Il nuovo Modello E: il rendiconto per cassa aggregato per gli ETS sotto 60.000 euro

Redazione SempliCo 9 min di lettura

Dal decreto ministeriale del 18 febbraio 2026 esiste un terzo modello di bilancio per gli enti del Terzo settore: il rendiconto per cassa in forma aggregata, riservato a chi non supera i 60.000 euro di entrate. Qui trovi chi può usarlo davvero, da quale esercizio si applica, com'è fatto lo schema riga per riga e i due punti su cui le fonti non dicono la stessa cosa.

Copertina SempliCo: Il Modello E per i piu piccoli, il rendiconto per cassa aggregato

Che cos'è il Modello E, detto in una riga

Il Modello E è un rendiconto per cassa scritto in forma aggregata: registra, come tutti i rendiconti per cassa, solo i soldi effettivamente entrati e usciti nell'anno, ma li espone raggruppati per grandi categorie invece che voce per voce.

È stato adottato con il decreto del Ministero del Lavoro del 18 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026, ed è il terzo schema di bilancio a disposizione degli enti del Terzo settore, dopo i Modelli A/B/C (bilancio per competenza) e il Modello D (rendiconto per cassa ordinario).

La circolare ministeriale che lo commenta lo descrive come una «sintesi» del Modello D che opera «esclusivamente sull'esposizione dei dati contabili»: i dati sono riportati a livello di sezione, «senza l'ulteriore declinazione nelle singole voci». Non cambia cosa si registra durante l'anno, cambia come lo si scrive nel documento finale.

Chi può usarlo: la soglia dei 60.000 euro

La base normativa è il comma 2-bis dell'art. 13 del Codice del Terzo settore, introdotto dalla Legge 4 luglio 2024, n. 104:

«Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.»

Due parole di quel testo pesano più delle altre.

«Per tutti gli enti del Terzo settore»: a differenza del rendiconto per cassa ordinario — che il comma 2 riserva agli enti privi di personalità giuridica — il Modello E non fa distinzione fra ente riconosciuto e non riconosciuto. L'art. 1 del decreto lo ripete: si applica «a tutti gli enti del Terzo settore, in possesso o meno della personalità giuridica», sotto i 60.000 euro.

«Può»: il Modello E è una facoltà, non un obbligo. La circolare ministeriale n. 6 del 17 aprile 2026 è esplicita: «Il ricorso al modello adottato con il D.M. del 18 febbraio 2026 costituisce una facoltà per l'ETS legittimato al suo impiego». Un'associazione con 40.000 euro di entrate che si trova bene con il Modello D può continuare a usarlo.

Restano fuori, in ogni caso, le imprese sociali e gli enti che esercitano attività commerciale in via esclusiva o prevalente: per loro valgono le scritture contabili dell'art. 2214 del codice civile e il bilancio civilistico.

Nota sulla soglia: «ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate» significa tutto ciò che entra, non solo le quote associative. Quote, contributi pubblici, donazioni, incassi di una sagra, 5 per mille: si sommano.

Il punto su cui le fonti non dicono la stessa cosa

Qui va segnalata un'ambiguità reale, perché riguarda proprio le associazioni di media dimensione.

Dopo la L. 104/2024, il comma 2 dell'art. 13 riserva il rendiconto per cassa fino a 300.000 euro ai soli enti privi di personalità giuridica — l'inciso, prima, non c'era. Il comma 2-bis apre invece il Modello E a tutti, ma solo sotto 60.000 euro.

Ne discende una lettura a tre fasce che la maggior parte dei commentatori tecnici adotta, e che la guida ai bilanci ETS del CNDCEC riassume così: senza personalità giuridica la soglia del rendiconto per cassa è 300.000 euro; con personalità giuridica è 60.000.

Entrate annue ETS senza personalità giuridica ETS con personalità giuridica
fino a 60.000 € Modello D o Modello E (o bilancio completo) Modello D o Modello E (o bilancio completo)
60.001 – 300.000 € Modello D (o bilancio completo) secondo la lettura prevalente: bilancio completo A+B+C
oltre 300.000 € Bilancio completo A+B+C Bilancio completo A+B+C

Perché è una lettura e non una certezza. La conclusione poggia su un solo inciso letterale del comma 2. Alcune guide operative diffuse espongono la stessa tripartizione senza menzionare la personalità giuridica come discriminante nella fascia 60.001–300.000 euro, il che porta a una conclusione opposta per un'associazione riconosciuta con 90.000 euro di entrate. Non è una sfumatura da poco: significa passare, o non passare, alla contabilità per competenza.

Un indizio a favore della lettura restrittiva arriva dalla stessa circolare n. 6/2026, che ha introdotto una salvaguardia transitoria: gli ETS con personalità giuridica e sotto i 60.000 euro possono continuare a usare il Modello D per gli esercizi chiusi prima del 21 marzo 2026, senza essere costretti al bilancio economico-patrimoniale. Una norma di salvaguardia ha senso solo se si presuppone che, a regime, qualcosa sia effettivamente cambiato.

Se la vostra associazione ha personalità giuridica e sta fra 60.000 e 300.000 euro di entrate, questo è un punto da portare al commercialista dell'ente, non da decidere leggendo un articolo — questo compreso.

Da quale bilancio si applica

L'art. 3 del decreto — di cui la circolare ministeriale riporta il contenuto — stabilisce che il Modello E è utilizzabile «a partire dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo in Gazzetta Ufficiale».

Il decreto è stato pubblicato il 21 marzo 2026. Per un'associazione con esercizio solare (1° gennaio – 31 dicembre), l'esercizio in corso a quella data è il 2026: il primo bilancio che si potrà redigere con il Modello E è quello chiuso al 31 dicembre 2026, che si approva e si deposita nel 2027.

Sul bilancio 2025, insomma, il Modello E non si usa. È il motivo per cui vale la pena guardarlo adesso: c'è un anno intero per organizzare la contabilità di conseguenza, non tre settimane a ridosso dell'assemblea.

Com'è fatto lo schema

Il prospetto principale è a doppia colonna contrapposta — uscite a sinistra, entrate a destra — e ogni lato ha due colonne di importi: Es.t per l'esercizio corrente ed Es.t-1 per quello precedente. La comparazione con l'anno prima, quindi, c'è ed è obbligatoria per come è disegnato il modello.

Le sezioni sono cinque, dalla A alla E, e ciascuna occupa una sola riga per lato:

  • A) attività di interesse generale
  • B) attività diverse
  • C) attività di raccolta fondi
  • D) attività finanziarie e patrimoniali
  • E) supporto generale

Dopo le sezioni A, B, C e D compare una riga di avanzo/disavanzo a tutta larghezza. La sezione E non ne ha una propria: si passa direttamente ai totali di gestione.

Seguono, nell'ordine: Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte, Imposte, il risultato prima degli investimenti, un blocco dedicato a investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (con una seconda riga Imposte al suo interno — è una differenza sostanziale rispetto al Modello D, e va compilata) e infine l'Avanzo/disavanzo complessivo.

Chiudono due prospetti separati: Cassa e banca, con le sole voci Cassa e Depositi bancari e postali (nessuna riga di totale, nessuna distinzione fra fondi iniziali e finali: la lettura inizio/fine esercizio si ottiene confrontando Es.t ed Es.t-1), e Costi e proventi figurativi, a inserimento facoltativo, con l'avvertenza che quanto vi si espone «non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa in forma aggregata».

⚠️ Una sezione "F) Partite di giro" non esiste. Circola in rete, ma non compare nell'allegato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che si ferma alla sezione E. Se un modello scaricato da terzi la contiene, non corrisponde al decreto.

Le due sezioni che quasi tutti dimenticano

Il Modello E non finisce con i costi e proventi figurativi. L'allegato in Gazzetta Ufficiale prosegue con due blocchi discorsivi, senza righe né colonne, che vanno compilati a testo:

  1. ANNOTAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 13, COMMA 6 DEL D.LGS. 117/2017 — dove «l'ente deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6», cioè le attività diverse. È l'annotazione con cui l'organo di amministrazione spiega perché la parte "non istituzionale" resta accessoria.

  2. RENDICONTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 48, COMMA 3 DEL D.LGS. 117/2017 — dove vanno indicate, «anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente», le entrate e le spese di ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione svolta occasionalmente.

Il secondo blocco è quello che sorprende di più le associazioni piccole: se durante l'anno avete organizzato una cena sociale, una lotteria e un banchetto in piazza, non basta un totale unico della raccolta fondi. Servono i conti separati per iniziativa. È lo stesso adempimento previsto dall'art. 87 comma 6 del Codice, e conviene impostarlo a inizio anno, perché ricostruirlo a dicembre da un quaderno e una scatola di scontrini è la parte più faticosa di tutto il bilancio.

Questi due blocchi non compaiono nell'allegato del Modello D: chi passa da un modello all'altro se li trova davanti per la prima volta.

Conviene passare al Modello E?

Dipende da cosa si cerca.

Conviene se l'associazione è davvero piccola, il rendiconto è compilato a mano dal tesoriere e la declinazione voce per voce del Modello D è più un ostacolo che un aiuto: cinque righe si controllano, quaranta no.

Non conviene automaticamente se la contabilità è già tenuta in modo ordinato e articolato. L'aggregazione fa sparire dal documento il dettaglio, ma non toglie l'obbligo di avere le registrazioni sottostanti: la documentazione va conservata comunque, e alle sezioni narrative servono dati analitici che il prospetto aggregato non mostra. In quel caso il Modello E semplifica la pagina, non il lavoro.

Un criterio pratico: se state vicini alla soglia dei 60.000 euro e prevedete di superarla, cambiare modello ogni anno è peggio che tenerne uno stabile.

Cosa fare adesso

  • Verificate la soglia sull'esercizio in corso, sommando tutte le entrate, non solo le quote.
  • Se l'ente ha personalità giuridica e sta sopra i 60.000 euro, chiarite con il commercialista quale sia il modello corretto: è il punto normativamente più incerto.
  • Impostate da subito la rendicontazione separata delle raccolte fondi occasionali, iniziativa per iniziativa.
  • Verificate lo schema sulla fonte: l'allegato ufficiale è quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2026, non le versioni riassunte che circolano.

Articolo aggiornato al 23 agosto 2026. Riporta il contenuto della normativa e della prassi ministeriale citate in fondo alla pagina; non è una consulenza fiscale, e la scelta del modello di rendiconto resta dell'organo di amministrazione dell'ente, sentito il proprio commercialista.

Se volete approfondire il modello da cui il Modello E deriva, trovate qui il nostro articolo sul rendiconto per cassa ordinario degli ETS (Modello D).

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.

Da qui potete partire

Il modello da scaricare è gratuito e non chiede nessuna registrazione.

Leggete la guida completa: Contabilità e rendiconto ETS: la guida

Vi mandiamo la prossima guida quando esce

Il giovedì: un articolo come questo, una scadenza in arrivo, un modello da scaricare.

Vi arriverà un'email per confermare l'indirizzo: senza quel clic non riceverete nient'altro. Potete uscire quando volete, con un clic in fondo a ogni messaggio. Titolare del trattamento: Chibri S.r.l.s. — informativa privacy.

Continua su Contabilità e bilancio

Rendiconto di una cena sociale: un esempio compilato, voce per voce
Contabilità e bilancio 8 min

Rendiconto di una cena sociale: un esempio compilato, voce per voce

Spiegare le voci del rendiconto è una cosa, vederle riempite è un'altra. Qui trovate lo schema ministeriale compilato per una cena sociale, con cifre inventate e dichiarate tali, la relazione illustrativa scritta per esteso e i tre punti in cui il modello non dà una risposta.