Scioglimento o uscita dal RUNTS: che fine fa il patrimonio dell'associazione
Quando un'associazione si scioglie, o lascia il RUNTS e continua come ente civilistico, il patrimonio non è più liberamente disponibile. Qui trovate le due situazioni, il parere dell'Ufficio RUNTS, il calcolo del patrimonio incrementale e gli errori che rendono nulla la delibera.
Il patrimonio di un'associazione del Terzo settore è davvero dei soci?
No, e questo sorprende più di un direttivo. In un ente del Terzo settore (ETS) vale il divieto di distribuire utili, anche in forma indiretta, e ne discende un principio che pesa quando l'associazione finisce: quello che si è accumulato negli anni non si divide fra i soci e non si porta a casa, e non passa nemmeno a chi capita. Deve proseguire la sua strada nel Terzo settore.
La regola ha due versioni, che si confondono spesso perché i giornali di settore le chiamano entrambe «devoluzione del patrimonio»:
- lo scioglimento (o l'estinzione) dell'ente: l'associazione chiude, e si devolve il patrimonio residuo (art. 9 del Codice del Terzo settore, D.Lgs. 117/2017);
- la cancellazione dal RUNTS con prosecuzione dell'attività: l'associazione esce dal Registro ma continua a esistere come ente civilistico, e si devolve il solo patrimonio incrementale (art. 50, comma 2, dello stesso Codice).
Capire in quale delle due vi trovate è il primo passo, perché cambia cosa si calcola, cosa si deposita e che cosa deve dire il verbale.
Scioglimento: cosa dice l'articolo 9
In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo va devoluto ad altri enti del Terzo settore, nel modo indicato dallo statuto o dall'organo competente. Se non c'è alcuna indicazione, il destinatario di ripiego è la Fondazione Italia Sociale. Resta salva l'ipotesi in cui sia la legge a imporre una destinazione diversa.
La condizione che molti dimenticano è il parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, che l'art. 9 richiama insieme all'art. 45, comma 1. Gli atti di devoluzione compiuti senza parere, o in difformità da esso, sono nulli.
Tre conseguenze pratiche:
- la clausola dello statuto che indica a chi va il patrimonio non basta, da sola, a muovere un euro: il parere si chiede prima;
- «prima» vuol dire prima della delibera di scioglimento e devoluzione, non dopo che il liquidatore ha già pagato i debiti e consegnato quel che resta;
- nominare nel verbale un destinatario che non è un ETS iscritto al RUNTS espone la delibera allo stesso rischio.
Su quest'ultimo punto c'è un chiarimento ministeriale utile. Con la nota n. 6710 del 30 aprile 2024 il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito della Conferenza delle Regioni: un ente iscritto soltanto all'Anagrafe delle ONLUS non può ricevere la devoluzione del patrimonio di un ETS. Destinatari ammessi sono gli enti iscritti al RUNTS. Il motivo indicato è che la qualifica di ETS ha natura civilistica, quella di ONLUS natura fiscale, e il vincolo di destinazione protetto dalla nullità non seguirebbe il patrimonio dentro una ONLUS.
Cancellazione dal RUNTS: il patrimonio incrementale
Il secondo caso riguarda chi lascia il Registro ma non chiude. Può essere una scelta (istanza di cancellazione motivata) o una conseguenza: provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria o tributaria, accertamento d'ufficio, mancata risposta a una diffida. L'associazione torna a essere un'associazione «del codice civile», ma ha beneficiato per anni di un regime agevolato.
L'art. 50, comma 2, chiede quindi di devolvere il patrimonio incrementale, cioè la ricchezza maturata negli esercizi in cui l'ente era iscritto, non quanto possedeva prima. Il Ministero ha pubblicato il 22 giugno 2026 le linee guida (nota direttoriale n. 9981), rivolte agli Uffici del RUNTS perché applichino la norma allo stesso modo su tutto il territorio. Lo schema è questo:
patrimonio finale − patrimonio iniziale (rivalutato) = patrimonio incrementale
Se il risultato è pari o inferiore a zero, non c'è nulla da devolvere. Ma attenzione: il parere è obbligatorio anche in quel caso.
Da quando si conta il patrimonio iniziale?
In generale dalla data di iscrizione al RUNTS. Per gli enti arrivati dai vecchi registri (ODV, APS, e le ONLUS iscritte con la procedura prevista dall'art. 34 del D.M. 106/2020) la nota guarda alla data di iscrizione al registro precedente, se l'iscrizione è proseguita senza interruzioni. Se i documenti di quel periodo non ci sono più, si può ricostruire il patrimonio con fonti attendibili, come rendicontazioni a enti finanziatori, estratti conto e visure catastali. Se nemmeno questo basta, si risale alla data più lontana che si riesce a documentare, e il legale rappresentante dichiara per iscritto cosa manca e perché.
E il patrimonio finale?
Si parte dalla situazione contabile più vicina alla data di uscita, che non può precedere di oltre 120 giorni la delibera dell'assemblea. Il valore iniziale va rivalutato (la nota fa l'esempio degli indici ISTAT) per renderlo confrontabile con quello finale. Nell'esempio riportato, un patrimonio iniziale di 80 euro del 2012, rivalutato a 98, a fronte di un patrimonio finale rettificato di 200 porta a un incremento di 102.
Il calcolo non è una semplice sottrazione, perché la nota chiede di fare alcune rettifiche: escludere le variazioni dovute a rivalutazioni al fair value o ad altri fattori estranei alla gestione dell'ente, trattare separatamente i beni acquisiti prima e dopo l'iscrizione, correggere errori contabili rilevanti.
Chi tiene il rendiconto per cassa come fa?
È il caso di molte piccole associazioni. Il rendiconto per cassa (art. 13, commi 2 e 2-bis, del Codice) non mostra un patrimonio vero e proprio, quindi bisogna ricostruire crediti, debiti e passività certe. Se la ricostruzione non è attendibile, la nota ammette un confronto più semplice: le disponibilità liquide iniziali e finali, depurate dalle operazioni che non dipendono dalla qualifica di ETS.
Per questi enti la documentazione del parere è alleggerita: rendiconto per cassa alla data della delibera, elenco di beni immobili e mobili con il loro valore (o una dichiarazione sostitutiva se non ve ne sono) e la documentazione, o una dichiarazione, sul patrimonio non soggetto a devoluzione. Il riferimento è all'art. 25-quater del D.M. 106/2020 come modificato dal D.M. 2/2026. Se tenete il rendiconto per cassa e non sapete bene da dove cominciare, leggete prima il rendiconto per cassa degli ETS.
Per gli altri enti la nota prevede l'attestazione di un revisore legale sull'entità e sulla composizione del patrimonio, con l'indicazione dell'eventuale importo che non va devoluto (art. 25, comma 1-ter, D.M. 106/2020).
Come si chiede il parere, e in quanto tempo?
La richiesta, motivata, va presentata all'Ufficio del RUNTS competente per territorio, con posta certificata o raccomandata, come indicato dalle fonti consultate. L'Ufficio risponde entro 30 giorni; trascorso questo termine il parere si considera positivo (silenzio-assenso). Solo dopo, l'organo competente delibera scioglimento e devoluzione.
La delibera è dell'assemblea, in seduta straordinaria, con le maggioranze previste dallo statuto. Se lo statuto tace, la nota rimanda all'art. 21 del codice civile, che richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Prima di convocare, controllate quindi quorum e maggioranze dell'assemblea e come si cambia lo statuto, se serve una clausola di devoluzione più chiara: ne parliamo in modifica dello statuto e RUNTS. Il verbale va redatto con cura: l'impostazione è quella descritta in verbale dell'assemblea, con in più il testo della devoluzione e l'inventario dei beni, con una valutazione economica e una descrizione sintetica.
Lo scioglimento può anche essere disposto d'ufficio dal RUNTS (art. 49 del Codice), ipotesi richiamata dalla nota e che di solito arriva dopo le diffide: i controlli degli uffici sono il contesto in cui di solito si arriva a quel punto.
Cosa rischia chi devolve senza parere?
Due cose, distinte. La prima è la nullità dell'atto di devoluzione compiuto senza parere o in difformità, prevista dall'art. 9. Secondo la lettura di EC News, trattandosi di nullità, l'atto non può essere sanato e l'azione non si prescrive; è un'interpretazione che discende dall'art. 1422 del codice civile e che conviene tenere presente, anche se non tutte le fonti la esplicitano.
La seconda è la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro per rappresentanti legali e componenti degli organi di amministrazione che hanno commesso o concorso alla violazione (art. 91, comma 2, del Codice). Chi fa parte del direttivo deve saperlo: la responsabilità è personale, non dell'associazione. Sul rischio più ampio per chi amministra, leggete la responsabilità degli amministratori.
Dove le fonti non coincidono
Alcuni punti meritano prudenza.
Enti arrivati dai vecchi registri. Un articolo di settore descrive per gli enti trasmigrati l'obbligo come riferito all'«intero patrimonio accumulato», anche nel periodo nei vecchi registri. La nota del Ministero del 22 giugno 2026 imposta invece il calcolo come patrimonio finale meno patrimonio iniziale, con il patrimonio iniziale fissato alla data di iscrizione nel registro precedente. Fra le due formulazioni vale quella ministeriale, ma al momento del parere è l'Ufficio a decidere: chiedete conferma all'Ufficio della vostra regione.
Prassi precedente. Le fonti di settore citano anche una nota del Ministero dell'8 agosto 2024 sul tema; la nota del 2026 la richiama fra i riferimenti. Non abbiamo potuto leggere quel testo e non lo usiamo per nessuna affermazione di questa guida.
Normattiva. Le fonti normative sono indicate con il loro indirizzo ufficiale, ma al momento della stesura il portale non restituiva il testo degli articoli: abbiamo verificato il contenuto attraverso la nota ministeriale, che li riporta e li commenta, e attraverso commenti di settore. Prima di deliberare, riguardate il testo vigente.
Numeri e soglie. Alcune fonti elencano anche le soglie del rendiconto per cassa. Non le ripetiamo qui: rimandiamo all'articolo di riferimento sul modello D, perché la loro formulazione cambia da fonte a fonte.
Una lista di controllo prima di convocare l'assemblea
- Siete sciolti o state uscendo dal RUNTS per continuare? La risposta decide il resto.
- Lo statuto indica a chi va il patrimonio? Il destinatario è un ETS iscritto al RUNTS, non una ONLUS non iscritta?
- Avete il rendiconto o il bilancio alla data giusta (non più di 120 giorni prima della delibera) e un inventario di beni mobili e immobili?
- Se tenete il rendiconto per cassa, sapete quale documentazione chiede l'Ufficio?
- La richiesta di parere è partita, e sono passati 30 giorni o è arrivato il parere?
- Il verbale riporta quorum, voto, destinatario e riferimento al parere?
Tenere in ordine nel tempo libri, rendiconti e inventario rende molto più facile rispondere a queste domande quando servono: nella pagina funzionalità trovate come SempliCo tiene insieme contabilità, soci e registri, e nella sezione modelli i fac-simile dei documenti più usati.
Questa guida riporta cosa prevede la norma e cosa ne dice la prassi ministeriale: non sostituisce il parere di un professionista, né quello dell'Ufficio RUNTS competente per il vostro caso.
Fonti
- D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), art. 9 - Devoluzione del patrimonio
- D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), art. 50 - Cancellazione dal Registro
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota direttoriale n. 9981 del 22/06/2026 (linee guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale)
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota n. 6710 del 30 aprile 2024 (destinatari della devoluzione e ONLUS)
- EC News - La devoluzione del patrimonio negli enti del Terzo settore
- TeamSystem - Devoluzione del patrimonio: le istruzioni per gli enti del Terzo settore
- Cantiere Terzo Settore - Devoluzione del patrimonio negli ETS: pubblicate le linee guida
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.
Da qui potete partire
Il modello da scaricare è gratuito e non chiede nessuna registrazione.
Vi mandiamo la prossima guida quando esce
Il giovedì: un articolo come questo, una scadenza in arrivo, un modello da scaricare.
Vi arriverà un'email per confermare l'indirizzo: senza quel clic non riceverete nient'altro. Potete uscire quando volete, con un clic in fondo a ogni messaggio. Titolare del trattamento: Chibri S.r.l.s. — informativa privacy.
Continua su Adempimenti e RUNTS
Contributi pubblici ricevuti: l'obbligo di pubblicarli entro il 30 giugno e come si assolve
Se nell'anno ricevete dalla pubblica amministrazione 10.000 euro o più, entro il 30 giugno dell'anno dopo dovete pubblicarlo sul sito. Qui trovate chi è obbligato, cosa conta e cosa no, cosa scrivere e dove le fonti non concordano.
Stipendi in associazione: il limite di 1 a 8 tra la retribuzione più alta e la più bassa
Se la vostra associazione ha dipendenti, la distanza fra lo stipendio più alto e il più basso ha un tetto. Qui trovate cosa dice l'art. 16 del Codice del Terzo settore, quando il limite sale a 1 a 12, cosa non è chiaro e dove va dichiarato il rispetto.
ODV o APS: che differenza c'è e quale scegliere per la vostra associazione
Organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale? Qui trovate le differenze che contano davvero nel Codice del Terzo settore: a favore di chi si agisce, quanti lavoratori si possono avere, chi può essere socio, quali sono le regole in comune e dove la scelta cambia le cose.