Contributi pubblici ricevuti: l'obbligo di pubblicarli entro il 30 giugno e come si assolve
Se nell'anno ricevete dalla pubblica amministrazione 10.000 euro o più, entro il 30 giugno dell'anno dopo dovete pubblicarlo sul sito. Qui trovate chi è obbligato, cosa conta e cosa no, cosa scrivere e dove le fonti non concordano.
Di che obbligo parliamo, in due righe
Se in un anno la vostra associazione riceve dalla pubblica amministrazione contributi, sovvenzioni o vantaggi economici per 10.000 euro o più, entro il 30 giugno dell'anno successivo deve renderlo pubblico, di solito con una pagina sul proprio sito. Non è un obbligo del Codice del Terzo settore e non si deposita da nessuna parte: nasce dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, la L. 124/2017, art. 1, commi 125-129, riscritti dall'art. 35 del D.L. 34/2019.
È un adempimento che sfugge a molte associazioni, perché non compare nel portale RUNTS, non ha un modello e nessuno lo ricorda a marzo insieme al bilancio. Eppure ha una sanzione. Per questo merita una guida a parte, che metta in fila anche i punti su cui le fonti non dicono la stessa cosa.
Una premessa onesta sulle fonti: il testo dei commi su Normattiva non ci è stato leggibile al momento della stesura, quindi le regole che seguono le ricostruiamo dalle due circolari del Ministero del Lavoro che li commentano (la n. 2 del 2019 e la n. 6 del 2021) e dalle sintesi di settore indicate in fondo. Dove citiamo un comma, lo facciamo come lo citano quelle fonti: prima di un caso dubbio, verificate sul testo vigente.
Chi è obbligato: anche gli ETS?
Sì. Il Ministero del Lavoro lo scrisse subito, nel comunicato del 14 gennaio 2019: gli obblighi «involgono anche la platea degli enti del Terzo Settore», a partire dal 28 febbraio 2019 (la data di allora; oggi il termine è un altro, vedi più avanti). La circolare n. 2/2019 distingue due gruppi:
- associazioni, fondazioni e soggetti con qualifica di ONLUS, oltre ad alcune associazioni ambientali e dei consumatori di rilievo nazionale: sono il caso che interessa a voi;
- le imprese, comprese, per la circolare, le cooperative sociali, che seguono la strada del bilancio e della nota integrativa.
Non conta quindi che siate ODV, APS o altro ente non commerciale: conta che nell'anno precedente abbiate incassato dalla pubblica amministrazione abbastanza da superare la soglia.
Quanto dev'essere il contributo: la soglia di 10.000 euro
La soglia è «pari o superiore a 10.000 euro» ed è cumulativa. Lo precisa la circolare del 2019: si guarda il totale ricevuto nell'anno, non il singolo contributo. E se il totale raggiunge la soglia, vanno pubblicate tutte le voci che hanno concorso a raggiungerla, anche quelle singolarmente piccole.
Un esempio: due contributi da 6.000 euro, uno del Comune e uno della Regione, nello stesso anno. Nessuno dei due supera 10.000 euro, ma insieme fanno 12.000: vanno pubblicati entrambi. Se invece nell'anno avete incassato 9.800 euro in totale, l'obbligo non scatta.
Si conta per cassa: contano le somme effettivamente incassate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, indipendentemente dall'anno a cui il contributo si riferisce. Un contributo deliberato a novembre ma pagato a febbraio rientra nell'anno del pagamento.
Che cosa entra nel conto e che cosa no
Qui la normativa è cambiata, e circolano ancora indicazioni vecchie. Il testo originario del 2017 parlava di «vantaggi economici di qualunque genere». Dopo il D.L. 34/2019 la circolare n. 6/2021 chiarisce che l'obbligo riguarda contributi, sussidi, sovvenzioni, vantaggi o aiuti non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva. In concreto:
- Entrano: contributi a fondo perduto per un progetto o per l'attività, quote di bandi e avvisi pubblici, e anche i beni ricevuti in comodato da un ente pubblico, per i quali si indica il valore dichiarato dalla stessa amministrazione (la circolare del 2019 lo prevede espressamente).
- Restano fuori i corrispettivi: le somme che l'ente pubblico vi paga in cambio di un servizio, per esempio in una convenzione in cui voi fornite una prestazione e il Comune la remunera. Sono rapporti di scambio, non vantaggi.
- Restano fuori le misure di carattere generale: i benefici previsti per tutti i soggetti che hanno certi requisiti, senza scelta discrezionale dell'amministrazione.
Attenzione al confine fra contributo e corrispettivo: nelle convenzioni con i Comuni il rimborso dei costi sostenuti e il compenso del servizio si confondono facilmente. La circolare non fa un elenco dei casi dubbi; se il vostro dubbio è reale, il criterio da portare al commercialista è se l'importo remunera una prestazione o sostiene un'attività.
Il cinque per mille: dentro o fuori? Le due circolari non concordano
È il punto dove le fonti dicono cose opposte, e conviene dirlo chiaramente.
- La circolare n. 2/2019 includeva il cinque per mille fra le somme da pubblicare, perché l'obbligo di informazione è diverso, per contenuti e modalità, dalla rendicontazione del cinque per mille.
- La circolare n. 6/2021, successiva, lo esclude: lo considera un ausilio di carattere generale. Aggiunge però che i beneficiari restano soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 16, comma 5, del D.P.C.M. 23 luglio 2020.
La lettura più solida è seguire la circolare più recente: il cinque per mille non si pubblica in questa pagina, ma ha i suoi obblighi, che abbiamo descritto nella guida al rendiconto del 5 per mille. Se però avete pubblicato anche il cinque per mille per prudenza, non è un errore da correggere: è più di quanto richiesto.
Che cosa scrivere, e dove
Per ciascun contributo la circolare del 2019 chiede, «preferibilmente in forma schematica», cinque dati:
- denominazione e codice fiscale di chi riceve (la vostra associazione);
- denominazione dell'ente che eroga;
- somma incassata, per ogni singolo rapporto giuridico;
- data di incasso;
- causale, cioè il motivo dell'erogazione.
Una tabella con cinque colonne basta. Esempio di riga: «Comune di X, 4.500 euro, incassati il 12/03/2025, contributo per il progetto di trasporto sociale».
Quanto al luogo, per gli enti che non sono imprese la regola è: sul vostro sito internet o portale digitale. Se non avete un sito, la circolare ammette la pagina Facebook dell'ente; se non avete nemmeno quella, il sito della rete associativa a cui aderite, richiamando le modalità dell'art. 14, comma 2, del Codice del Terzo settore. Una buona pratica, suggerita anche dalle sintesi di settore, è tenere una sezione dedicata e visibile e non cancellare gli anni passati.
Entro quando: il 30 giugno (e quando cade nel fine settimana)
Il termine è il 30 giugno di ogni anno, per i contributi incassati nell'anno solare precedente. Il vecchio termine del 28 febbraio, che trovate ancora in molte pagine, è superato: la circolare n. 6/2021 dà conto del passaggio «dal 28 febbraio al 30 giugno». Quando il 30 giugno cade di sabato o domenica, la prassi di settore sposta la scadenza al primo giorno lavorativo: nel 2024, per esempio, fu il 1° luglio. Se potete, evitate l'ultimo giorno: pubblicate a primavera, insieme al bilancio.
Che cosa rischiate se non pubblicate
La sanzione, secondo la circolare n. 6/2021 e le sintesi di settore, è una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, più l'obbligo di pubblicare (la sanzione accessoria). La restituzione integrale delle somme scatta solo se, passati 90 giorni dalla contestazione, non avete né pubblicato né pagato.
Anche qui c'è una versione vecchia che circola: la circolare n. 2/2019, scritta prima delle modifiche di aprile 2019, diceva che la sanzione restitutoria valeva per le sole imprese e non per le associazioni, per via dell'assenza di scopo di lucro. Dopo il D.L. 34/2019 il regime è unico per tutti i soggetti obbligati, come precisa la circolare n. 6/2021. Chi vi dice che «le associazioni non rischiano nulla» sta citando il testo superato.
Quando si applicano davvero le sanzioni? Le fonti divergono
La circolare n. 6/2021 indica il nuovo regime sanzionatorio come in vigore dal 1° gennaio 2020. Alcune sintesi di settore (EcNews) ricordano però una serie di rinvii introdotti dai decreti milleproroghe: per i contributi del 2021 le sanzioni sarebbero partite dal 2022 (poi 31 luglio 2022) e per quelli del 2022 dal 1° gennaio 2023. Nelle fonti lette non abbiamo trovato rinvii per le annualità successive, ma non siamo in grado di darvi una data certa da cui la sanzione sia stata effettivamente irrogata. Il consiglio pratico non cambia: pubblicare costa mezz'ora, non pubblicare costa almeno 2.000 euro.
Chi controlla
Secondo la sintesi della circolare del 2019 (che riporta il parere del Consiglio di Stato), il controllo spetta in prima battuta alle amministrazioni che erogano il contributo, nell'ambito della verifica sul corretto uso delle risorse pubbliche. In pratica: è l'ente che vi ha dato i soldi, non il RUNTS, che può contestarvi la mancata pubblicazione. Non è un motivo per rimandare: la verifica può arrivare con il rinnovo di una convenzione o la rendicontazione di un bando.
Come organizzarsi senza perdere i dati
La pagina dei contributi non è difficile da scrivere; è difficile ricostruire a giugno che cosa è entrato in banca a gennaio dell'anno prima. Tre abitudini la rendono quasi automatica:
- Registrare ogni incasso con erogante e causale: la prima nota (nostra guida alla prima nota) è il posto giusto, perché i cinque dati richiesti sono gli stessi che una buona registrazione contiene già.
- Tenere separati i contributi dai corrispettivi: una voce «contributo pubblico» e una «corrispettivo da convenzione» evitano di dover indovinare a giugno.
- Fissare la scadenza in anticipo: nel calendario delle scadenze di un ETS trovate le date che dipendono dal calendario; questa merita un promemoria a maggio.
Se tenete la contabilità in un gestionale, come nel modulo contabilità, il lavoro si riduce a estrarre i movimenti dell'anno e ricopiare quelli da contributo pubblico nella tabella. La pagina sul sito resta comunque un vostro atto: nessun programma pubblica al posto vostro.
In sintesi
- Se avete ricevuto dalla pubblica amministrazione 10.000 euro o più nell'anno solare, pubblicate tutte le voci entro il 30 giugno successivo.
- Contano gli incassi per cassa; corrispettivi e misure generali restano fuori.
- Sul cinque per mille le circolari non concordano: la più recente lo esclude, ma ha obblighi suoi.
- Si pubblica sul sito (o, in mancanza, sulla pagina Facebook o sul sito della rete associativa), con cinque dati per voce.
- La sanzione è l'1% degli importi, minimo 2.000 euro; sulla decorrenza effettiva le fonti non concordano.
Questa guida riporta cosa prevedono le fonti ufficiali e di settore: non è consulenza legale o fiscale. Per i casi dubbi, soprattutto sul confine fra contributo e corrispettivo, chiedete al commercialista o al vostro CSV. I modelli collegati alla vita dell'associazione li trovate nella sezione modelli.
Fonti
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129 (testo su Normattiva)
- Ministero del Lavoro, Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 (obblighi di pubblicità e trasparenza per gli enti del Terzo settore)
- Ministero del Lavoro, comunicato del 14 gennaio 2019 sulla circolare n. 2/2019
- Ministero del Lavoro, Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 (aggiornamento dopo l'art. 35 D.L. 34/2019), copia pubblicata dalla Regione Abruzzo
- Studio Cerbone, sintesi della Circolare MLPS 11 gennaio 2019 n. 2
- EcNews, Obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche: disciplina e sanzioni
- Sportello fiscale e legale FIP: obbligo di comunicazione dei contributi pubblici entro il 1° luglio 2024
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.
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