Il bilancio sociale: chi deve redigerlo davvero, cosa ci va dentro, dove si pubblica

Redazione SempliCo 9 min di lettura

Sotto il milione di euro di entrate quasi nessuna associazione è obbligata a redigerlo, ma le eccezioni esistono e non dipendono dalla dimensione. Qui trovate chi deve farlo davvero, cosa prevedono le Linee guida ministeriali e dove va depositato.

Il bilancio sociale: chi deve redigerlo davvero, cosa ci va dentro, dove si pubblica

«Il bilancio sociale lo dobbiamo fare anche noi?»

Arriva quasi sempre in primavera, quando qualcuno in assemblea dice di aver sentito che «adesso
con il RUNTS bisogna fare anche il bilancio sociale». Nella grande maggioranza dei casi la
risposta è no: un'associazione con entrate sotto il milione di euro non è obbligata a
redigerlo.
Ma la soglia del milione non è l'unico criterio, e ci sono enti che devono farlo
qualunque cifra muovano.

Chi è obbligato: tre categorie, non una

L'obbligo nasce dall'articolo 14 del Codice del Terzo
settore
,
che al comma 1 parla di «enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate superiori ad 1 milione di euro». Il Ministero del Lavoro, presentando le
Linee guida, elenca però tre categorie di soggetti tenuti:

Chi Quando scatta l'obbligo Fonte
ETS diversi dalle imprese sociali Entrate superiori a 1 milione di euro annui Art. 14 c. 1 CTS
Tutte le imprese sociali, comprese le cooperative sociali e i loro consorzi Sempre, a prescindere dalla dimensione economica Art. 9 c. 2 D.Lgs. 112/2017
Centri di servizio per il volontariato (CSV) Sempre, a prescindere dalla dimensione Art. 61 c. 1 lett. l) CTS

Le due righe in fondo sono quelle che sorprendono. Una cooperativa sociale piccolissima redige
il bilancio sociale come una grande: la qualifica di impresa sociale porta con sé l'obbligo per
intero, senza soglie. Lo stesso per i CSV, il cui statuto deve prevedere «l'obbligo di redigere
e rendere pubblico il bilancio sociale». I gruppi di imprese sociali lo redigono in forma
consolidata. Se la vostra è una ODV o una APS ordinaria sotto il milione, l'obbligo non c'è.

Un punto su cui le letture divergono

L'articolo 14 dice «superiori ad 1 milione di euro», ma non specifica su quale esercizio si
misuri la soglia
. La lettura prudente, e la più diffusa fra gli operatori, è che conti
l'esercizio a cui il bilancio sociale si riferisce: se il 2025 ha chiuso sopra il milione, il
bilancio sociale del 2025 va fatto. C'è però chi ragiona sul superamento in due esercizi
consecutivi, per analogia con altre soglie del Codice. La norma non lo dice: se siete appena
sopra o appena sotto, fatevi assistere prima di decidere.

Non è il bilancio d'esercizio

È l'equivoco più frequente. Sono due documenti con due funzioni diverse:

  • il bilancio d'esercizio (art. 13 CTS) racconta i numeri — entrate, uscite, patrimonio.
    Si compila con i Modelli A/B/C oppure con il rendiconto per cassa Modello
    D

    per gli enti più piccoli;
  • il bilancio sociale (art. 14 CTS) racconta cosa avete fatto, per chi, con quali persone
    e con quali risultati. I numeri ci sono, ma servono a spiegare le attività.

Il primo lo fanno tutti gli ETS. Il secondo lo fanno i tre gruppi elencati sopra, e non
sostituisce
il primo: chi è obbligato al bilancio sociale deposita comunque anche il bilancio
d'esercizio.

Cosa ci va dentro

Il contenuto non è libero. Lo fissa il decreto del Ministro del Lavoro del 4 luglio 2019,
in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, che ha adottato le Linee guida per la redazione
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore. Le Linee guida individuano i contenuti
minimi
, organizzati in sezioni. E fissano una regola che quasi nessuno racconta: se omettete
una sezione o una sotto-sezione dovete scrivere perché
. Non è previsto saltare un pezzo in
silenzio.

  1. Metodologia adottata: quali standard di rendicontazione avete usato, se avete cambiato
    perimetro o metodi di misurazione rispetto all'anno prima.
  2. Informazioni generali sull'ente: nome, codice fiscale, eventuale partita IVA, forma
    giuridica e qualificazione ai sensi del Codice, sedi, area territoriale di operatività,
    missione, attività statutarie riferite all'art. 5 CTS, attività secondarie e strumentali,
    collegamenti con altri ETS, contesto di riferimento.
  3. Struttura, governo e amministrazione: consistenza e composizione della base sociale,
    sistema di governo e controllo con i nominativi degli amministratori e degli altri
    titolari di cariche, data di prima nomina e durata dell'incarico, democraticità interna e
    partecipazione dei soci, mappatura degli stakeholder (personale, soci, finanziatori, utenti,
    fornitori, pubblica amministrazione, collettività).
  4. Persone che operano per l'ente: chi ha lavorato davvero per voi, distinguendo chi è
    retribuito e chi opera a titolo volontario, il contratto applicato ai dipendenti, la natura
    delle attività dei volontari, la formazione realizzata, la struttura dei compensi e delle
    indennità di carica, il rapporto fra retribuzione lorda massima e minima dei dipendenti,
    e per i rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione come li avete regolamentati,
    con l'importo complessivo annuo e quanti volontari ne hanno usufruito.
  5. Obiettivi e attività: azioni realizzate area per area, beneficiari diretti e indiretti,
    output prodotti, effetti sui portatori di interesse quando è possibile misurarli, e i
    fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali.
  6. Situazione economico-finanziaria: da dove arrivano le risorse, con indicazione
    separata dei contributi pubblici e di quelli privati
    , e le informazioni sulla raccolta
    fondi (finalità, strumenti usati per informare il pubblico, criticità emerse).
  7. Altre informazioni: contenziosi rilevanti in corso, informazioni ambientali se pertinenti,
    e le riunioni degli organi che gestiscono e approvano il bilancio — quanti hanno partecipato,
    cosa si è discusso, cosa si è deciso.
  8. Monitoraggio dell'organo di controllo, di cui parliamo qui sotto.

Letto tutto insieme fa impressione. Ma buona parte di queste informazioni esiste già nei vostri
libri sociali e nella contabilità
dell'anno: nomi e date di nomina stanno nel libro delle assemblee e in quello del direttivo, i
volontari nel registro, i rimborsi in prima nota. Il bilancio sociale non chiede dati nuovi,
chiede dati tenuti in ordine tutto l'anno.

La relazione dell'organo di controllo fa parte del documento

Questa è la parte che sorprende di più, e conviene saperla prima e non dopo. Le Linee guida
prevedono che il bilancio sociale dia conto del monitoraggio svolto per ciascuno dei punti
elencati sopra, e che lo faccia attraverso la relazione dell'organo di controllo, che è parte
integrante del bilancio sociale stesso
(l'eccezione riguarda le imprese sociali diverse dalle
cooperative sociali).

L'organo di controllo verifica in particolare: che l'ente eserciti in via esclusiva o principale
una o più attività di interesse generale dell'art. 5 CTS; che la raccolta fondi sia stata fatta
nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza; che siano stati rispettati
l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione anche indiretta di utili. E deve
attestare che il bilancio è stato redatto in conformità alle Linee guida.

In pratica: il documento non lo chiudete da soli, e il calendario va costruito lasciando
all'organo di controllo il tempo di lavorarci.

Chi lo approva?

Il Codice non dice quale organo approvi il bilancio sociale. Le Linee guida chiedono di dar
conto delle riunioni degli organi «deputati alla gestione e approvazione del bilancio», il che
presuppone un passaggio formale ma non ne indica uno preciso. La prassi prevalente è farlo
approvare dallo stesso organo che approva il bilancio d'esercizio — tipicamente l'assemblea — e
metterlo a verbale. È la strada più difendibile, ma è una scelta di prudenza, non un obbligo
scritto: anche qui le interpretazioni divergono.

Dove si pubblica, ed entro quando

L'art. 14 c. 1 impone due gesti, non uno: deposito presso il RUNTS e pubblicazione sul
proprio sito internet
. Uno non copre l'altro, e il sito non è cortesia: è scritto nella norma.
Per le imprese sociali l'art. 9 c. 2 del D.Lgs. 112/2017 prevede lo stesso doppio passaggio, con
deposito al registro delle imprese.

Sul termine circola ancora un'informazione sbagliata. L'art. 48 c. 3
CTS
,
nel testo in vigore dal 3 agosto 2024, dice che i rendiconti e i bilanci degli articoli 13 e
14
— quindi anche il bilancio sociale — e i rendiconti delle raccolte fondi dell'esercizio
precedente si depositano al RUNTS «ogni anno… entro centottanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio
». Non più il 30 giugno fisso di cui parlano molte guide online. Per un esercizio
che chiude il 31 dicembre i due termini quasi coincidono, ma non sono la stessa cosa, e per chi
ha un esercizio sfalsato la differenza è tutta.

Se il deposito non arriva, l'ufficio del registro non sanziona subito: diffida l'ente ad
adempiere assegnando un termine fra 30 e 180 giorni, decorso inutilmente il quale l'ente è
cancellato dal RUNTS (art. 48 c. 4). Del deposito sono onerati gli amministratori (c. 5).

Tre cose che vengono scambiate per il bilancio sociale

  • La pubblicazione dei compensi. L'art. 14 c. 2 CTS è un obbligo diverso, con una soglia
    molto più bassa: gli ETS con entrate superiori a centomila euro annui devono pubblicare
    ogni anno e tenere aggiornati sul proprio sito — o su quello della rete associativa a cui
    aderiscono — gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ad amministratori,
    organo di controllo, dirigenti e associati. Riguarda molte più associazioni del bilancio
    sociale, e si assolve con una pagina del sito.
  • La trasparenza sui contributi pubblici. È un terzo obbligo ancora, che nasce dalla legge
    annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017) e riguarda chi intrattiene rapporti
    economici con le pubbliche amministrazioni. Il Ministero del Lavoro l'ha ricostruito nella
    Circolare n. 6 del 25 giugno 2021: se ricevete contributi pubblici, è lì che va verificata la
    vostra posizione.
  • Il rendiconto del 5 per mille. Riguarda solo come avete speso quella somma, ha regole e
    modulistica sue e non c'entra con l'art. 14: ne abbiamo scritto nella guida al rendiconto del
    5 per mille
    .

Se non siete obbligati, conviene farlo lo stesso?

Dipende. Un bilancio sociale volontario costa tempo vero e non produce da solo né soci né
donazioni. Ha senso valutarlo quando partecipate a bandi in cui vi viene chiesto di documentare
l'impatto, o quando la base sociale è cresciuta al punto che metà dei soci non sa più cosa fa
l'altra metà. Se decidete di farlo, seguite comunque la struttura delle Linee guida — anche
in versione ridotta — invece di inventare un formato vostro.

Cosa serve avere sotto mano

Che l'obbligo ci sia o no, il lavoro vero è a monte. Chi arriva alla scadenza con queste quattro
cose in ordine se la cava in poche sere:

  • il libro soci aggiornato e il libro delle assemblee, per base sociale e nomine;
  • il registro dei volontari, per numero, attività svolte e formazione;
  • i rimborsi ai volontari dell'anno, con il regolamento che li disciplina e gli importi;
  • la contabilità dell'anno, con la distinzione fra risorse pubbliche e private e le raccolte
    fondi tenute separate.

Sono le stesse quattro cose che servono per il bilancio d'esercizio, per il RUNTS e per qualunque
bando. Tenerle insieme durante l'anno invece di rincorrerle a primavera è la differenza fra un
adempimento e un mese di lavoro: è il motivo per cui il modulo di
contabilità
tiene raccolte fondi, rimborsi e
movimenti nello stesso posto in cui state già registrando la prima nota.


Questa guida riporta il contenuto delle norme citate, con i riferimenti per verificarle. Per i
casi dubbi, soprattutto vicino alle soglie, rivolgetevi al vostro consulente o al CSV.

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.

Da qui potete partire

Il modello da scaricare è gratuito e non chiede nessuna registrazione.

Leggete la guida completa: Contabilità e rendiconto ETS: la guida

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