, e quello che è stato versato resta all'associazione.

Vale la pena notare cosa il Codice del Terzo settore non dice. L'art. 23 disciplina con attenzione l'ingresso — domanda, delibera dell'organo di amministrazione, rigetto motivato entro sessanta giorni, ricorso all'assemblea — perché il «carattere aperto» dell'associazione è un principio che il legislatore ha voluto proteggere. Sull'uscita volontaria, invece, tace del tutto. Restano l'art. 24 del codice civile e, soprattutto, il vostro statuto.

«Ha effetto con lo scadere dell'anno in corso»: la parte che salta sempre

È qui che la pratica e la norma si separano. Nella quasi totalità delle associazioni il recesso viene considerato immediato: il socio scrive, il direttivo ne prende atto alla prima riunione, la persona esce dagli elenchi il giorno stesso. La lettera dell'art. 24 dice un'altra cosa.

Secondo la lettura prevalente, la dichiarazione di recesso produce effetto al 31 dicembre dell'anno in cui viene fatta, a condizione che arrivi almeno tre mesi prima — quindi entro il 30 settembre. Se arriva dopo, il termine dei tre mesi non è rispettato e l'effetto slitta alla fine dell'anno successivo. Un socio che si dimette a marzo resta formalmente associato fino al 31 dicembre; uno che si dimette il 20 novembre, fino al 31 dicembre dell'anno dopo.

Due punti su cui le interpretazioni divergono, ed è giusto dirlo:

  • quale «anno». La norma parla di «anno in corso» senza specificare se sia l'anno solare o l'esercizio sociale. Per le associazioni che chiudono il bilancio al 31 dicembre la questione non si pone; per le altre — quelle con esercizio a cavallo, tipiche del mondo sportivo e scolastico — la lettura non è pacifica;
  • cosa succede al socio nel frattempo. Fino alla scadenza resta formalmente associato: conta nel numero minimo, può votare, e in teoria è tenuto agli obblighi statutari. Non tutti gli interpreti sono d'accordo sul fatto che conservi tutti i diritti dopo aver dichiarato di volersene andare.

Se la complicazione vi sembra sproporzionata, avete ragione: la soluzione non è ignorarla, è scrivere una regola diversa nello statuto.

Lo statuto può dire qualcosa di diverso? Sì, ed è la cosa da fare

L'art. 21 del Codice del Terzo settore chiede che l'atto costitutivo indichi «i diritti e gli obblighi degli associati». La regola dei tre mesi e della fine dell'anno è considerata in via largamente prevalente dispositiva: una clausola statutaria che stabilisca, per esempio, che «il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione» oppure «dal primo giorno del mese successivo» è valida, e vi risparmia ogni calcolo.

Il limite riguarda il diritto in sé, non il termine. Una clausola che vietasse il recesso, o che lo rendesse praticamente impossibile con preavvisi lunghissimi o con penali, andrebbe contro il «può sempre recedere» dell'art. 24 e contro il carattere aperto che l'art. 23 presuppone. Fin dove possa spingersi il preavviso prima di diventare abusivo è materia su cui non esiste una risposta netta: un mese non fa discutere nessuno, un anno sì.

Se lo statuto è già stato adeguato al Codice, verificate che non abbia semplicemente ricopiato l'art. 24 — succede spessissimo: in quel caso la regola dei tre mesi è formalmente la vostra.

E se l'associazione non è riconosciuta?

La maggior parte delle ODV e delle APS è un'associazione non riconosciuta. Per queste l'art. 36 del codice civile dice che «l'ordinamento interno e l'amministrazione [...] sono regolati dagli accordi degli associati»: cioè dallo statuto, prima che dalla legge.

In teoria, quindi, l'art. 24 non si applicherebbe direttamente. In pratica, quando lo statuto tace, l'orientamento consolidato è applicarlo comunque in via analogica, perché non esiste altra regola a cui appoggiarsi. È un punto su cui le posizioni non sono unanimi, e il modo di chiuderlo è sempre lo stesso: scriverlo nello statuto.

La quota: quella versata non torna, quella dell'anno in corso è il vero litigio

Sul già versato la norma è secca: l'ultimo comma dell'art. 24 esclude ogni restituzione dei contributi e ogni diritto sul patrimonio. Chi esce a febbraio non ha diritto a undici dodicesimi della quota, né a una parte della sede, del furgone o del conto corrente.

Il caso spinoso è l'altro: il socio che si dimette senza aver ancora pagato la quota dell'anno in corso la deve? Qui le interpretazioni divergono davvero. Chi legge fino in fondo l'art. 24 osserva che, restando associato fino alla fine dell'anno, il socio è tenuto agli obblighi di quell'anno, quota compresa. Chi guarda alla natura della quota associativa risponde che non è un corrispettivo né un debito da riscuotere, ma la condizione per mantenere lo status di socio: chi non la versa semplicemente non lo mantiene.

Nella pratica nessuna associazione porta un ex socio davanti a un giudice per quaranta euro. Ma la riga che evita la discussione la scrivete voi, nella delibera che fissa le quote: dire se la quota è dovuta per intero all'inizio dell'esercizio o se segue l'anno di effettiva appartenenza chiude la questione prima che nasca. Il criterio con cui si arriva a quella cifra lo abbiamo raccontato in come si decide la quota associativa.

Recesso, morosità ed esclusione sono tre cose diverse

Finiscono spesso nello stesso verbale, e non dovrebbero.

  • Il recesso è un atto del socio. Non richiede una delibera: il direttivo non lo «accetta» e non lo «respinge», ne prende atto. Scrivere a verbale «si approvano le dimissioni del socio Tizio» è formalmente sbagliato, anche se innocuo.
  • L'esclusione è un atto dell'associazione, che l'art. 24 riserva all'assemblea e solo «per gravi motivi», con diritto del socio di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica. È la decisione più delicata che un direttivo si trovi a preparare, e la abbiamo smontata passo per passo in esclusione del socio: procedura.
  • La morosità non è né l'uno né l'altra. Il socio che non paga non esce da solo: esce se — e solo se — lo statuto prevede una decadenza automatica, con i suoi tempi. Altrimenti resta socio, e per farlo uscire serve la strada dell'esclusione.

Cosa scrivete, e dove

Tre gesti, nessuno dei quali richiede più di cinque minuti.

Conservate la dichiarazione scritta. L'art. 24 la vuole per iscritto e indirizzata agli amministratori. Una email va benissimo: conta che resti, con la sua data, perché è da lì che si contano i termini.

Annotate la cessazione nel libro degli associati. Il libro è obbligatorio per tutti gli enti del Terzo settore (art. 15, comma 1, lettera a) e lo tiene l'organo di amministrazione. Aggiungete data e causa di cessazione accanto al nominativo: non cancellate la riga. È il documento che mesi dopo dimostra chi era socio e da quando — e c'è un motivo in più per tenerlo allineato: l'art. 24 del Codice del Terzo settore dà diritto di voto a chi è iscritto nel libro da almeno tre mesi, salvo diversa previsione statutaria. Se l'elenco dei votanti non corrisponde al libro, la delibera è attaccabile. Il metodo è in il libro soci: come si tiene, l'effetto sui numeri in quorum costitutivo e deliberativo.

Mettete a verbale la presa d'atto nella prima riunione utile dell'organo di amministrazione: serve a datare il momento in cui l'associazione ha saputo.

Tenere allineati elenco dei soci, quote e date di cessazione è il lavoro che un gestionale dei soci toglie di mezzo, ma il punto vale anche con un quaderno: la data deve esserci e non deve cambiare.

I tre casi in cui un'uscita vi obbliga a fare qualcosa in più

Di solito il recesso si esaurisce nel libro soci. In tre situazioni no.

1. Se scendete sotto i sette. Le ODV si costituiscono con almeno sette persone fisiche o tre ODV (art. 32, comma 1); le APS con almeno sette persone fisiche o tre APS (art. 35, comma 1). Se dopo la costituzione il numero scende sotto quella soglia, va integrato entro un anno, trascorso il quale l'ente è cancellato dal RUNTS, salvo che chieda l'iscrizione in un'altra sezione (artt. 32, comma 1-bis, e 35, comma 1-bis). Non è una conseguenza immediata, ma il conto alla rovescia parte da solo e nessuno vi avvisa.

2. Se chi esce aveva una carica. Nel RUNTS devono risultare, fra l'altro, le generalità di chi ha la rappresentanza legale e di chi ricopre cariche sociali (art. 48, comma 1). Lo stesso art. 48, al comma 3, impone di pubblicare le informazioni aggiornate entro trenta giorni da ciascuna modifica. Il dato in sé del numero degli associati, invece, non compare fra le informazioni del comma 1: un recesso ordinario non si comunica al RUNTS, le dimissioni di un consigliere sì.

3. Se chi esce era anche volontario. Sono due elenchi distinti e vanno tenuti distinti: l'art. 17, comma 1, obbliga a iscrivere in un apposito registro i volontari che operano in modo non occasionale, e quel registro non coincide con il libro soci. Si può smettere di essere soci e continuare a fare volontariato, e viceversa. Se la persona smette anche di prestare attività, annotate la cessazione nel registro dei volontari: da quelle date dipende la copertura della polizza obbligatoria.

Il minimo indispensabile, in ordine

  1. Chiedete la comunicazione per iscritto, anche solo via email, e archiviatela.
  2. Verificate cosa dice il vostro statuto sull'efficacia del recesso: se non dice nulla, vale l'art. 24 del codice civile con i suoi tre mesi.
  3. Non deliberate nulla: mettete a verbale la presa d'atto.
  4. Annotate data e causa di cessazione nel libro degli associati, senza cancellare la riga.
  5. Controllate quanti soci restate: sotto i sette scatta l'anno per rientrare.
  6. Se la persona aveva una carica, aggiornate il RUNTS entro trenta giorni.
  7. Se era anche volontaria e smette, chiudete la sua posizione nel registro dei volontari.
  8. Alla prima occasione utile, mettete nello statuto da quando il recesso ha effetto: è una riga, e vi evita ogni volta questa discussione.

Fonti

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