Chi può guidare il mezzo dell'associazione: patente, uso del veicolo, assicurazione
Il mezzo dell'associazione si guida con la patente che corrisponde ai posti del veicolo, non alla forma giuridica dell'ente. Qui trovate quando basta la patente B, perché quasi mai serve una patente professionale, che cosa cambia se chiedete un contributo ai passeggeri e chi risponde davvero quando un volontario provoca un incidente.
La domanda vera non è «chi è il volontario», ma «quanti posti ha il mezzo»
Quando un'associazione compra o riceve in dono un pulmino, la prima discussione in consiglio
è quasi sempre la stessa: serve una patente speciale? Possiamo far guidare chiunque?
La risposta del Codice della strada parte da un punto che non ha niente a che vedere con il
Terzo settore: conta il veicolo, non l'ente che lo possiede. La legge non conosce una
«patente per associazioni». Conosce categorie di patente legate a massa e numero di posti, e un
obbligo di qualificazione professionale che scatta solo in presenza di un'attività di trasporto
commerciale.
Patente B, D1 o D: la soglia è otto passeggeri oltre al conducente
L'articolo 116, comma 3, del Codice della strada definisce le categorie. Per i mezzi che
un'associazione usa davvero contano tre righe:
| Categoria | Che cosa permette di guidare |
|---|---|
| B | Autoveicoli con massa massima autorizzata fino a 3.500 kg progettati per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente |
| D1 | Autoveicoli per non più di 16 persone oltre al conducente, lunghezza massima 8 metri |
| D | Autoveicoli per più di otto persone oltre al conducente |
La conseguenza pratica è che il classico "nove posti" si guida con la patente B: otto
passeggeri più chi sta al volante. È il motivo per cui tanti enti scelgono proprio quella
configurazione — non per risparmiare sull'acquisto, ma perché allarga di colpo la platea dei
volontari che possono mettersi alla guida.
Il primo posto in più cambia tutto: un mezzo omologato per dieci passeggeri richiede la
categoria D1 (o D), con visita medica più severa, esame dedicato e costi non banali per il
volontario. Prima di accettare in donazione un pulmino, quindi, guardate la carta di
circolazione: il numero di posti scritto lì decide chi potrà guidarlo, e nessuna delibera
del direttivo può cambiarlo.
La CQC: perché quasi nessuna associazione ne ha bisogno
Qui nasce l'equivoco più diffuso. La CQC (carta di qualificazione del conducente) è
prevista dall'articolo 14 del D.Lgs. 286/2005 per la guida di veicoli che richiedono le patenti
C1, C, D1, D e relative estensioni. Chi guida con la patente B non entra nemmeno nel
discorso: niente CQC per il nove posti, mai.
Ma anche chi guida un mezzo più grande può restarne fuori. L'articolo 16 dello stesso decreto
elenca le deroghe, e tre interessano da vicino il Terzo settore:
- lettera b): veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del
fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi
a loro disposizione, quando il trasporto avviene per i compiti assegnati a quei servizi; - lettera e): veicoli utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di
salvataggio, compresi quelli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non
commerciali; - lettera g): veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non
commerciali.
La lettera g) è quella che copre la stragrande maggioranza delle attività associative: portare
i propri assistiti a una gita, accompagnare i ragazzi del centro estivo, spostare i volontari
verso il luogo dell'attività.
Va detto con altrettanta chiarezza dove la norma non è netta: l'espressione «a fini non
commerciali» non è definita dal decreto, e non coincide con la nozione di «uso di terzi» del
Codice della strada. Nei servizi svolti in convenzione con un ente pubblico, con rimborsi a
chilometro o a prestazione, la qualificazione del trasporto è stata letta in modi diversi
dagli operatori. Se il vostro caso somiglia a questo, la verifica va fatta prima, con l'Ufficio
motorizzazione competente o con chi cura la convenzione: una deroga applicata male si scopre
al controllo su strada, non prima.
Ultimo chiarimento: il certificato di abilitazione professionale KA o KB, quello che molti
chiamano «patentino», è previsto dall'articolo 116, commi 8 e 9, solo per il servizio di
noleggio con conducente e per il servizio di piazza — i taxi. Non è un requisito per il
pulmino dell'associazione.
«Uso proprio» o «uso di terzi»: che cosa cambia se chiedete un contributo
L'articolo 82 del Codice della strada distingue i veicoli in base all'uso. Il comma 4 dà la
definizione che vale per tutti:
Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di
persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo
si intende adibito a uso proprio.
Un'associazione che trasporta i propri soci, i propri volontari o le persone che assiste,
senza chiedere un corrispettivo per il trasporto, sta usando il mezzo a uso proprio: la
forma normale, quella con cui i veicoli sono immatricolati.
Il punto delicato è il corrispettivo. Una quota associativa, un contributo alle spese della
gita deliberato dal direttivo e un prezzo chiesto per il singolo viaggio non sono la stessa
cosa, e la distanza fra il primo e il terzo caso è quella fra uso proprio e servizio di
trasporto. Se state pensando di far pagare il viaggio in quanto tale, fermatevi e fatevi
consigliare: le autorizzazioni per il trasporto di persone a uso di terzi non si ottengono con
una delibera interna.
L'errore che costa di più: portare persone su un autocarro
C'è una violazione che le associazioni commettono con disinvoltura, di solito il giorno della
sagra o del trasloco del magazzino: caricare volontari sul furgone.
Il comma 6 dell'articolo 82 stabilisce che gli autocarri possono essere usati per il trasporto
di persone solo «in via eccezionale e temporanea», previa autorizzazione dell'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri, rilasciata sulla base del nulla osta del prefetto.
Il comma 9 fissa la sanzione per chi lo fa senza quell'autorizzazione: da 430 a 1.731 euro,
con in più la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (comma 10).
Per molte associazioni la sospensione della carta in piena stagione di eventi è un danno
superiore alla multa. Un autocarro porta il conducente e le persone previste dalla carta di
circolazione: non i volontari che «stanno dietro un attimo, tanto sono due chilometri».
Se succede un incidente, chi risponde
Su questo punto la confusione è comprensibile, perché si sovrappongono due obblighi
assicurativi diversi che coprono cose diverse.
La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione è coperta dalla polizza
RC auto del veicolo, obbligatoria ai sensi dell'articolo 122 del Codice delle assicurazioni
private. L'articolo 193 del Codice della strada ripete l'obbligo e aggiunge una frase scritta
apposta per chi presta il mezzo ad altri: anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella
legittima disponibilità di un'altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di
verificare che non venga posto in circolazione senza copertura. Circolare scoperti costa da
866 a 3.464 euro.
L'assicurazione dei volontari prevista dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore è
un'altra cosa: obbliga l'ente che si avvale di volontari ad assicurarli contro gli infortuni e
le malattie connessi all'attività, e per la responsabilità civile verso i terzi. È un obbligo
dell'ente verso il volontario e verso chi il volontario potrebbe danneggiare, non un sostituto
della RC auto. Ne abbiamo scritto in dettaglio nell'articolo sull'assicurazione obbligatoria
dei volontari.
Resta la responsabilità civile di diritto comune. L'articolo 2054 del Codice civile, al terzo
comma, rende il proprietario del veicolo responsabile in solido con il conducente, salvo
che provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Tradotto per un'associazione
proprietaria del mezzo: se un volontario provoca un danno alla guida del pulmino sociale, il
danneggiato può rivolgersi anche all'ente, e la prova liberatoria è tutt'altro che semplice —
non basta dire che quel giorno nessuno aveva autorizzato l'uscita.
È questa la ragione pratica per cui conviene tenere traccia, per iscritto, di chi ha le chiavi
e di chi è autorizzato a guidare: è l'unico modo per sapere, il giorno dopo l'incidente, che
cosa era stato deciso prima.
Il mezzo non è intestato all'associazione: comodato e auto private
Il mezzo intestato a un socio o al presidente. Finché la carta di circolazione è intestata
a una persona fisica, è quella persona il proprietario ai fini dell'articolo 2054, ed è la sua
polizza a rispondere. Un contratto di comodato scritto fra il proprietario e l'associazione non
sposta gli obblighi del Codice della strada, ma serve a due cose concrete: rendere verificabile
chi sostiene le spese (bollo, revisione, assicurazione, carburante) e mettere nero su bianco
chi può usare il mezzo e per quali attività.
L'auto privata del volontario usata per l'attività. Il veicolo resta suo e la sua RC auto
resta la copertura del sinistro; all'associazione tocca semmai il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore, tema trattato
nell'articolo sui rimborsi spese ai volontari.
Prima di sistematizzare l'uso delle auto private — turni di trasporto, accompagnamenti
ricorrenti — leggete il testo della polizza dell'ente: che cosa copre quando il volontario è
alla guida di un mezzo proprio cambia da contratto a contratto, e va verificato sul vostro.
Le ambulanze e i mezzi di soccorso: le regole stanno altrove
Per il trasporto sanitario le condizioni per mettersi alla guida non si trovano nel Codice della
strada, che non prevede una patente dedicata alle ambulanze. Nascono dalle normative regionali
e dalle convenzioni con il servizio di emergenza territoriale, che fissano requisiti di età,
formazione e aggiornamento dell'autista soccorritore e variano da regione a regione. Chi opera
in convenzione deve leggere quelle e il contratto che ha firmato: una risposta nazionale
valida ovunque non esiste, e conviene diffidare di chi ve la dà. Resta invece nazionale la
deroga alla CQC per i servizi di trasporto sanitario di emergenza, già vista sopra.
Che cosa tenere in ordine, in pratica
Le regole di legge si riducono a poche verifiche ripetibili. Quello che distingue l'ente
organizzato dagli altri è tenerne traccia:
- Per ogni mezzo: categoria dalla carta di circolazione, posti omologati, destinazione
(autovettura o autocarro), scadenze di revisione, bollo e polizza. È il contenuto dello
scadenzario degli automezzi. - Per ogni conducente autorizzato: categoria e scadenza della patente, delibera o
autorizzazione che lo abilita a usare il mezzo, e per quali attività. - Per ogni uscita, quando il mezzo trasporta persone o serve un'attività continuativa:
chi guidava, quando, per quale attività.
Non serve un sistema complicato: serve che quelle informazioni non stiano solo nella testa di
chi tiene le chiavi. Nel gestionale di SempliCo se ne occupa il modulo
automezzi, che tiene insieme mezzi, scadenze e utilizzi.
In sintesi
- La patente dipende dai posti del veicolo: fino a otto passeggeri oltre al conducente basta
la B; oltre, serve D1 o D. - La CQC non riguarda chi guida con la patente B, e comunque non è richiesta per il
trasporto di passeggeri a fini non commerciali (art. 16, lett. g, D.Lgs. 286/2005) né per
i servizi di trasporto sanitario di emergenza (lett. b). - Senza corrispettivo per il trasporto, il mezzo è a uso proprio: la condizione normale.
Il corrispettivo cambia lo scenario e va valutato prima. - Sull'autocarro non si trasportano persone senza autorizzazione: da 430 a 1.731 euro e
sospensione della carta di circolazione. - La RC auto copre la circolazione; l'assicurazione dei volontari ex art. 18 CTS è un
obbligo diverso e aggiuntivo. Come proprietaria del mezzo, l'associazione risponde in
solido con chi guida (art. 2054, comma 3, c.c.).
Questo articolo riporta il contenuto delle norme citate fra le fonti e non sostituisce una
consulenza professionale: per i casi dubbi — corrispettivi e convenzioni in particolare — la
verifica va fatta sul vostro caso concreto.
Fonti
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 82 — Destinazione ed uso dei veicoli
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 116 — Patente e abilitazioni professionali
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 193 — Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile
- D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, art. 14 — Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti (CQC)
- D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, art. 16 — Deroghe all'obbligo di CQC
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), art. 122 — Veicoli a motore
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile), art. 2054 — Circolazione di veicoli
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), art. 18 — Assicurazione obbligatoria
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.
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