Volontari che lavorano: permessi, giornate retribuite e flessibilità d'orario — cosa prevede la legge

Redazione SempliCo 9 min di lettura

Quasi tutti i vostri volontari hanno un lavoro, e la domanda arriva sempre: «posso assentarmi per un turno? mi pagano la giornata?». La legge risponde in modo diverso a seconda di cosa fa il volontario e per chi. Qui trovate le tre regole che esistono davvero — la flessibilità d'orario del Codice del Terzo settore, i benefici della protezione civile, la giornata retribuita per chi dona sangue — con i limiti di durata, chi paga, e cosa deve fare la vostra associazione perché il volontario possa farli valere.

Volontari che lavorano: permessi, giornate retribuite e flessibilità d'orario — cosa prevede la legge

La domanda che vi fanno tutti: «posso assentarmi dal lavoro per l'associazione?»

Chi coordina i turni di una pubblica assistenza, di un gruppo di protezione civile o di un banco alimentare lo sa: la disponibilità dei volontari dipende dal loro lavoro. E prima o poi qualcuno chiede se esiste un diritto a permessi per il volontariato, se la giornata viene pagata, se il datore di lavoro può dire di no.

La risposta onesta è che non esiste un permesso generale per il volontariato. Un volontario che presta servizio in un'associazione qualunque non ha, per legge, un diritto ad assentarsi dal lavoro retribuito: si organizza con ferie, permessi contrattuali o turni liberi. Esistono però tre regole specifiche, ciascuna con un perimetro preciso, che valgono in situazioni diverse. Conoscerle serve a dare ai vostri volontari una risposta esatta, e a non promettere a un datore di lavoro un rimborso che poi non arriva.

La regola generale: la flessibilità d'orario dell'art. 17 del Codice del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore dedica al volontario l'art. 17, che al comma 6-bis dice:

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Il comma è stato aggiunto dal decreto correttivo del 2018 e riprende, in forma aggiornata, quanto già prevedeva l'art. 17 della vecchia legge quadro sul volontariato (L. 266/1991), oggi abrogata. Va letto per quello che dice.

Cosa riconosce davvero:

  • un diritto alla flessibilità, non un diritto all'assenza: il lavoratore può chiedere di usare gli strumenti di flessibilità di orario o di turnazione che il suo contratto collettivo già prevede — entrata e uscita elastiche, cambio turno, banca ore, dove esistono;
  • il diritto è del lavoratore subordinato, non dell'associazione: è lui a farlo valere con il proprio datore di lavoro;
  • vale per il volontariato in qualunque ente del Terzo settore iscritto al RUNTS, non solo per la protezione civile;
  • il limite è esplicito: «compatibilmente con l'organizzazione aziendale». Il datore di lavoro può rifiutare per esigenze organizzative motivate, e il contratto collettivo può semplicemente non prevedere nulla di utile.

Cosa non riconosce: nessuna giornata retribuita, nessun rimborso al datore di lavoro, nessun obbligo per l'azienda di creare forme di flessibilità che non ha. Alcune guide di settore lo descrivono come un «diritto ai permessi per volontariato», ma la norma parla di flessibilità e turnazioni contrattuali, non di permessi. Se un vostro volontario vuole farlo valere, la strada corretta è chiedere al proprio ufficio del personale quali strumenti di flessibilità prevede il suo CCNL e citare l'art. 17, comma 6-bis, del D.Lgs. 117/2017 come base della richiesta. Il ruolo dell'associazione si ferma a un'attestazione dell'iscrizione nel registro dei volontari, se il datore la chiede.

L'eccezione forte: i benefici per il volontariato di protezione civile (art. 39 del Codice della protezione civile)

Qui la legge fa molto di più, ma solo per un insieme preciso di volontari e di attività. L'art. 39 del D.Lgs. 1/2018 garantisce ai volontari aderenti a organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (elenco centrale o elenchi territoriali delle Regioni), impiegati in attività di soccorso e assistenza autorizzate con una comunicazione di attivazione del Dipartimento o della Regione:

  • il mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato;
  • il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro;
  • la copertura assicurativa secondo l'art. 18 del Codice del Terzo settore, eventualmente integrata da polizze del Dipartimento o delle Regioni.

Il datore di lavoro «è tenuto a consentire» il periodo di effettivo impiego, con limiti di durata che dipendono dal tipo di attività:

Attività Limite continuativo Limite annuo Riferimento
Soccorso e assistenza in emergenza 30 giorni 90 giorni art. 39, comma 1
Emergenze di rilievo nazionale, su autorizzazione del Dipartimento e per casi singolarmente individuati fino a 60 giorni fino a 180 giorni art. 39, comma 2
Pianificazione, addestramento, formazione, diffusione della cultura di protezione civile (attività promosse o autorizzate) 10 giorni 30 giorni art. 39, comma 3

Per le attività formative i benefici sono quelli delle lettere a) e b) — posto e retribuzione — e per chi le organizza si estendono anche alle fasi preparatorie.

Durante l'emergenza Covid il D.L. 18/2020 (art. 35-bis) aveva elevato il periodo continuativo del comma 2 fino a 180 giorni: era una misura legata a quell'emergenza, i limiti ordinari sono quelli della tabella.

Chi paga la giornata del volontario

Il volontario dipendente viene pagato normalmente dal proprio datore di lavoro, come se avesse lavorato. Il datore di lavoro, a sua volta, può chiedere il rimborso dell'equivalente degli emolumenti versati al soggetto che ha emesso la comunicazione di attivazione — il Dipartimento della protezione civile o la Regione — «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili» (art. 39, comma 4). In alternativa al rimborso in denaro, il datore di lavoro può ottenere lo stesso importo come credito d'imposta, secondo l'art. 38 del D.L. 189/2016.

I lavoratori autonomi e liberi professionisti che fanno volontariato di protezione civile hanno una tutela diversa: possono chiedere il rimborso del mancato guadagno giornaliero, calcolato sul reddito dichiarato l'anno precedente. Il limite giornaliero era fissato dall'art. 39, comma 5, in 103,30 euro e viene rivalutato ogni tre anni: con il decreto 22 settembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2024, è oggi di 120,55 euro. L'allegato tecnico della direttiva del 2020 spiega il metodo: reddito da sola attività lavorativa diviso 365, moltiplicato per i giorni dell'attestato, sabati e festivi compresi.

Le condizioni senza le quali non spetta nulla

È il punto su cui la vostra associazione ha una responsabilità diretta. La direttiva del Presidente del Consiglio del 24 febbraio 2020, che attua gli artt. 39 e 40, elenca nell'allegato tecnico gli elementi indispensabili:

  1. L'attivazione formale, cioè l'autorizzazione all'applicazione dei benefici rilasciata dal Dipartimento o dalla Regione, con evento, decorrenza, termine e modalità di accreditamento. Senza attivazione, l'intervento non dà diritto a niente: vale per un'esercitazione come per un'emergenza reale.
  2. L'attestato nominativo di partecipazione, rilasciato a ciascun volontario dall'autorità di protezione civile indicata nell'attivazione. Il volontario deve procurarselo tempestivamente e consegnarlo al datore di lavoro.
  3. L'accreditamento dei volontari all'arrivo sul luogo dell'evento, o la segnalazione dei nominativi da parte dell'organizzazione, secondo quanto stabilito nell'attivazione.

La direttiva aggiunge un compito esplicito per voi: «è cura delle organizzazioni di volontariato fornire sempre ai propri iscritti copia dell'attivazione relativa alla specifica attività», perché il dipendente possa consegnarla al datore di lavoro e il lavoratore autonomo possa fare domanda. Le richieste di rimborso vanno presentate come dichiarazioni sostitutive (art. 47 del D.P.R. 445/2000) entro due anni dalla conclusione dell'attività (art. 40, comma 3), e ogni Regione ha modulistica e canali propri (la Toscana, per esempio, usa una piattaforma regionale).

Un chiarimento sul perimetro: se la vostra associazione fa assistenza sociale, sanitaria o ambientale ma non è iscritta in un elenco del volontariato di protezione civile, l'art. 39 non vi riguarda, nemmeno se intervenite in un'alluvione. L'art. 40, comma 4, prevede che il Dipartimento possa estendere i benefici anche ad altri enti del Terzo settore in caso di emergenze di rilievo nazionale, se il loro intervento è ritenuto essenziale — è una facoltà del Dipartimento, esercitata caso per caso, non un diritto su cui contare.

La terza regola: la giornata retribuita per chi dona sangue

Se la vostra associazione organizza la raccolta di sangue o promuove la donazione, il riferimento è l'art. 8 della legge 219/2005: i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione e con i contributi previdenziali accreditati. In caso di inidoneità, la retribuzione è garantita per il tempo dell'accertamento.

È una tutela diversa da quelle viste sopra: non riguarda l'attività di volontariato in senso stretto, ma l'atto della donazione, ed è per questo che il Codice del Terzo settore la lascia fuori dalle proprie regole (l'art. 17, comma 4, sui rimborsi forfettari esclude espressamente la donazione di sangue e di organi). Nella pratica il lavoratore documenta l'assenza con l'attestazione rilasciata dalla struttura trasfusionale il giorno della donazione.

Cosa può fare la vostra associazione, in concreto

I diritti sono del volontario, ma la documentazione che li fa scattare passa da voi.

Sapere chi lavora e dove. Nel registro dei volontari non è obbligatorio annotare la condizione lavorativa, ma per chi coordina i turni è un'informazione essenziale: un volontario dipendente attivabile con i benefici dell'art. 39 e un lavoratore autonomo che deve chiedere il rimborso del mancato guadagno hanno esigenze diverse, e vanno pianificati diversamente. Qui trovate come raccogliere le disponibilità senza trasformare i turni in trattative: come organizzare i turni dei volontari.

Conservare le attivazioni e far corrispondere le presenze. Per i gruppi di protezione civile, le presenze registrate devono coincidere con l'attestato di partecipazione: un turno segnato in più o in meno rispetto all'attivazione è un rimborso che salta.

Non confondere i piani. La giornata pagata dal datore di lavoro (art. 39) e i rimborsi spese al volontario sono due cose distinte: la prima riguarda il rapporto tra il volontario e la sua azienda, i secondi il rapporto tra il volontario e voi, e restano soggetti ai limiti dell'art. 17, comma 3 e 4, del Codice del Terzo settore. Allo stesso modo la copertura assicurativa dell'art. 18 resta un obbligo vostro per tutta l'attività, non solo per le attivazioni.

Rispondere con precisione. Quando un volontario chiede «posso assentarmi?», la risposta corretta dipende da tre cose: se è dipendente o autonomo, se la vostra organizzazione è iscritta in un elenco di protezione civile e se l'attività è stata attivata. Se una delle tre manca, la risposta è la regola generale — flessibilità d'orario secondo il suo contratto, compatibilmente con l'azienda — e non un permesso retribuito.

Dove le fonti divergono

Tre punti restano aperti.

Il primo è la portata dell'art. 17, comma 6-bis: il testo parla di flessibilità e turnazioni «previste dai contratti o dagli accordi collettivi», e non è chiaro cosa accada quando il contratto applicato non prevede alcuna forma di flessibilità. La lettura prevalente è che il diritto non possa crearne di nuove; altri sostengono che il datore debba comunque valutare la richiesta.

Il secondo è la clausola «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili» dell'art. 39, comma 4: il diritto del volontario a conservare posto e retribuzione è pieno, ma il rimborso al datore di lavoro dipende dai fondi stanziati e dai tempi di istruttoria regionale, che variano molto da territorio a territorio.

Il terzo riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, per le quali la direttiva del 2020 fa salve le competenze proprie: procedure e moduli possono differire.

Questo articolo riporta cosa dicono le norme e dove le letture si dividono; non sostituisce il confronto con il consulente del lavoro dell'azienda del vostro volontario o con la Regione che gestisce l'elenco di protezione civile.

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.

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