Chi paga i debiti dell'associazione? La responsabilità di chi la amministra, spiegata

Redazione SempliCo 7 min di lettura

Qui trovate chi risponde davvero se l'associazione non paga un fornitore o un debito: la regola dell'art. 38 del codice civile per chi non ha la personalità giuridica, e quella degli amministratori negli enti che l'hanno ottenuta con l'iscrizione al RUNTS.

Chi paga i debiti dell'associazione? La responsabilità di chi la amministra, spiegata

Perché questa domanda arriva sempre al momento sbagliato

Un fornitore non pagato, un contratto di conto corrente andato in sofferenza, un debito verso l'Erario che si trascina da mesi: prima o poi, in quasi ogni associazione, qualcuno chiede «ma chi paga, se nella cassa comune non ci sono i soldi?». La risposta non è uguale per tutte le associazioni. Dipende da un fattore che spesso passa inosservato finché non serve davvero: se la vostra ha ottenuto o no la personalità giuridica. E dipende, in secondo luogo, da chi materialmente ha firmato quell'impegno — non necessariamente da chi porta il titolo di presidente.

Le due situazioni di partenza

La maggior parte delle piccole ODV e APS italiane non ha la personalità giuridica: si sono costituite con un atto privato, magari registrato all'Agenzia delle Entrate, ma senza il passaggio dal notaio e dall'attestazione patrimoniale che servono per ottenerla. Sono le cosiddette "associazioni non riconosciute", disciplinate dall'art. 38 del codice civile. Un numero minore di enti ha invece ottenuto la personalità giuridica attraverso l'iscrizione al RUNTS alle condizioni previste dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Le due situazioni comportano regole di responsabilità diverse per chi amministra, ed è meglio sapere in quale delle due vi trovate prima che il problema si presenti, non mentre arriva un decreto ingiuntivo.

Se non avete la personalità giuridica: l'art. 38 del codice civile

Per le associazioni non riconosciute, l'art. 38 c.c. stabilisce due livelli di garanzia per chi vanta un credito verso di voi. Il primo è il fondo comune: i beni e il denaro dell'associazione. Il secondo, aggiuntivo e non sostitutivo, è la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione nel concludere quella specifica operazione. Il testo della norma è diretto: "delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Il creditore non deve prima tentare di rivalersi sul fondo comune e poi, solo se non basta, sulla persona: può scegliere di rivolgersi direttamente a chi ha firmato, senza alcun beneficio di preventiva escussione. È una responsabilità che la Cassazione, in più occasioni, ha accostato a quella di un fideiussore: chi ha agito garantisce, con il proprio patrimonio, l'obbligazione dell'associazione.

Non basta la carica: conta chi ha materialmente agito

Il punto che genera più equivoci è credere che a rispondere sia sempre e solo il presidente, in quanto tale. Non è così. La Corte di Cassazione lo ha ribadito in modo netto con l'ordinanza della Sezione I del 18 aprile 2024, n. 10490: la responsabilità ex art. 38 c.c. "non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa". Nel caso deciso, il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica aveva sottoscritto personalmente i contratti di conto corrente e di anticipo fatture dell'ente: per questo è stato ritenuto responsabile in solido del saldo passivo che ne era derivato, e lo è rimasto anche dopo aver lasciato la carica, perché — spiega la Corte — chi ha assunto l'obbligazione ne risponde a prescindere dal successivo avvicendamento nelle cariche sociali. Chi invoca questa responsabilità in giudizio deve però provare la concreta attività svolta, non basta la carica formale ricoperta nell'ente.

Il rovescio della medaglia vale altrettanto. Chi ricopre una carica ma non ha materialmente concluso l'operazione — perché se ne è occupato qualcun altro — può, secondo la stessa giurisprudenza, restarne fuori. E chi ha agito senza avere la rappresentanza formale può comunque risponderne, in base al principio dell'apparenza verso i terzi in buona fede: se un socio, pur senza i poteri per farlo, ha trattato con un fornitore spendendo il nome dell'associazione, il fornitore che in buona fede ha fatto affidamento su quella rappresentanza è tutelato ugualmente. In pratica: firmare un contratto, aprire un conto, impegnare l'associazione con la propria firma sono gli atti che contano, non l'etichetta sulla carica statutaria.

Come si ottiene la responsabilità limitata

L'alternativa esiste, e passa dalla personalità giuridica. L'art. 22 del Codice del Terzo Settore la rende accessibile con una procedura più snella di quella ordinaria per le associazioni e fondazioni che sono enti del Terzo settore: un notaio riceve l'atto costitutivo, verifica le condizioni di legge — fra cui un patrimonio minimo, liquido e disponibile, che la prassi notarile individua in almeno 15.000 euro per le associazioni — e deposita l'atto per l'iscrizione al RUNTS, chiedendo che l'ente acquisti la personalità giuridica. Se il patrimonio è composto anche da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione allegata all'atto costitutivo. Una volta ottenuta, la personalità giuridica sposta il baricentro della responsabilità sul patrimonio dell'ente: per le obbligazioni assunte in nome dell'associazione risponde in via primaria l'ente con il proprio patrimonio, non più — salvo le eccezioni viste più avanti — chi ha materialmente agito in sua rappresentanza.

Con la personalità giuridica il rischio personale non sparisce del tutto

Ottenere la personalità giuridica non equivale a un lasciapassare per chi amministra. L'art. 28 del Codice del Terzo Settore stabilisce che amministratori, direttori generali, componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi "ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile [...] in quanto compatibili". Sono le stesse norme che regolano la responsabilità degli amministratori di società: rispondono, in sintesi, quando non adempiono ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, o quando non vigilano sulla conservazione del patrimonio dell'ente a danno dei creditori sociali. Una cattiva gestione — spese non autorizzate, mancata tenuta della contabilità, operazioni compiute in conflitto di interesse non dichiarato — può quindi generare una responsabilità personale anche in un ente con personalità giuridica, benché per una via diversa da quella dell'art. 38 c.c.: non più "avere firmato quel singolo contratto", ma "avere amministrato con negligenza l'intero ente".

Cosa potete fare in pratica

Alcuni accorgimenti riducono il rischio, in entrambe le situazioni, senza bisogno di consulenze straordinarie:

  • fate deliberare dall'organo collegiale competente (consiglio direttivo o assemblea, secondo quanto prevede il vostro statuto) le operazioni che impegnano l'associazione in modo significativo, e mettetelo a verbale prima di firmare, non dopo, così che risulti chi ha autorizzato l'operazione e con quali limiti;
  • quando firmate un contratto per conto dell'associazione, indicate sempre la vostra qualifica di rappresentante e il riferimento alla delibera che vi autorizza: è quel dettaglio, più della carica in sé, a distinguere un atto dell'ente da un atto compiuto a titolo personale;
  • tenete la prima nota e la contabilità aggiornate e leggibili: è il primo elemento che un giudice guarda per valutare se il patrimonio dell'ente è stato conservato con la diligenza richiesta, e la stessa documentazione serve a chi subentra in una carica per sapere cosa ha ereditato;
  • verificate periodicamente chi ha davvero la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie, e revocate tempestivamente quella di chi ha lasciato la carica: la vicenda decisa dalla Cassazione nel 2024 nasce proprio da un conto rimasto attivo oltre la durata dell'incarico di chi lo aveva sottoscritto;
  • se l'associazione gestisce un volume di operazioni che rende il rischio concreto — un mutuo, un fido, contratti pluriennali — valutate con un professionista sia il passaggio alla personalità giuridica sia una polizza di responsabilità civile per gli amministratori, verificandone condizioni e massimali caso per caso: non è un obbligo di legge, ma una scelta di prudenza che alcune associazioni già fanno.

Dove le fonti divergono

Due punti restano meno netti di quanto sembri a una prima lettura, ed è onesto dirlo. Il primo: la giurisprudenza di legittimità individua la responsabilità ex art. 38 c.c. nell'attività negoziale concretamente svolta, ma l'accertamento di "chi ha agito davvero" resta una valutazione caso per caso, che la stessa ordinanza n. 10490/2024 rimette al giudice di merito sulla base delle prove offerte — non esiste un elenco predefinito di atti che fanno scattare automaticamente la responsabilità personale. Il secondo: quanto le norme sulla responsabilità degli amministratori di società (artt. 2392 e seguenti c.c.), richiamate dall'art. 28 CTS "in quanto compatibili", si applichino in modo identico a una piccola associazione di volontariato governata da soci non professionisti è un tema su cui dottrina e prassi non hanno ancora un'interpretazione del tutto uniforme: la clausola di compatibilità lascia margini di valutazione che la legge non chiarisce nel dettaglio, e che di norma trovano risposta solo caso per caso, in sede di contenzioso.

Nessuna delle informazioni di questo articolo sostituisce una consulenza legale o fiscale su un caso specifico: se avete già un contenzioso aperto o un debito che rischia di ricadere su una persona fisica, rivolgetevi a un professionista prima di agire.

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.

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