Un socio può essere anche volontario? Cosa dice l'art. 17 e cosa dovete decidere voi

Redazione SempliCo 10 min di lettura

«I nostri soci sono anche i nostri volontari»: nella maggior parte delle associazioni è così, e per ODV e APS il Codice del Terzo settore lo dà quasi per scontato. Qui trovate perché le due qualifiche convivono senza problemi, le tre conseguenze pratiche che quasi nessuno collega — registro, assicurazione, rimborsi — e l'unico caso in cui il socio volontario diventa davvero un problema.

Un socio può essere anche volontario? Cosa dice l'art. 17 e cosa dovete decidere voi

La domanda arriva sempre nello stesso momento

Succede quasi sempre quando qualcuno vi chiede l'elenco dei volontari — un bando, un
rinnovo di polizza, il commercialista che prepara il bilancio. Aprite il libro soci,
guardate i quaranta nomi e vi accorgete che trentotto di quelle persone, oltre a pagare la
quota, il sabato mattina caricano il furgone. E arriva il dubbio: possiamo contarli come
volontari, se sono soci? O una qualifica esclude l'altra?

La risposta breve è che non solo possono, ma in molte associazioni devono. La risposta
lunga è più interessante, perché essere socio e volontario insieme non è un problema in sé:
lo diventa il giorno in cui a quella stessa persona l'associazione comincia a dare dei
soldi. Ed è lì che quasi tutti sbagliano.

Cosa dice davvero l'art. 17: della parola «socio» non c'è traccia

L'articolo 17 del Codice del Terzo settore è la norma che definisce chi è volontario. Vale
la pena leggerla per quello che dice e per quello che non dice.

Il comma 2 definisce il volontario come «una persona che, per sua libera scelta, svolge
attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del
Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità […] in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente
per fini di solidarietà».

Quattro requisiti: libera scelta, personalità, spontaneità, gratuità. Nessuno di questi
riguarda l'essere o non essere socio.
La qualifica di volontario si attacca a come una
persona presta la sua attività, non al suo rapporto associativo con l'ente. Un volontario
può essere socio, e un socio può non fare un'ora di volontariato in vita sua: sono due assi
indipendenti che nella pratica si sovrappongono quasi sempre.

Il comma 1 aggiunge la parte operativa: gli enti del Terzo settore «possono avvalersi di
volontari» e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la
loro attività in modo non occasionale
. Anche qui, la parola «socio» non compare.

Nelle ODV e nelle APS il socio volontario non è ammesso: è il presupposto

Per due tipi di ente la sovrapposizione non è solo permessa, è il modo in cui la legge li
ha disegnati
.

L'art. 32, nel testo vigente dopo il decreto correttivo (D.Lgs. 105/2018), definisce
l'organizzazione di volontariato come un ente costituito da almeno sette persone fisiche o
tre ODV, che svolge le sue attività «avvalendosi in modo prevalente dell'attività di
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati».

L'art. 35 dice quasi la stessa cosa per le associazioni di promozione sociale:
«avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati».

Tradotto: se siete una ODV o una APS e i vostri soci non fanno volontariato, il problema
non è che qualcuno ha due cappelli. Il problema è che vi manca un requisito di qualificazione.
ODV e APS sono, nel Codice, gli unici enti in cui la base associativa è componente
strutturale dell'attività: negli altri ETS il volontariato è una facoltà, qui è la regola
del gioco.

Ne discende anche una cosa poco intuitiva: il libro soci e il registro dei volontari non
sono lo stesso registro
e non contengono le stesse persone. Il primo elenca chi ha un
rapporto associativo; il secondo elenca chi presta attività in modo non occasionale, socio o
non socio che sia. Vanno tenuti separati, e le due liste vanno riconciliate almeno una volta
l'anno. Se avete dubbi su come si tiene il primo, ne abbiamo scritto in
Il libro soci di un'associazione; sul secondo,
in Il registro dei volontari.

Le tre conseguenze pratiche che nessuno collega

Dire «i nostri soci sono anche volontari» non è una formula: fa scattare tre obblighi
concreti.

1. Il registro. Ogni socio che presta attività in modo non occasionale va iscritto nel
registro dei volontari. La linea fra occasionale e non occasionale non è definita dal Codice
con un numero di ore, ed è uno dei punti su cui le interpretazioni divergono davvero: ne
abbiamo parlato in
Volontario occasionale e non occasionale: dove passa il confine.
Nel dubbio, iscrivere costa poco; non iscrivere costa la copertura assicurativa.

2. L'assicurazione. L'art. 18 impone di assicurare i volontari iscritti nel registro
contro infortuni e malattie connessi all'attività e per la responsabilità civile verso
terzi. Il socio che non è iscritto nel registro non è coperto da quella polizza, anche
se è socio da vent'anni. È la ragione per cui il punto 1 non è burocrazia. Il dettaglio è in
Assicurazione volontari obbligatoria.

3. I rimborsi. L'attività del volontario «non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario» (art. 17, comma 3). Possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e condizioni stabiliti prima
dall'ente. I rimborsi forfetari sono vietati, senza eccezioni. Il comma 4 apre una sola
finestra: il rimborso su autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000,
purché non superi 10 euro al giorno e 150 euro al mese e purché l'organo sociale
competente abbia deliberato su quali tipi di spesa e quali attività ammettono questa
modalità. Quella delibera è un atto che molte associazioni non hanno mai fatto e che serve
prima del primo rimborso, non dopo. Il quadro completo è in
Rimborsi spese ai volontari.

Se volete tenere insieme anagrafica dei soci, registro dei volontari e rimborsi senza
riconciliare tre fogli di calcolo a mano, è esattamente il lavoro che fa il
modulo Volontari di SempliCo; il
modello di registro dei volontari è scaricabile anche senza
account.

Dove il socio volontario diventa un problema: il comma 5

Qui sta il vero confine. Il comma 5 dell'art. 17 stabilisce che la qualità di volontario
è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito
con l'ente di cui il volontario è socio o associato, o
tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Il D.Lgs. 105/2018 ha aggiunto una
deroga limitata alla legislazione delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 34/4011 del 10 marzo 2022, ha chiarito che la
previsione ha «portata ampia e generalizzata»: parla di qualsiasi rapporto di lavoro e
comprende anche le entità tramite le quali il socio svolge attività di volontariato. La
ragione, spiega la nota, è preservare la genuinità della scelta: il volontario deve potersi
sentire libero di ritirarsi in qualunque momento, senza condizioni né penali, e un rapporto
di lavoro con lo stesso ente quella libertà la incrina.

In concreto: la stessa persona non può essere, nella stessa associazione, volontario e
lavoratore retribuito.
Non conta che le due attività siano diverse, né che il compenso sia
piccolo. O l'una, o l'altra.

La stessa nota apre però una porta: non c'è incompatibilità se l'ente che paga e l'ente
presso cui si fa volontariato sono soggetti realmente distinti
, autonomi sul piano
organizzativo, amministrativo, patrimoniale e statutario — anche quando appartengono alla
stessa rete associativa nazionale. Il Ministero aggiunge però una riserva che vale la pena
riportare per intero, perché è il punto su cui una risposta formalmente rassicurante può
diventare un problema sostanziale: restano «impregiudicate le prerogative degli organi di
vigilanza», qualora accertino modalità concrete di svolgimento non rispondenti alla norma.
Detto altrimenti: la separazione fra i due enti dev'essere vera, non solo scritta.

E se il socio vuole lavorare per l'associazione? Qui ODV e APS si dividono

Ammettiamo che il socio rinunci al volontariato e voglia essere assunto. Può?

Per le APS la risposta è nella norma. L'art. 36 consente di assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo «anche dei propri associati», fatto salvo
l'art. 17 comma 5, quando serve allo svolgimento dell'attività di interesse generale; il
numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero dei volontari o il 5% del
numero degli associati.

Per le ODV la risposta è meno lineare, e va detto apertamente. L'art. 33 consente di
assumere lavoratori nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare
l'attività, con il tetto del 50% del numero dei volontari — ma non contiene l'inciso
«anche dei propri associati» che c'è nell'art. 36. Il Ministero del Lavoro, con la Nota
n. 18244 del 30 novembre 2021
, ha risolto il silenzio in senso restrittivo: trattandosi di
norme entrambe speciali, l'estensione per analogia alle ODV della facoltà concessa alle APS
«risulta problematica» e «non risulta legittimata […] la piena equiparazione dei due
regimi». Vale l'ubi lex voluit dixit.

Su questo punto le posizioni divergono, e il dissenso è documentato nella nota stessa.
Chi aveva posto il quesito sosteneva l'opposto: che il Codice, a differenza della vecchia
legge-quadro sul volontariato (L. 266/1991), non contiene un divieto espresso, e che ciò che
non è vietato dovrebbe essere consentito. La posizione del Ministero è un orientamento
interpretativo autorevole, non una norma di legge: se la vostra ODV sta valutando di
retribuire un socio per prestazioni lavorative, è il caso di farsi assistere da un
professionista prima, non dopo.

Per gli altri ETS — quelli che non sono né ODV né APS — la stessa nota osserva che il
silenzio del legislatore ha un significato diverso: non essendo posti limiti espressi, opera
il generale principio di autonomia dell'ente entro i limiti di legge. Resta comunque fermo,
per tutti, l'art. 17 comma 5.

Il presidente e i consiglieri sono volontari?

Domanda che sembra teorica e non lo è, perché decide chi va nel registro e chi va assicurato.

Con la Nota n. 6214 del 9 luglio 2020, il Ministero ha chiarito che rientra nel concetto
di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta alle attività di interesse
generale, ma anche l'attività connessa all'esercizio di una carica sociale, in quanto
strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale dell'ente. Condizione necessaria è la
gratuità dell'incarico.

Se il vostro consiglio direttivo opera gratuitamente — e nelle ODV i componenti degli organi
sociali non possono ricevere compensi, salvo l'organo di controllo — i consiglieri che
svolgono l'incarico in modo non occasionale sono a tutti gli effetti volontari, con quello
che ne segue in termini di registro e di copertura assicurativa. È una delle omissioni più
frequenti che si incontrano leggendo i registri delle associazioni.

Cosa dovete decidere voi, in concreto

Il Codice non vi chiede di scegliere fra socio e volontario. Vi chiede di essere ordinati su
quattro cose:

  1. Tenere due elenchi distinti — libro soci e registro dei volontari — e riconciliarli
    almeno una volta l'anno, dopo il tesseramento.
  2. Decidere chi è non occasionale, mettere il criterio a verbale e applicarlo allo stesso
    modo per tutti. Non esiste una soglia di legge: esiste la vostra scelta, purché sia
    dichiarata e coerente.
  3. Deliberare i rimborsi prima di erogarli: tipologie di spesa, attività ammesse,
    limiti massimi. Se usate l'autocertificazione, restare dentro i 10 euro al giorno e i 150
    al mese.
  4. Verificare che nessuno abbia i due cappelli insieme: nessun volontario iscritto nel
    registro può ricevere dalla vostra associazione un compenso a qualunque titolo che non sia
    rimborso di spese documentate.

Le prime tre sono lavoro di segreteria. La quarta è quella che, se salta, mette in
discussione la genuinità del volontariato di tutti gli altri — ed è la sola che vale la pena
controllare due volte.

Fonti

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