La sicurezza dei volontari: cosa prevede la legge su attrezzature, dispositivi di protezione e tessera di riconoscimento
Anche chi presta servizio come volontario, in magazzino, alla guida o durante un turno, è coperto da una parte del testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Qui trovate quali obblighi scattano subito per la vostra associazione, quali restano una facoltà a carico di chi decide di offrirla, e un rinvio normativo che punta a una legge abrogata da otto anni.
Perché il testo unico sulla sicurezza riguarda anche i vostri volontari
Il D.Lgs. 81/2008 — il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro — nasce per i rapporti di
lavoro subordinato. Ma non si ferma lì: un comma specifico estende una parte delle sue tutele anche
a chi presta attività di volontariato, senza che questo diventi un rapporto di lavoro né faccia
scattare i costi e gli adempimenti pensati per un'azienda.
Vale per il volontario che movimenta scatoloni in magazzino, per chi guida il mezzo
dell'associazione e per chi fa un turno in sede. Non perché diventi un «lavoratore» in senso
tecnico, ma perché la legge ha voluto che l'attività di volontariato non fosse anche l'unica, fra
tutte le attività organizzate, priva di qualunque tutela sul piano della sicurezza fisica.
L'articolo 3, comma 12-bis: chi è coperto e come
Il punto di partenza è l'art. 3, comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008. Elenca chi rientra nella
tutela: i volontari delle organizzazioni di volontariato, chi svolge servizio civile, chi presta
attività di volontariato per un'associazione di promozione sociale, le associazioni religiose, e i
volontari accolti nei programmi internazionali di educazione non formale.
Per tutti questi soggetti, dice la norma, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del
decreto — lo stesso articolo scritto per i componenti dell'impresa familiare e per i lavoratori
autonomi. Non è un rinvio casuale: il legislatore ha scelto di trattare il volontario come tratta
chi lavora in proprio, senza un datore di lavoro sopra di sé, ma con alcuni obblighi minimi
comunque a suo carico e alcune facoltà che può decidere di esercitare.
Il comma aggiunge due cose pratiche. Primo: associazione e volontari possono accordarsi su come
attuare in concreto questa tutela — è la base giuridica per cui è del tutto legittimo che sia
l'associazione, e non il singolo volontario, a farsi carico dell'acquisto dei dispositivi di
protezione o dell'organizzazione della formazione. Secondo: se il volontario presta la sua opera
dentro l'organizzazione di un altro soggetto — una struttura sanitaria, un ente pubblico,
un'azienda che ospita un'iniziativa — è quel soggetto ospitante, non la vostra associazione, a
dover fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente e sulle misure di
prevenzione adottate, oltre a ridurre al minimo i rischi da interferenza fra l'attività del
volontario e le altre attività che si svolgono nello stesso luogo.
Gli obblighi che scattano subito: l'articolo 21
L'art. 21, comma 1, elenca tre obblighi che non sono facoltativi: valgono per i soggetti che
richiama, volontari compresi via il rinvio del comma 12-bis.
- Utilizzare attrezzature di lavoro conformi al titolo III del decreto (la parte che regola
l'uso delle attrezzature di lavoro), oltre a eventuali opere provvisionali conformi al titolo IV
se il contesto lo richiede. - Munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli in conformità alle stesse
disposizioni del titolo III: guanti, calzature, protezioni per la vista o l'udito, a seconda
dell'attività concreta. - Munirsi di un'apposita tessera di riconoscimento con fotografia e generalità, ma solo se
il volontario presta la sua attività in un luogo dove si svolgono lavori in regime di appalto o
subappalto — tipicamente un cantiere, o un intervento dentro la struttura di un altro ente.
Il primo e il secondo punto sono quelli che toccano più da vicino chi movimenta materiali in
magazzino, chi maneggia attrezzi da giardinaggio o da manutenzione, chi carica e scarica un mezzo.
Non serve un documento di valutazione dei rischi in stile aziendale: serve che l'attrezzatura data
in mano al volontario sia quella giusta per il compito, tenuta in ordine, e che se il compito
comporta un rischio prevedibile (tagli, urti, sforzi) il volontario abbia il dispositivo di
protezione adeguato e lo usi davvero, non solo che ce l'abbia in dotazione.
Il terzo punto, la tessera di riconoscimento, riguarda una situazione più specifica e meno
frequente per una piccola associazione: scatta quando il volontario si trova a operare in un
cantiere o comunque in un luogo dove ci sono più soggetti che lavorano in appalto o subappalto, non
per la normale attività di sede.
Sorveglianza sanitaria e formazione: una facoltà, non un automatismo
Il comma 2 dell'art. 21 elenca altre due misure, ma con una parola che cambia tutto: «hanno
facoltà», non «devono». Il volontario — o, per accordo, l'associazione al posto suo — può
scegliere di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria, secondo le regole dell'art. 41 del decreto,
restando fermi eventuali obblighi previsti da norme speciali per attività particolari; - partecipare a corsi di formazione specifici sui rischi propri dell'attività svolta, secondo
le regole dell'art. 37.
La norma dice esplicitamente che questi due punti restano «con oneri a proprio carico»: in assenza
di un accordo diverso, il costo ricadrebbe sul volontario. È proprio qui che torna utile il primo
comma dell'art. 3, comma 12-bis: l'accordo fra associazione e volontari può stabilire che sia
l'ente a farsi carico del corso di formazione o della visita medica, quando l'attività lo giustifica
— un volontario che guida abitualmente il mezzo dell'associazione, per esempio, trae un beneficio
reale da un corso sulla sicurezza stradale o da un controllo periodico, anche se la legge non lo
impone come obbligo automatico.
Un rinvio che punta a una legge abrogata da otto anni
Vale la pena segnalarlo, perché è lo stesso tipo di imprecisione che capita di trovare in altre
norme del settore: l'art. 3, comma 12-bis apre elencando «i volontari di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266» — la vecchia legge quadro sul volontariato.
Quella legge è stata abrogata, quasi per intero, dall'art. 102, comma 1, lettera a) del
Codice del Terzo settore, con effetto dal 2018. Al suo posto, oggi, le organizzazioni di
volontariato sono quelle iscritte nella sezione ODV del RUNTS. Nessuna norma successiva ha
aggiornato esplicitamente il rinvio dell'art. 3, comma 12-bis per farlo puntare al Codice del Terzo
settore anziché alla legge 266/1991.
Nella pratica questo non toglie tutela a nessuno: la lettura pacificamente seguita è che il rinvio
vada inteso oggi come riferito ai volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS,
in continuità con la vecchia legge 266/1991. Ma è, appunto, una lettura ragionata e non il testo
letterale della norma — lo stesso genere di imprecisione formale che capita di incontrare quando una
legge più vecchia non viene aggiornata al passo dei rinvii successivi.
Cosa conviene fare, in pratica
Per un'associazione che fa gestire ai volontari il magazzino, i mezzi o i turni, tradurre questi
obblighi in gesti concreti significa:
- Verificare le attrezzature prima di darle in mano, non solo comprarle a norma una volta:
utensili da taglio, scale, carrelli devono restare in condizioni sicure nel tempo, non solo il
giorno dell'acquisto. - Fornire davvero i dispositivi di protezione, non tenerli in un cassetto: se il volontario
movimenta materiali pesanti o usa attrezzi manuali, guanti e calzature adeguate sono la parte più
semplice ed economica da rispettare, ed è quella più spesso trascurata. - Mettere per iscritto, anche in poche righe, chi si fa carico di cosa — è l'accordo previsto
dal comma 12-bis, e vale sia per la fornitura dei DPI sia per l'eventuale rimborso di un corso di
formazione o di una visita medica che l'associazione decide di offrire. - Ricordarsi della tessera di riconoscimento solo nel caso specifico — un intervento in un
cantiere condiviso con altri soggetti — in cui la legge la richiede davvero, senza trasformarla in
un adempimento burocratico generalizzato che la norma non chiede.
Chi gestisce anche il registro di carico e scarico dei materiali
o l'inventario delle attrezzature
trova qui la base normativa per accompagnare quei registri con la dotazione di sicurezza minima.
E chi ha volontari alla guida può leggere accanto a questo articolo anche
chi può guidare il mezzo dell'associazione, che
tratta patente e assicurazione — un tema distinto da questo, ma con lo stesso destinatario.
Questo articolo non sostituisce, e non si sovrappone a, l'obbligo assicurativo dell'art. 18 del
Codice del Terzo settore, già trattato nella
guida all'assicurazione obbligatoria dei volontari:
quello copre infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi; questo riguarda le condizioni
fisiche in cui il volontario svolge la sua attività, a monte dell'eventuale infortunio.
Dove questo articolo si ferma
Non tratta i regimi specifici e più stringenti previsti per i volontari di protezione civile, della
Croce Rossa Italiana o del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, che seguono le regole
particolari dell'art. 3-bis dello stesso decreto e non quelle qui descritte. Non tratta nemmeno gli
obblighi che scattano quando l'associazione ha anche personale dipendente o collaboratori, che
restano soggetti alla disciplina piena del testo unico. E non è un parere legale sul caso concreto:
se la vostra attività comporta rischi particolari — lavori in quota, uso di sostanze pericolose,
mezzi speciali — la valutazione va fatta con chi ha competenza tecnica specifica, non desunta da un
articolo.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 3, comma 12-bis — campo di applicazione, volontari (Normattiva)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 21 — disposizioni relative a componenti dell'impresa familiare e lavoratori autonomi, richiamato per i volontari (Normattiva)
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 102 — abrogazione della L. 266/1991 (Normattiva)
- Legge 11 agosto 1991, n. 266 — legge quadro sul volontariato, richiamata (e abrogata) dall'art. 3 c. 12-bis (Normattiva)
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.
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