Il rendiconto per cassa degli ETS (Modello D): chi può usarlo e come si compila
Il rendiconto per cassa (Modello D) è il bilancio semplificato che molti ETS possono usare al posto del bilancio per competenza: registra solo i soldi effettivamente entrati e usciti nell'anno. Qui trovi chi ha diritto a usarlo dopo le modifiche del 2024-2026, come si compila ogni area dello schema ministeriale e come far quadrare i fondi liquidi.
Cos'è il rendiconto per cassa e perché ti conviene
Il rendiconto per cassa è la versione semplificata del bilancio annuale che il Codice del Terzo settore concede agli enti più piccoli. La differenza con il bilancio "normale" sta tutta in una parola: cassa invece di competenza.
Due termini da chiarire subito, perché tornano ovunque:
- Principio di cassa: registri un'operazione quando il denaro si muove davvero. La bolletta della luce di dicembre 2025 pagata a febbraio 2026 finisce nel rendiconto 2026.
- Principio di competenza economica: registri l'operazione nell'anno a cui si riferisce, indipendentemente dal pagamento. La stessa bolletta finirebbe nel bilancio 2025, e in bilancio comparirebbe anche un debito verso il fornitore.
Per un tesoriere volontario la differenza è enorme: con il criterio di cassa ti basta sapere cosa è passato dal conto corrente e dalla cassa contanti, senza ratei, risconti o ammortamenti.
Lo schema da usare è il Modello D, approvato con il decreto del Ministero del Lavoro del 5 marzo 2020 insieme ai modelli A (stato patrimoniale), B (rendiconto gestionale) e C (relazione di missione). Non è facoltativo: se depositi al RUNTS devi usare quello schema, non un prospetto fatto in casa.
Chi può usare il rendiconto per cassa: la soglia (aggiornata) e un punto controverso
Qui serve attenzione, perché la soglia è cambiata e in rete circolano ancora moltissime guide con il numero vecchio.
Il testo originario dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 fissava il limite a 220.000 euro. La legge 4 luglio 2024 n. 104 (in vigore dal 3 agosto 2024) ha riscritto quel comma, che oggi recita:
"Il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa."
Due cose sono cambiate insieme:
- La soglia è salita da 220.000 a 300.000 euro. Se leggi un vademecum che parla ancora di 220.000, sta citando il testo pre-2024. Attenzione: alcuni materiali divulgativi molto diffusi — compresi vademecum di enti di servizio ai CSV — riportano ancora la soglia vecchia. Il numero da usare oggi è 300.000.
- È comparso il riferimento alla personalità giuridica. Il rendiconto per cassa fino a 300.000 euro è testualmente riservato agli enti privi di personalità giuridica, cioè le associazioni non riconosciute — la stragrande maggioranza delle piccole ODV e APS. Se la tua associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite il RUNTS, la lettera della norma non ti concede quella soglia.
Questo secondo punto è controverso e le fonti divergono. Alcuni commentatori leggono la norma alla lettera: enti riconosciuti sempre al bilancio per competenza, salvo la casella dei 60.000 euro di cui parliamo tra poco. Altri sostengono che, combinando il comma 2-bis e i chiarimenti ministeriali, anche gli enti con personalità giuridica sotto i 60.000 euro possano fermarsi al rendiconto per cassa. Se la tua associazione è riconosciuta, non decidere da sola.
Un criterio vale comunque per tutti: il rendiconto per cassa è pensato per gli enti non commerciali.
La novità 2026: il Modello E per i micro-enti
La stessa legge 104/2024 ha inserito nell'art. 13 un comma 2-bis: "per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata".
Quella previsione è rimasta sulla carta finché non è arrivato il modello. È stato adottato con il decreto ministeriale 18 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026, che introduce un nuovo Modello E: stessa logica di cassa del Modello D, ma con le sole macro-voci e senza il dettaglio analitico.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 17 aprile 2026 ha chiarito la decorrenza: il Modello E si usa a partire dall'esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto. Per un'associazione con esercizio coincidente con l'anno solare significa dal bilancio 2026, quello che approverai nella primavera 2027; per il bilancio 2025, già chiuso, si continua con il Modello D.
La struttura del Modello D, area per area
Il Modello D si legge su due colonne affiancate: a sinistra le uscite, a destra le entrate, divise nelle stesse cinque aree contrassegnate dalle lettere da A a E, così che per ogni tipo di attività si veda quanto è entrato e quanto è uscito. Ogni voce ha anche la colonna dell'esercizio precedente.
| Area | Uscite | Entrate | Cosa ci metti |
|---|---|---|---|
| A | Uscite da attività di interesse generale | Entrate da attività di interesse generale | Il cuore dell'associazione: le attività statutarie dell'art. 5 del Codice. Quote associative, erogazioni liberali, contributi pubblici, convenzioni; dal lato uscite materiali, rimborsi ai volontari, compensi |
| B | Uscite da attività diverse | Entrate da attività diverse | Le attività secondarie e strumentali (art. 6): un piccolo bar sociale, la vendita di gadget non legata a una raccolta fondi |
| C | Uscite da attività di raccolta fondi | Entrate da attività di raccolta fondi | Cene sociali, lotterie, banchetti, campagne di donazione. Sia le occasionali sia quelle abituali |
| D | Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | Interessi attivi, affitti incassati su immobili dell'ente, spese bancarie, oneri su rapporti finanziari |
| E | Uscite di supporto generale | Entrate di supporto generale | La "macchina" dell'ente: segreteria, commercialista, assicurazioni, cancelleria, utenze della sede. Voce residuale |
Piccola nota sulle denominazioni: nello schema ministeriale le aree A-D sono scritte come "uscite/entrate da attività di...", mentre la E è "uscite/entrate di supporto generale", senza "attività". Molte guide uniformano le diciture; se scarichi il modello dal sito ministeriale troverai la formulazione originale.
Sotto le cinque aree lo schema prosegue con totale uscite della gestione e totale entrate della gestione, e poi con una scaletta di risultati intermedi: avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte, la riga imposte, e avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali. "Avanzo" e "disavanzo" sono semplicemente il nome tecnico di quello che in un'impresa si chiamerebbe utile e perdita.
La parte finale: investimenti, prestiti, cassa e banca
Dopo la gestione ordinaria il modello ha una seconda sezione dedicata ai movimenti che non sono spese o ricavi correnti, ma spostamenti di patrimonio e di finanziamenti:
- investimenti in immobilizzazioni (l'acquisto del furgone, del computer, della sede) e disinvestimenti (la vendita degli stessi beni);
- i flussi di capitale di terzi: accensione di nuovi finanziamenti o prestiti dal lato entrate, rimborso della quota capitale dal lato uscite. Attenzione: gli interessi sul prestito non vanno qui, vanno nell'area D.
Da qui esce l'avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti, che sommato al risultato della gestione dà l'avanzo/disavanzo complessivo.
Chiude il prospetto la sezione "Cassa e banca": i fondi liquidi iniziali e i fondi liquidi finali, distinti fra contanti in cassa e depositi bancari e postali.
La quadratura: la verifica che ti salva la serata
Questa è la parte che spaventa di più e che in realtà è la più semplice, perché il rendiconto per cassa ha un solo controllo da superare:
Fondi liquidi iniziali + avanzo complessivo (o − disavanzo) = Fondi liquidi finali
I fondi liquidi finali non sono un numero che calcoli tu: sono il saldo reale del conto corrente al 31 dicembre più i contanti in cassa. Se i due lati non coincidono non hai un problema di interpretazione della norma: hai dimenticato un movimento, ne hai registrato uno due volte, o hai sbagliato un segno.
Due regole di igiene che rendono la quadratura quasi automatica:
- i fondi liquidi iniziali dell'anno devono coincidere esattamente con i fondi liquidi finali dell'anno precedente. Se non coincidono, il problema è nel rendiconto vecchio;
- riconcilia ogni conto separatamente prima di sommare: estratto conto bancario, eventuale conto PayPal o carta prepagata, cassa contanti.
Un gestionale come SempliCo tiene questa quadratura sotto controllo mentre registri i movimenti, invece di farla emergere a giugno, ma il principio vale identico su un foglio di calcolo fatto bene.
Beni durevoli, crediti e debiti: cosa nel Modello D non c'è
Domanda ricorrente: "dove scrivo il furgone che abbiamo comprato?" e "dove metto i 500 euro che un socio ci deve ancora?".
- Beni durevoli: l'acquisto compare come uscita per investimento in immobilizzazioni nell'anno in cui lo paghi, per l'intero importo. Niente ammortamenti, perché il criterio è di cassa. Il bene però esiste ancora l'anno dopo e il rendiconto non lo mostra più: tenere a parte un registro dei beni non è un obbligo del Modello D, ma è una tutela del consiglio direttivo.
- Crediti e debiti: nel Modello D non c'è una sezione dedicata, ed è la sua limitazione strutturale. Una fattura ricevuta e non pagata al 31 dicembre semplicemente non compare. Se hai impegni rilevanti in sospeso — un mutuo, fatture pesanti non saldate, contributi deliberati e non incassati — segnalarli in un'annotazione in calce è la scelta trasparente.
Il modello prevede infine un prospetto dei costi e proventi figurativi, esplicitamente facoltativo: dà un valore al lavoro dei volontari e ai beni e servizi ricevuti gratuitamente, e non entra nella quadratura di cassa. Vanno invece riportate in calce l'attestazione sul carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse e i rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi.
Chi approva, quando si deposita e serve la relazione di missione
Chi approva. Il rendiconto è predisposto dall'organo amministrativo (il consiglio direttivo) e approvato dall'assemblea dei soci, salvo che lo statuto attribuisca la competenza a un altro organo. Il termine per convocare l'assemblea lo trovi nello statuto. Verbalizza l'approvazione nel libro delle assemblee: senza delibera il deposito è un atto scoperto.
Quando si deposita. La legge 104/2024 ha sostituito la vecchia data fissa con un termine mobile: il deposito al RUNTS va fatto entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, i bilanci 2025 andavano depositati entro il 29 giugno 2026; il bilancio 2026 seguirà lo stesso conteggio nel 2027. Il deposito è telematico sul portale RUNTS, in PDF/A firmato digitalmente, e si fa dopo l'approvazione assembleare. Non depositare non è irrilevante: il RUNTS assegna un termine per rimediare e, se resta senza risposta, si arriva alla cancellazione dal registro.
Relazione di missione. È il documento discorsivo che racconta le poste di bilancio e l'andamento gestionale dell'ente (Modello C). Chi redige il rendiconto per cassa non deve predisporla: l'obbligo riguarda gli enti che approvano un bilancio secondo il principio di competenza. Anche qui una divergenza da segnalare: diverse fonti divulgative descrivono ancora l'obbligo come legato al superamento dei 220.000 euro, soglia superata dalla riforma del 2024. Il criterio corretto oggi non è tanto l'importo in sé, quanto la forma di bilancio adottata: rendiconto per cassa, niente relazione di missione; bilancio per competenza, relazione di missione sì.
Prima di chiudere
Questo articolo è una guida pratica, non un parere professionale: non sostituisce la consulenza del tuo commercialista o del consulente del CSV di riferimento, soprattutto sui due punti che restano aperti — la posizione degli enti con personalità giuridica e il passaggio al Modello E dal bilancio 2026.
Il consiglio operativo, però, è indipendente da tutto il resto: la qualità del rendiconto per cassa si decide durante l'anno, non a giugno. Se ogni movimento viene registrato subito, con la sua data reale e la sua area di destinazione, compilare il Modello D è il lavoro di un pomeriggio. Se parti a maggio da una scatola di scontrini e dodici estratti conto, nessuno schema ministeriale ti salverà.
Fonti
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 13 (Scritture contabili e bilancio) – testo vigente
- Brocardi – Art. 13 Codice del Terzo settore, testo vigente e note di aggiornamento
- Legge 4 luglio 2024 n. 104 – Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore
- Tuttocamere – L. 104/2024, testo delle modifiche al Codice del Terzo settore (PDF)
- Decreto 5 marzo 2020 – Adozione della modulistica di bilancio degli ETS (GU n. 102 del 18/4/2020)
- Schemi di bilancio allegati al D.M. 5 marzo 2020, incluso il Modello D (PDF)
- Decreto 18 febbraio 2026 – Rendiconto per cassa in forma aggregata per ETS con entrate non superiori a 60.000 euro (GU n. 67 del 21/3/2026)
- Ministero del Lavoro – Circolare n. 6 del 17 aprile 2026: chiarimenti sull'utilizzo del rendiconto per cassa in forma aggregata
- Ministero del Lavoro – Circolare n. 6/2024 sulle modifiche all'ordinamento contabile degli ETS (commento Fondazione Terzjus)
- CNDCEC – Il rendiconto per cassa degli enti del Terzo settore, documento di ricerca (aprile 2024)
- ODCEC Verona – Vademecum bilancio ETS, rendiconto per cassa Modello D (2025)
- Cantiere Terzo Settore – Vademecum: un'analisi del Modello D per orientarsi nella compilazione
- Cantiere Terzo Settore – La relazione di missione
- FiscoeTasse – Enti del Terzo settore: bilanci e rendiconti 2025, deposito e regole RUNTS
- FiscoeTasse – Terzo settore: nuovi parametri per il rendiconto dal 3/8/2024
- EC News – Il rendiconto per cassa in forma aggregata: normativa e prassi applicativa
- Gabriele Sepio – Per gli ETS deposito bilanci al registro entro il 29 giugno
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.
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