Modificare lo statuto dopo l'iscrizione al RUNTS: chi vota, chi firma, entro quando si deposita
Cambiare una riga dello statuto dopo l'iscrizione al RUNTS non è come cambiarla prima. Qui trovate chi deve votare, quando serve il notaio, entro quanti giorni si deposita e cosa succede se ve ne dimenticate.
Volete cambiare due righe dello statuto: da dove si comincia
La scena è sempre la stessa. Vi accorgete che lo statuto dice una cosa che non fate più — la sede è cambiata, il direttivo ha cinque membri e lo statuto ne prevede tre, avete aggiunto un'attività che nell'oggetto sociale non compare. Qualcuno propone di sistemarlo alla prossima assemblea, si vota, si mette a verbale, e la faccenda sembra chiusa lì.
Non è chiusa lì. Da quando siete iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, una modifica dello statuto non è più un fatto interno: è un atto che il Registro deve conoscere, entro un termine preciso, e che in alcuni casi non produce alcun effetto finché non viene iscritto.
La prima domanda da farsi non riguarda il testo da cambiare. Riguarda che tipo di ente siete: un'associazione con personalità giuridica o senza. Da lì in poi cambia tutto — chi deve votare, se serve un notaio, e da quando la modifica vale davvero.
«Assemblea straordinaria»: una formula che nel Codice del Terzo settore non esiste
Partiamo da una parola che crea confusione. Nei verbali delle associazioni si legge spessissimo «assemblea straordinaria» per le modifiche statutarie, come se fosse una riunione di un genere diverso, con regole sue.
Nel Codice del Terzo settore quella distinzione non c'è. L'art. 25, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 117/2017 dice semplicemente che l'assemblea «delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto», e lo mette fra le competenze inderogabili: è l'assemblea a decidere, non il consiglio direttivo, e nessuna clausola statutaria può spostare quella decisione altrove. L'unica eccezione la prevede il comma 2 dello stesso articolo, per le associazioni con almeno cinquecento associati, che possono organizzare diversamente le competenze assembleari nel rispetto dei principi di democraticità.
Quindi «ordinaria» o «straordinaria» è un'etichetta che vale quanto il vostro statuto le fa valere. Se il vostro statuto usa quelle parole e vi collega quorum diversi, quelle regole vanno rispettate, perché sono regole vostre. Se non le usa, non dovete inventarle: conta la maggioranza richiesta, non il nome che date alla riunione.
Quanti soci servono per cambiare lo statuto
Qui il punto di partenza è l'art. 21 del codice civile, secondo comma: per modificare l'atto costitutivo e lo statuto «se in essi non è altrimenti disposto» servono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le cinque parole che contano sono quelle fra virgolette. La legge fissa una soglia alta, ma la dichiara espressamente derogabile: il vostro statuto può prevedere quorum diversi, e molti statuti scritti negli ultimi anni lo fanno. Prima di convocare l'assemblea, quindi, il gesto utile non è cercare la norma: è rileggere il vostro articolo sulle modifiche statutarie. Se dice qualcosa, vale quello. Se non dice nulla, valgono i tre quarti.
C'è una precisazione che va fatta, perché è uno dei punti in cui le letture divergono. L'art. 21 c.c. è dettato per le associazioni riconosciute. Per quelle non riconosciute — la forma della gran parte delle ODV e delle APS piccole — l'art. 36 del codice civile dice che «l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati»: cioè dallo statuto. La prassi prevalente applica comunque i quorum dell'art. 21 quando lo statuto tace, per analogia; ma è un'applicazione analogica, non un obbligo scritto da qualche parte. Se lo statuto tace e i tre quarti non li raggiungete, non fingete che il problema non esista: prima si modifica la clausola sulle maggioranze, poi si modifica il resto.
Per il conteggio vero e proprio dei presenti — deleghe, seconda convocazione, chi vale e chi no — abbiamo un pezzo dedicato: come si contano davvero i presenti in assemblea. E se il dubbio è a monte, cioè sull'avviso, qui trovate come si convoca un'assemblea senza invalidarla.
La scorciatoia delle maggioranze semplificate è scaduta il 31 dicembre 2023
Questo è il dato che circola ancora sbagliato, e vale la pena dirlo apertamente.
Durante la fase di adeguamento alla riforma, l'art. 101, comma 2 del Codice consentiva alle vecchie ODV, APS e Onlus di modificare lo statuto «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria», molto più basse di quelle dell'art. 21 c.c. Era una facilitazione a tempo, e il tempo è finito: il termine è il 31 dicembre 2023.
Dal 1° gennaio 2024 quella scorciatoia non c'è più per nessuno. Se qualcuno vi dice che «per adeguare lo statuto basta l'assemblea ordinaria», vi sta riportando una regola scaduta da oltre due anni. Oggi si torna alla regola generale: quorum dello statuto, e in mancanza quelli dell'art. 21 c.c.
Se avete la personalità giuridica serve il notaio — e la modifica non vale subito
Qui si apre il bivio più importante, ed è quello che molte associazioni scoprono tardi.
Se avete acquistato la personalità giuridica iscrivendovi al RUNTS ai sensi dell'art. 22 del Codice, l'art. 22, comma 6 dice due cose in una riga sola:
- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico, cioè da un verbale ricevuto da un notaio;
- diventano efficaci con l'iscrizione nel RUNTS.
Il secondo punto è quello che conta di più. Non è una formalità successiva: fino all'iscrizione, per l'ordinamento la vostra modifica non è ancora avvenuta. Se il 21 marzo l'assemblea allarga il consiglio direttivo e l'iscrizione arriva a maggio, le riunioni di aprile con il direttivo allargato stanno su un terreno fragile. Il procedimento lo governa il notaio, che secondo il comma 2 deposita l'atto al RUNTS entro venti giorni chiedendo l'iscrizione.
Se invece siete un'associazione senza personalità giuridica — la situazione più diffusa — l'atto pubblico non serve. Basta il verbale dell'assemblea, redatto e conservato come tutti gli altri: su cosa deve contenere e come si tiene il libro, trovate i libri sociali obbligatori per un ETS e un modello di verbale di assemblea già impostato.
Trenta giorni per depositare, e la sanzione vera non è una multa
Per tutti gli enti iscritti, personalità giuridica o meno, vale poi l'art. 48 del Codice.
Il comma 2 mette nero su bianco che nel Registro devono essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Il comma 3, seconda parte, fissa il termine: entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica vanno pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti. Trenta giorni dalla delibera, non dalla fine dell'anno e non dalla prossima scadenza di bilancio: è un termine che parte da solo, e nessuno vi avvisa che è partito.
Cosa succede se salta. Il comma 4 non prevede un'ammenda automatica: prevede che l'ufficio del Registro vi diffidi ad adempiere, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni. Se anche quel termine passa senza che facciate nulla, l'ente è cancellato dal Registro. È bene leggerla per quello che è: la conseguenza pesante non è pagare qualcosa, è perdere la qualifica di ETS e tutto ciò che vi è appeso.
Il comma 5 aggiunge che del deposito e della completezza delle informazioni sono onerati gli amministratori, e richiama l'art. 2630 del codice civile in materia di sanzioni. Su quel richiamo le letture divergono, perché l'art. 2630 è scritto per le società e i consorzi e per il registro delle imprese: quanto e come si applichi in concreto a un'associazione è discusso. Quello che non è discusso è chi ne risponde — non «l'associazione» in astratto, ma le persone che la amministrano.
Cosa fa l'ufficio del RUNTS dopo che avete inviato la pratica
La pratica si presenta dal portale del RUNTS come istanza di variazione, allegando il verbale e il testo aggiornato dello statuto.
Sui tempi, il Codice scandisce espressamente quelli dell'iscrizione: l'art. 47, comma 3 dà all'ufficio sessanta giorni per iscrivere, rifiutare con provvedimento motivato o chiedervi di completare la domanda; il comma 4 stabilisce che decorsi sessanta giorni senza risposta la domanda si intende accolta; il comma 5 scende a trenta giorni se avete adottato un modello di statuto standard approvato con decreto ministeriale.
Va detto con onestà che l'art. 47 parla di domanda di iscrizione, non di variazione: il procedimento delle variazioni è disciplinato dal decreto attuativo sul funzionamento del Registro, e gli uffici applicano in pratica la stessa scansione. È una delle zone in cui la regola operativa è più chiara del testo di legge, e per questo vale la pena tenere traccia della data di invio della pratica: è da lì che si contano i giorni.
Dal 9 aprile 2026 la pratica può mandarla qualcun altro per voi
Una novità recente che riguarda proprio questo adempimento. Il D.M. 2/2026, che ha modificato il decreto sul funzionamento del RUNTS, ha introdotto la figura del delegato del rappresentante legale (art. 8, comma 2-bis): una persona di fiducia a cui il presidente — o il legale rappresentante della rete associativa a cui aderite, su mandato — può affidare la gestione delle pratiche.
La delega si conferisce e si revoca online dal portale e può riguardare le istanze di iscrizione, di variazione (quindi anche le modifiche statutarie), di cancellazione, l'accreditamento al 5 per mille e il deposito dei bilanci. Esiste in due livelli: delega alla sola compilazione e invio, con la firma che resta al presidente, e delega anche alla sottoscrizione, nel qual caso è il delegato ad assumersi la responsabilità di quanto dichiara. Le nuove funzionalità sono operative dal 9 aprile 2026.
Nello stesso decreto c'è un altro passaggio che tocca molte associazioni: l'ente deve dotarsi di un proprio indirizzo PEC, e non può più indicare quello di un altro soggetto, per esempio la casella personale del presidente. Se il vostro RUNTS oggi riporta la PEC di qualcuno, è una variazione da mettere in conto insieme alle altre.
Il promemoria, in breve
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Chi delibera? | L'assemblea, sempre (art. 25 c. 1 lett. f CTS) |
| Con quale quorum? | Quello del vostro statuto; se tace, tre quarti dei soci e maggioranza dei presenti (art. 21 c.c.) |
| Serve il notaio? | Solo se avete la personalità giuridica (art. 22 c. 6 CTS) |
| Da quando vale? | Dalla delibera, se non avete personalità giuridica; dall'iscrizione al RUNTS, se ce l'avete |
| Entro quando si deposita? | Trenta giorni dalla modifica (art. 48 c. 3 CTS) |
| Se salta? | Diffida dell'ufficio, poi cancellazione dal Registro (art. 48 c. 4 CTS) |
Un'ultima cosa sul metodo, che vale più di qualunque scadenza. Le associazioni che arrivano in ritardo al deposito quasi mai hanno dimenticato la norma: hanno perso il verbale, o non sanno più quale sia l'ultima versione dello statuto fra i tre file girati via messaggio. Tenere insieme delibere, versioni dello statuto e date di invio in un posto solo — come fa il modulo Soci e libri sociali di SempliCo — è quello che rende il termine dei trenta giorni una formalità invece di una corsa.
Questo articolo riporta quanto prevedono le norme citate, con le relative fonti, e non sostituisce il parere di un professionista sul vostro statuto.
Fonti
- D.Lgs. 117/2017, art. 25 — Competenze inderogabili dell'assemblea
- D.Lgs. 117/2017, art. 22 — Acquisto della personalità giuridica
- D.Lgs. 117/2017, art. 47 — Iscrizione nel RUNTS
- D.Lgs. 117/2017, art. 48 — Contenuto e aggiornamento del RUNTS
- D.Lgs. 117/2017, art. 101 comma 2 — Norme transitorie
- Codice civile, art. 21 — Deliberazioni dell'assemblea
- Codice civile, art. 36 — Associazioni non riconosciute
- Ministero del Lavoro — D.M. 2/2026 di modifica al D.M. 106/2020 sul RUNTS
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.
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