Aggiornamento annuale dei dati al RUNTS: soci, volontari e lavoratori entro il 30 giugno

Redazione SempliCo 9 min di lettura

Dal D.M. 2/2026 l'obbligo di tenere aggiornati al RUNTS il numero di soci, volontari e lavoratori non riguarda più solo ODV e APS, ma tutti gli enti del Terzo settore. Qui trovate chi deve farlo, quali dati servono, la scadenza del 30 giugno, i casi in cui non si può aspettare e cosa dicono le fonti sulle conseguenze.

Aggiornamento annuale dei dati al RUNTS: soci, volontari e lavoratori entro il 30 giugno

Di quale obbligo parliamo (e perché non è il deposito del bilancio)

Quando si dice «il 30 giugno» a un'associazione iscritta al RUNTS, quasi tutti pensano al bilancio. Ma da qualche anno quel termine non è più fisso: il deposito del bilancio segue la regola dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come ha riscritto l'art. 48 del Codice del Terzo settore la L. 104/2024. Il 30 giugno è rimasto, invece, per un altro adempimento, molto meno raccontato: tenere aggiornato il Registro sulla vostra base associativa, cioè su quanti soci avete, quanti volontari e quanti lavoratori.

Sono due pratiche diverse, con regole diverse, e confonderle è l'errore più comune. Il bilancio racconta i soldi dell'ente; questa comunicazione racconta le persone. Non si sostituiscono a vicenda: se avete depositato il bilancio, non avete per questo aggiornato il numero dei soci.

Chi deve farlo: dal 2026 tutti gli ETS

Fino a poco tempo fa le informazioni su soci, volontari e lavoratori erano richieste alle sole organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), perché per loro contano per la qualifica stessa: servono a verificare che l'ente abbia il numero minimo di associati e che i lavoratori non superino i limiti di legge.

Il D.M. 13 gennaio 2026, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 e in vigore con le nuove funzionalità del portale dal 9 aprile 2026, ha modificato il D.M. 106/2020 e, tra le altre cose, ha esteso l'obbligo a tutti gli enti del Terzo settore. Lo dice la pagina del Ministero del Lavoro dedicata al decreto: la modifica riguarda l'art. 8, comma 6, lettera r), del D.M. 106/2020. In concreto, anche un'associazione che non è né ODV né APS, o una fondazione, deve ora comunicare questi dati.

Una precisazione di lettura: la pagina ministeriale dice che le nuove funzionalità sono operative dal 9 aprile 2026, ma non dice espressamente che l'estensione dell'obbligo decorra da quella data. Le fonti di commento (Terzjus, Crowe, CeSVoP) lo collegano al decreto nel suo insieme. A nostra lettura, e salvo chiarimenti ministeriali, per un ente che non è né ODV né APS il primo appuntamento utile è il ciclo che porta al 30 giugno 2027.

Quali dati vanno comunicati

Le fonti concordano su un elenco abbastanza chiaro. Il Registro vuole:

  • il numero dei soci persone fisiche (per ODV e APS, quelli con diritto di voto);
  • gli enti soci (denominazione, codice fiscale e, per ODV e APS, se sono iscritti o no alla stessa sezione del Registro);
  • i volontari non occasionali iscritti nel registro dei volontari dell'ente, e, per chi si avvale dei volontari di enti aderenti (reti, enti di secondo livello), anche quelli;
  • i lavoratori dipendenti e parasubordinati con posizione assicurativa aperta. Se non ne avete, va indicato zero.

Per ODV e APS questi numeri servono a controllare due condizioni che il Codice pone come requisito. La prima è la compagine minima: sette persone fisiche oppure tre organizzazioni dello stesso tipo (artt. 32 e 35 CTS). La seconda sono i limiti sui lavoratori: nelle ODV non oltre il 50% del numero dei volontari; nelle APS non oltre il 50% dei volontari oppure il 20% degli associati (artt. 33 e 36 CTS, come riportati da CSV Lombardia). Se non rispettate queste soglie, il problema non è la comunicazione: è la qualifica.

Il numero dei volontari che comunicate è quello del vostro registro dei volontari: il volontario occasionale, di cui parliamo anche nella guida su dove passa il confine, non rientra nel conteggio. Quello dei soci è il numero del vostro libro soci.

Quando: il 30 giugno, ma solo se qualcosa è cambiato

Qui il D.M. 2/2026 ha fatto la modifica più utile. L'art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 prevede ora che queste informazioni possano essere aggiornate una sola volta l'anno, entro il 30 giugno, e il Ministero precisa che l'aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati già presenti nel sistema.

Tre conseguenze pratiche:

  1. Se tra un anno e l'altro non è cambiato nulla, non c'è niente da comunicare: non serve una pratica «per confermare».
  2. Se è cambiato qualcosa, non occorre una pratica per ogni nuovo socio: se ne fa una sola, entro il 30 giugno.
  3. La data di riferimento dei numeri è quella del 31 dicembre dell'anno precedente (così riportano CSV Lombardia e i commenti sul decreto). Il ciclo che si chiude il 30 giugno 2027, quindi, riguarda i dati al 31 dicembre 2026.

La scadenza del 30 giugno 2026 è ormai passata. Se in questi mesi non avete verificato la vostra posizione, il momento giusto per farlo è adesso, non a giugno: confrontate quello che il Registro mostra per la vostra associazione con quello che risulta dai vostri libri.

I casi in cui non si aspetta giugno

Il 30 giugno vale per i numeri di soci, volontari e lavoratori. Per il resto, la regola generale è diversa.

Le altre variazioni (30 giorni). Secondo la lettura che ne dà EC News, in base all'art. 48 del Codice e all'art. 20 del D.M. 106/2020 la regola generale è comunicare le variazioni entro 30 giorni: nuovo legale rappresentante, nuove cariche sociali, cambio di sede, modifiche dello statuto. Il termine annuale del 30 giugno è l'eccezione, riservata ai dati sulla base associativa. Se rinnovate il consiglio direttivo, il verbale dell'assemblea è il punto di partenza: nel nostro fac-simile il mandato di aggiornare il Registro entro trenta giorni è già scritto.

Il numero dei soci scende sotto il minimo. Per ODV e APS, secondo CSV Lombardia, se gli associati scendono sotto la soglia minima la comunicazione va fatta entro 30 giorni dalla riduzione e il numero va reintegrato entro un anno; altrimenti scatta la cancellazione dal Registro, evitabile solo chiedendo l'iscrizione a un'altra sezione. È il caso in cui un recesso o un'esclusione fanno la differenza.

Come si fa in pratica

Si presenta una pratica di variazione sulla piattaforma del RUNTS, aggiornando la sezione dei dati principali: la voce dei soci persone fisiche, quella degli enti soci (che si può compilare a mano o con un file Excel scaricabile dalla piattaforma) e quella del numero di lavoratori e volontari. CSV Lombardia indica anche i requisiti per operare: la PEC dell'ente, lo SPID o la CIE e la firma digitale in modalità CAdES del legale rappresentante o di un altro soggetto abilitato.

Possono presentarla il legale rappresentante, uno o più amministratori (o, in mancanza, i componenti dell'organo di controllo, se nominato) e i dottori commercialisti espressamente delegati, anche tramite la rete associativa di appartenenza (così EC News). Il D.M. 2/2026 ha introdotto in più la figura del delegato per le istanze al Registro; qui le fonti non sono concordi su un punto: CeSVoP elenca fra le istanze delegabili iscrizione, variazione, cancellazione, 5 per mille e deposito dei bilanci, ma non cita espressamente l'aggiornamento dei dati sociali. Se pensate di affidarlo a un delegato, verificate prima che la delega copra anche questa pratica.

Cosa si rischia se non lo fate

Qui bisogna essere precisi, perché sul web circolano versioni drastiche.

Ciò che è documentato è il meccanismo generale dell'art. 48 del Codice: quando un obbligo di comunicazione o deposito non viene rispettato, l'ufficio del Registro diffida l'ente ad adempiere, con un termine che va fino a 180 giorni; se la diffida resta senza effetto, l'ente viene cancellato. Il comma 5 dello stesso articolo richiama la sanzione dell'art. 2630 del codice civile, che EC News quantifica in una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro a carico di chi è tenuto all'adempimento, e il Codice attribuisce agli amministratori la responsabilità della completezza e dell'aggiornamento delle informazioni.

Ma c'è un limite alla lettura: né la pagina del Ministero né CSV Lombardia dicono espressamente quali conseguenze scattino per il solo mancato aggiornamento annuale dei numeri. Chi lo collega alla cancellazione sta applicando il meccanismo generale dell'art. 48; chi dice «nessuna conseguenza» ignora il fatto che, per ODV e APS, quei numeri sono la prova dei requisiti. Quello che si può dire con sicurezza è meno: per le fonti consultate non c'è una sanzione prevista espressamente per questo singolo mancato aggiornamento, ma il rischio pratico è che il Registro mostri dati non veritieri e che un controllo li faccia emergere (può venire dall'ufficio, da una rete associativa o dall'Amministrazione finanziaria: ne parliamo nella guida sui controlli).

Le versioni sbagliate che ancora circolano

  • «L'aggiornamento riguarda solo ODV e APS.» Era così, non più dal D.M. 2/2026.
  • «Il 30 giugno è il termine del bilancio.» Per il bilancio vale il termine mobile di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; vedete la guida al calendario delle scadenze.
  • «Va fatto ogni anno, comunque.» No: solo se i numeri sono cambiati rispetto a quelli già nel sistema.
  • «Basta una pratica quando entra un socio.» No: una sola comunicazione annuale, salvo il caso del minimo di soci.

Come arrivare a giugno senza correre

Il lavoro vero è tenere i registri in ordine tutto l'anno, così che il 31 dicembre sia una fotografia e non una ricostruzione: libro soci aggiornato con ammissioni, recessi ed esclusioni; registro dei volontari con le iscrizioni e le cessazioni; l'elenco dei lavoratori con posizione assicurativa aperta, se ne avete. Se soci e volontari li gestite nel gestionale, potete partire dagli elenchi dei moduli soci e volontari; la verifica del numero finale, soprattutto sui volontari «non occasionali», resta comunque vostra.

Un'abitudine semplice: a gennaio annotate i numeri al 31 dicembre e confrontateli con quelli che il Registro mostra per voi. Se coincidono, non dovete fare nulla; se no, avete cinque mesi per la pratica. Per le altre scadenze dell'anno, trovate il quadro completo nel calendario mese per mese. Questa guida riporta cosa prevedono le norme e le fonti citate; per un caso specifico, soprattutto sulle conseguenze di un mancato aggiornamento, confrontatevi con il vostro Ufficio regionale RUNTS, con il CSV di riferimento o con chi segue la vostra contabilità.

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.

Da qui potete partire

Il modello da scaricare è gratuito e non chiede nessuna registrazione.

Gestionale per organizzazioni di volontariato (ODV)Leggete la guida completa: Contabilità e rendiconto ETS: la guida

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