Depositare il bilancio al RUNTS: chi lo firma, cosa si allega, cosa succede se salta

Redazione SempliCo 9 min di lettura

Approvare il bilancio e depositarlo al RUNTS sono due adempimenti diversi, e il secondo ha regole sue: chi può firmarlo, cosa si allega, entro quando. Qui trovate la procedura aggiornata al D.M. 2/2026, operativo dal 9 aprile 2026.

Depositare il bilancio al RUNTS: chi lo firma, cosa si allega, cosa succede se salta

Il bilancio approvato e il bilancio depositato non sono la stessa cosa

L'assemblea si è riunita, il bilancio è stato approvato, il verbale è stato scritto e messo agli atti. In molte associazioni, a quel punto, il bilancio si considera «fatto». Non lo è: l'approvazione è un atto interno all'associazione, il deposito al RUNTS è un adempimento verso l'esterno, e i due passaggi hanno regole, tempi e responsabili diversi.

La conseguenza pratica è che si può approvare il bilancio puntualmente e restare comunque inadempienti, perché nessuno ha aperto il portale. L'errore nasce quasi sempre dalla stessa convinzione: che a depositare ci pensi «chi ci segue la contabilità», senza che nessuno abbia mai verificato se quella persona sia fra i soggetti che il registro riconosce.

Questo articolo non ripete il discorso sul quando: quello lo trovate in Il bilancio sociale: chi deve redigerlo davvero, cosa ci va dentro, dove si pubblica, dove il termine dei centottanta giorni è spiegato per esteso. Qui parliamo del come: chi apre la pratica, cosa ci carica dentro, e cosa succede se non la apre nessuno.

Il termine, in due righe, e il 30 giugno che è rimasto (per un'altra cosa)

L'art. 48, comma 3 del Codice del Terzo settore, nel testo riscritto dall'art. 4 della L. 104/2024, prevede che rendiconti e bilanci degli articoli 13 e 14 «e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente» siano depositati al RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Non più entro il 30 giugno.

Il D.M. 2 del 13 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, ha allineato anche il regolamento del registro: l'art. 20, comma 5 del D.M. 106/2020 non parla più di data fissa. Le nuove funzionalità del portale sono operative dal 9 aprile 2026.

In concreto: chi chiude l'esercizio il 31 dicembre 2026 deposita entro il 29 giugno 2027; chi lo chiude il 30 giugno 2026 deposita entro il 27 dicembre 2026. È il motivo del cambiamento: con il vecchio termine fisso, gli enti con esercizio non coincidente con l'anno solare erano trattati male.

Attenzione però a un punto che quasi nessuno segnala. Il 30 giugno non è sparito dal RUNTS: ha cambiato oggetto. Lo stesso art. 20, comma 5 del D.M. 106/2020, come modificato, prevede che le informazioni sul numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati si aggiornino una sola volta l'anno, entro il 30 giugno, e solo se ci sono state variazioni rispetto ai dati già a sistema. Sono due scadenze distinte che vivono nello stesso portale: se sentite dire «il 30 giugno al RUNTS», chiedete di quale delle due si sta parlando.

Chi può materialmente aprire la pratica

Qui sta il nodo che fa saltare più depositi. L'art. 20, comma 2 del D.M. 106/2020 elenca in modo chiuso chi è abilitato a depositare atti e aggiornare informazioni per conto di un ETS:

Chi Cosa può fare
Il legale rappresentante dell'ETS, o un suo delegato tutto: depositi e aggiornamenti
Il legale rappresentante della rete associativa a cui l'ente aderisce, o un suo delegato tutto: depositi e aggiornamenti
Uno o più amministratori dell'ETS o, in mancanza, i componenti dell'organo di controllo tutto, ma solo se le loro generalità risultano già fra i titolari di cariche sociali registrati
Un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 34, comma 5, D.Lgs. 139/2005) solo il deposito degli atti, non l'aggiornamento delle informazioni

Tre osservazioni che valgono più di tutto il resto.

La prima: un amministratore che non risulta a sistema fra i titolari di cariche sociali non può depositare, anche se è regolarmente in carica per statuto. Se avete rinnovato il direttivo e non avete comunicato le variazioni al registro, scoprite il problema il giorno del deposito, non prima.

La seconda: il D.M. 2/2026 ha tolto dall'art. 20, comma 2, lett. c) il riferimento alla sola «lettera a)» dell'albo. La conseguenza è che il deposito non è più riservato ai dottori commercialisti: possono farlo anche gli esperti contabili iscritti nella sezione B.

La terza: il professionista può depositare atti ma non aggiornare informazioni. Il decreto non definisce dove passi il confine fra le due cose, e in pratica la distinzione la fa il portale in base al tipo di pratica che si apre. Se il vostro commercialista vi dice che «quella parte non può farla lui», non vi sta scaricando: è la norma.

La delega, cioè la novità vera del D.M. 2/2026

Fino al 2026 il legale rappresentante doveva fare tutto di persona, con il proprio SPID e la propria firma digitale. Il nuovo art. 8, comma 2-bis del D.M. 106/2020 introduce la figura del delegato del rappresentante legale, e l'art. 20, comma 2, lett. a) la estende espressamente ai depositi e agli aggiornamenti — quindi anche al bilancio.

La delega può essere di due tipi, e la differenza non è formale:

  • delega alla compilazione e all'invio: il delegato prepara la pratica e la trasmette, ma la distinta la sottoscrive il delegante, che resta responsabile di quanto dichiarato e documentato;
  • delega alla compilazione, sottoscrizione e invio: il delegato, se espressamente autorizzato, firma digitalmente lui stesso l'istanza, e assume in prima persona la responsabilità sulla veridicità di quanto attestato e sulla conformità agli originali delle copie allegate.

Delegato può essere chiunque: il decreto non richiede requisiti professionali. La delega si conferisce e si revoca online dal portale, che genera da sé il documento e lo allega alla pratica.

Per una piccola associazione cambia parecchio: il presidente che non ha la firma digitale non è più un blocco. Resta però una zona non scritta: il decreto non dice se la responsabilità assunta dal delegato «con sottoscrizione» esaurisca quella degli amministratori o vi si aggiunga. Sul punto le letture divergono, e finché non c'è prassi consolidata conviene la delega più prudente.

Cosa si carica dentro la pratica

L'art. 20, comma 1, lett. b) del D.M. 106/2020, nel testo modificato, indica: il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e — ove previsto — il bilancio sociale, le relazioni dell'organo di controllo e del revisore ove istituiti, e, limitatamente alle fondazioni, copia della delibera di approvazione ad uso dell'Ufficio del RUNTS.

Da qui discendono tre cose concrete.

I rendiconti delle raccolte fondi non sono un allegato facoltativo. L'art. 48, comma 3 li nomina insieme al bilancio: se nell'esercizio avete fatto una sagra, una lotteria o un banchetto, quel rendiconto va nella stessa pratica. Come si compila voce per voce l'abbiamo spiegato in Il rendiconto della raccolta fondi occasionale.

Le relazioni dell'organo di controllo e del revisore sono ora obbligatorie nel deposito, dove quegli organi esistono. Prima era un punto grigio; adesso è scritto.

Il verbale di approvazione non si allega più, se non siete una fondazione. Il D.M. 2/2026 ha eliminato l'obbligo di depositare le copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione (art. 8, comma 5, lett. c). Questo non vi esonera dallo scriverlo e dal conservarlo: resta il documento che prova che il bilancio è stato approvato, e se serve ve lo chiedono. Su cosa deve contenere, trovate un modello in Verbale di assemblea per l'approvazione del bilancio.

Quale schema di bilancio caricare dipende da quanto incassate: i modelli A/B/C dai 300.000 € di entrate in su, il Modello D per cassa sotto quella soglia per gli enti privi di personalità giuridica, il Modello E fino a 60.000 €. Non è materia di questo articolo, ma è la scelta che va fatta prima di aprire la pratica, non dentro.

Il caso a parte: chi non deposita al RUNTS

C'è una minoranza di ETS per cui tutto quanto sopra non vale. L'art. 48, comma 3 prevede che «per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4» il deposito avvenga presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione. Sono gli enti che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, tenuti alle scritture contabili dell'art. 2214 c.c.

Due differenze da tenere a mente: cambia il registro, e cambia il dies a quo. Al RUNTS i centottanta giorni decorrono dalla chiusura dell'esercizio; al registro delle imprese i sessanta giorni decorrono dall'approvazione. Per la quasi totalità delle ODV e delle APS non è il vostro caso — ma se lo è, un calendario costruito sui 180 giorni vi porta fuori termine.

Se il deposito salta

L'art. 48, comma 4 non prevede una sanzione automatica: prevede prima una diffida. L'ufficio del registro invita l'ente ad adempiere assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente quel termine, l'ente è cancellato dal Registro. Perdere l'iscrizione significa perdere la qualifica di ETS e tutto quello che ci sta attaccato: 5 per mille, agevolazioni, convenzioni, accesso ai bandi.

Sul piano sanzionatorio, il comma 5 dice due cose. La prima: del deposito e della completezza delle informazioni «sono onerati gli amministratori» — non l'ente in astratto, non il consulente. La seconda: «si applica l'articolo 2630 del codice civile», che prevede una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza, e aumentata di un terzo quando si tratta proprio di omesso deposito dei bilanci.

Qui va segnalata onestamente una torsione: l'art. 2630 c.c. è scritto per chi riveste funzioni «in una società o in un consorzio» e per i depositi «presso il registro delle imprese». Al RUNTS si applica per effetto del rinvio espresso dell'art. 48, comma 5, non perché parli di ETS. È un rinvio chiaro nel volere la sanzione; è meno chiaro su come si trasportino i criteri di calcolo, e sul punto non risulta una prassi ministeriale che li dettagli. Diffidate di chi vi dà l'importo esatto: la forbice è quella, la quantificazione no.

Prima di aprire il portale, la lista corta

Serve poco, ma serve tutto insieme: SPID o CIE di chi accede, firma digitale di chi sottoscrive, i dati delle cariche sociali già aggiornati a sistema, il bilancio nello schema giusto in PDF, i rendiconti delle raccolte fondi dell'esercizio, le relazioni dell'organo di controllo e del revisore se li avete, e — se siete una fondazione — la delibera di approvazione. Se qualcuno di questi pezzi manca, il momento per accorgersene è oggi, non il centosettantanovesimo giorno.

Una nota sul termine che spesso genera confusione: i centottanta giorni decorrono dalla chiusura dell'esercizio, non dall'approvazione. Se l'assemblea approva in ritardo, il termine di deposito non si sposta di conseguenza: il testo dell'art. 48, comma 3 non prevede alcuna proroga collegata alla data di approvazione. Chi ragiona all'inverso — «tanto ho sei mesi dall'assemblea» — arriva fuori tempo.

Tenere in ordine durante l'anno la prima nota, i libri sociali e i rendiconti delle raccolte fondi è ciò che trasforma il deposito in mezz'ora di lavoro invece che in due settimane di ricostruzione. Se volete vedere come SempliCo tiene insieme queste scritture, la pagina del modulo è Contabilità.

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.

Da qui potete partire

Il modello da scaricare è gratuito e non chiede nessuna registrazione.

Leggete la guida completa: Contabilità e rendiconto ETS: la guida

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