Assicurazione volontari obbligatoria: cosa dice l'art. 18 del Codice del Terzo settore

Redazione SempliCo 8 min di lettura

L'art. 18 del Codice del Terzo settore obbliga ogni ETS che si avvale di volontari ad assicurarli per infortuni, malattie connesse all'attività e responsabilità civile verso terzi. Qui trovi chi è obbligato, cosa deve contenere la polizza, come funzionano le polizze numeriche e perché la data di iscrizione nel registro dei volontari conta più di quanto pensi.

Copertina SempliCo: L assicurazione dei volontari, obbligatoria anche per gli occasionali

Che cosa dice esattamente l'art. 18

Il testo è corto e non lascia molto spazio all'interpretazione:

"Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi."

Tre cose da notare subito.

Primo: il soggetto è "gli enti del Terzo settore", non "le organizzazioni di volontariato". Prima della riforma l'obbligo nasceva dall'art. 4 della legge 266/1991 e riguardava le ODV. Oggi vale per qualunque ETS iscritto al RUNTS che si avvalga di volontari: ODV, APS, pubbliche assistenze, fondazioni, imprese sociali. Se hai anche solo un volontario, sei dentro.

Secondo: l'obbligo è dell'ente, non del volontario. Non è il volontario che deve "farsi l'assicurazione". È l'associazione che deve stipularla e pagarla.

Terzo: le coperture sono tre, non una. Molte associazioni hanno una polizza infortuni e basta, e pensano di essere a posto. Non lo sono.

Il comma 2 dell'art. 18 rinviava a un decreto ministeriale per i "meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche". Quel decreto esiste: è il decreto interministeriale 6 ottobre 2021 (Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 30 novembre 2021, che ha sostituito il vecchio D.M. 14 febbraio 1992. È lì che stanno le regole operative.

Alla data di questo articolo (agosto 2026) né l'art. 18 né il decreto del 2021 risultano modificati.

Quali coperture servono davvero

Copertura Cosa protegge Chi ne beneficia
Infortuni Evento accidentale e violento durante l'attività: caduta, taglio, incidente sul mezzo, schiacciamento Il volontario (invalidità permanente, caso morte, diaria da ricovero, rimborso spese mediche)
Malattie connesse all'attività Patologia con nesso causale diretto con quello che il volontario fa per l'ente Il volontario
Responsabilità civile verso terzi (RCT) Danni che il volontario provoca ad altri mentre opera per l'associazione Il terzo danneggiato, e di riflesso il patrimonio dell'ente

Le prime due proteggono il volontario. La terza protegge soprattutto te: se un volontario, movimentando una barella o allestendo un gazebo, ferisce qualcuno, il danno lo paga l'associazione. Senza RCT lo paga con i suoi soldi.

Attenzione a un punto che genera contenzioso: i volontari sono "terzi" tra di loro? Se un volontario ne ferisce un altro durante il servizio, molte polizze standard escludono il risarcimento perché entrambi sono soci. È una clausola da verificare esplicitamente nel contratto — non è un dettaglio da avvocati, è la casistica più frequente in una pubblica assistenza. La legge non risolve la questione: la risolve (o la peggiora) il testo della polizza che firmi.

Altre verifiche concrete sul contratto:

  • Le attività coperte devono corrispondere a quelle previste nello statuto. Se fai trasporto sanitario e la polizza copre "attività ricreative e culturali", sei scoperto.
  • Controlla limiti di età e esclusioni per patologie preesistenti: in una ODV con volontari over 75 è la clausola che conta di più.
  • Verifica che non ci siano clausole di rivalsa contro il volontario-socio.

Quanto deve essere alto il massimale?

La legge non lo dice. Non esistono massimali minimi di legge: la scelta spetta all'ente, che deve valutare i propri rischi. Un'associazione che organizza una sagra e una che fa soccorso con ambulanza non hanno lo stesso profilo di rischio, e non dovrebbero avere lo stesso massimale.

Questo è il punto in cui vale la pena farsi seguire da un broker che lavora con il non profit, non dal primo preventivo online.

Polizze collettive e numeriche: si possono usare?

Sì, ed è esattamente quello che il decreto del 2021 voleva rendere possibile. Le polizze possono essere:

  • collettive, cioè un unico contratto che genera una pluralità di rapporti assicurativi verso soggetti "determinati o determinabili";
  • numeriche, cioè non nominative: comunichi alla compagnia il numero dei volontari assicurati, non l'elenco con nome e cognome.

Le compagnie devono predisporre questi prodotti garantendo trasparenza delle condizioni e parità di accesso. Il decreto prevede inoltre che la polizza possa essere stipulata anche tramite la rete associativa a cui l'ente aderisce: se sei affiliato a una rete nazionale, prima di cercare sul mercato controlla cosa passa la convenzione.

La polizza numerica semplifica moltissimo la gestione, ma sposta l'onere della prova su di te: se non sai dire chi era assicurato quel giorno, il vantaggio si trasforma in un problema.

Perché il registro dei volontari decide quando parte la copertura

Questo è il punto che sfugge più spesso, ed è quello che fa male in caso di sinistro.

Per i volontari non occasionali la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro dei volontari e cessa alle ore 24 del giorno in cui viene annotata la cancellazione. Per i volontari occasionali la garanzia termina alle ore 24 dell'ultimo giorno di servizio indicato.

Tradotto: se il volontario non è iscritto nel registro, per la compagnia non esiste. Puoi avere la polizza pagata e in corso e trovarti comunque scoperto perché quel ragazzo ha iniziato lunedì e l'iscrizione è stata annotata giovedì.

Il registro dei volontari non occasionali è già obbligatorio ex art. 17 del Codice. Il decreto del 2021 ne ha chiarito la tenuta:

  • numerazione progressiva delle pagine e vidimazione da notaio o pubblico ufficiale per il registro cartaceo;
  • ammessa la tenuta elettronica, con le modalità dell'art. 2215-bis del codice civile, che evita la vidimazione tradizionale;
  • per ogni volontario servono codice fiscale (o generalità complete), residenza o domicilio, data di inizio e data di cessazione dell'attività.

Le date sono il cuore della cosa. È l'unico documento che, in caso di sinistro, prova che quella persona era coperta.

Qui un gestionale aiuta in modo banale ma concreto: tenere le iscrizioni aggiornate in giornata, sapere in ogni momento quanti volontari attivi hai rispetto a quanti ne hai dichiarati alla compagnia, ed essere avvisati prima che la polizza scada.

E i volontari occasionali?

Vanno assicurati anche loro. L'art. 18 non distingue: parla di "volontari" e basta. Il decreto del 2021 lo conferma esplicitamente, estendendo gli obblighi assicurativi tanto ai non occasionali quanto agli occasionali.

Quello che cambia è il registro: l'iscrizione obbligatoria riguarda i non occasionali. Per gli occasionali il decreto ammette una sezione separata del registro, con gli stessi dati, oppure altre modalità concordate con la compagnia — l'importante è che i dati siano raccolti, conservati e disponibili.

Qui c'è un punto davvero controverso: nessuna norma definisce cosa sia "occasionale". Non ci sono soglie di ore, di giornate o di frequenza. La qualificazione è rimessa di fatto all'ente. Chi ti dice che "sotto le X ore è occasionale" sta esprimendo un'opinione, non citando una regola.

Il consiglio pratico è conservativo: se hai un dubbio su una persona, iscrivila nel registro dei volontari. Il costo di un'iscrizione in più è zero; il costo di un volontario scoperto durante una sagra è molto alto. E per gli eventi con molte persone che danno una mano una volta sola, chiedi alla compagnia una copertura numerica dedicata all'evento, con elenco delle date.

Cosa succede se non assicuri i volontari

Va detto onestamente: il Codice del Terzo settore non prevede una sanzione pecuniaria specifica per la violazione dell'art. 18. Non c'è una multa a tabella. Ma questo non rende l'inadempimento indolore.

Le conseguenze reali sono tre.

  1. Il danno lo paga l'associazione. È questa la conseguenza vera. Senza RCT, un danno a terzi aggredisce il patrimonio dell'ente e, a seconda dei casi, espone chi amministra. Un infortunio grave a un volontario non coperto è la situazione che ha chiuso più associazioni piccole di qualunque verifica fiscale.
  2. I controlli del RUNTS. Gli uffici del RUNTS verificano la documentazione assicurativa, sia dei volontari non occasionali sia degli occasionali; l'IVASS vigila sulle compagnie. Gli enti devono conservare la documentazione della copertura per almeno dieci anni ed esibirla in sede di controllo. Un ETS che non rispetta un obbligo del Codice mette a rischio la propria permanenza nel registro, con tutto ciò che ne consegue in termini fiscali.
  3. Le convenzioni con la pubblica amministrazione saltano. Il comma 3 dell'art. 18 è netto: la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra ETS e amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione con cui la convenzione è stipulata. Se sei in convenzione con il Comune o con la ASL, la polizza non è solo un obbligo: è una voce che l'ente pubblico deve rimborsarti. Verifica che sia scritta nella convenzione e quantificata.

Un'ultima nota per la protezione civile

Se la tua organizzazione è iscritta a un elenco territoriale di protezione civile, l'attivazione ufficiale attiva i benefici previsti dagli artt. 39-40 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018), con rimborsi ai datori di lavoro e all'organizzazione. Questo però non sostituisce l'obbligo dell'art. 18: la polizza resta a carico dell'ente e deve coprire tutta l'attività, non solo le attivazioni. Su cosa esattamente venga rimborsato conviene chiedere alla propria Regione, perché la prassi varia.

Le cinque cose da fare questa settimana

  1. Prendi la polizza e verifica che ci siano tutte e tre le garanzie: infortuni, malattie connesse, RCT.
  2. Controlla che le attività descritte in polizza coincidano con quelle statutarie che svolgi davvero.
  3. Verifica la clausola sui volontari come terzi tra loro.
  4. Confronta il numero dei volontari nel registro con il numero dichiarato alla compagnia. Se non coincidono, sistema oggi.
  5. Segna la data di scadenza della polizza da qualche parte dove qualcuno la vedrà.

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.

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