Trasporto sociale con i volontari: patente, assicurazione, rimborsi e convenzione con il Comune
Accompagnare un anziano a una visita o un ragazzo a scuola sembra semplice, ma mette insieme patente, assicurazione, rimborsi e spesso una convenzione con il Comune. Qui trovate cosa prevede la norma per ciascuno di questi punti, dove le letture divergono e cosa conviene documentare.
Che cos'è il trasporto sociale e perché non è un servizio come gli altri
Portare un anziano a una visita, accompagnare un ragazzo con disabilità al centro diurno, riportare a casa una persona dopo una dimissione: il trasporto sociale è una delle attività più richieste alle associazioni di volontariato, e una di quelle in cui le carte da tenere in ordine sono più numerose. Dentro un solo viaggio convivono chi guida, con quale veicolo, chi risponde se succede qualcosa, chi paga le spese e, se il servizio è per conto del Comune, su quale atto si regge il rapporto con l'ente pubblico.
Va chiarito subito un confine. In queste pagine si parla del trasporto sociale, cioè accompagnamenti di persone che non richiedono assistenza sanitaria durante il viaggio. Il trasporto sanitario di emergenza (l'ambulanza) ha regole proprie e lo richiamiamo più avanti solo per distinguerlo. Quello che segue riporta cosa prevedono le norme citate fra le fonti e non è una consulenza legale: per le convenzioni e per i casi dubbi la verifica va fatta sul vostro caso concreto.
Chi può guidare: conta il veicolo, non il servizio
Il Codice della strada non conosce una «patente per il trasporto sociale». L'articolo 116 collega la categoria di patente alle caratteristiche del veicolo, in particolare ai posti. In sintesi, la patente B abilita alla guida di autoveicoli fino a 3.500 kg di massa e fino a otto passeggeri oltre al conducente; per più passeggeri servono la D1 o la D. Per gli accompagnamenti individuali basta quindi la patente B che il volontario ha già.
Sulla distinzione fra patente B e patenti superiori, sulla qualificazione del conducente (CQC) e sulle sue deroghe abbiamo scritto un articolo dedicato: chi può guidare il mezzo dell'associazione. Qui conviene fissare due punti che riguardano da vicino il trasporto sociale:
- Il veicolo deve avere una destinazione d'uso coerente. Un'auto o un pulmino omologato per il trasporto di persone va bene; un furgone o un autocarro, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 82 del Codice della strada, no. Portare persone su un mezzo che non è omologato per farlo è una delle violazioni più costose per le associazioni.
- Il corrispettivo cambia la natura dell'uso. L'articolo 82 definisce «uso di terzi» il veicolo utilizzato dietro corrispettivo nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Il confine fra un contributo alle spese e un prezzo per il viaggio non è sempre netto, e il testo della norma non lo traccia per le associazioni: se il vostro servizio prevede che l'utente paghi qualcosa, fate la verifica prima, con l'ufficio della motorizzazione o con chi segue la convenzione.
L'auto è del volontario: cosa cambia
Molte associazioni, soprattutto le piccole, fanno il trasporto sociale con le auto private dei volontari. È una prassi diffusa, ma sposta le questioni su un altro piano:
- La copertura RC auto è quella del volontario. Il veicolo resta suo, e in caso di sinistro risponde la sua polizza. Cosa succede se quella polizza esclude l'uso «per attività organizzate» o simili va letto nel contratto del singolo volontario: le condizioni variano da compagnia a compagnia e non esiste una risposta valida per tutti.
- L'assicurazione dell'ente non sostituisce la RC auto. L'articolo 18 del Codice del Terzo settore obbliga l'ente ad assicurare i volontari contro infortuni e malattie connessi all'attività e per la responsabilità civile verso i terzi. Sono coperture diverse da quella obbligatoria per la circolazione. Il dettaglio è nell'articolo sull'assicurazione obbligatoria dei volontari.
- Conviene chiedere alla compagnia, per iscritto, se la polizza dell'ente copre il volontario mentre guida un mezzo proprio per un servizio dell'associazione, e con quali massimali. È una domanda che costa una email e che, il giorno di un incidente, vale molto più di una convinzione.
Se invece il mezzo è dell'associazione, o le è dato in comodato, la polizza RC auto è dell'ente e la prima verifica da fare è sulla scadenza: per questo il mezzo va dentro uno scadenzario degli automezzi con revisione, bollo e assicurazione.
I rimborsi spese: carburante sì, compenso no
Il volontario, per definizione dell'articolo 17 del Codice del Terzo settore, svolge l'attività senza fini di lucro, anche indiretti, e non può essere retribuito, nemmeno dal beneficiario. Può ottenere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti che fissa l'ente. Sono vietati i rimborsi forfetari.
Per il trasporto sociale questo significa che:
- il rimborso del carburante o del pedaggio è lecito se riferito a un viaggio concreto, con data, percorso e finalità;
- la tariffa chilometrica è letta dalla dottrina prevalente come spesa documentata analitica, non come forfait, a patto che sia fissata da una delibera dell'ente e che ogni viaggio sia tracciato; sul riferimento alle tabelle ACI, però, le fonti non dicono la stessa cosa e conviene scegliere con prudenza (lo abbiamo approfondito nell'articolo sui rimborsi spese ai volontari);
- l'autocertificazione è possibile solo per le piccole spese, entro 10 euro al giorno e 150 euro al mese, e solo se l'organo sociale competente ha deliberato quali spese e quali attività;
- un «compenso a viaggio», anche modesto e anche se chiamato «contributo», non è un rimborso: è una retribuzione dell'attività, incompatibile con la qualifica di volontario.
Il punto operativo è la documentazione di ogni uscita: chi ha guidato, quando, da dove a dove, per chi, quanti chilometri. Senza quella traccia, un rimborso corretto nella sostanza diventa indifendibile nella forma. Come compilare il modulo lo trovate in cosa scrivere nel modulo di rimborso spese.
La convenzione con il Comune: cosa prevede l'articolo 56
Quando il servizio è svolto per conto di un ente pubblico, il Codice del Terzo settore offre due strumenti principali. L'articolo 55 disciplina il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nella programmazione e nella progettazione (la cosiddetta amministrazione condivisa). L'articolo 56 disciplina le convenzioni: le amministrazioni pubbliche possono sottoscriverle con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS da almeno sei mesi, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli del ricorso al mercato.
I punti che contano, per chi accompagna persone, sono questi:
- Solo ODV e APS. Le convenzioni dell'articolo 56 sono riservate a queste due forme di ente. Un ente del Terzo settore con un'altra qualifica non può sottoscriverle in questa forma.
- Rimborso e non corrispettivo. La convenzione può prevedere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di ogni forma di rimborso forfetario. Secondo il testo e la lettura che ne danno le guide di settore, rientrano fra le spese ammesse anche l'assicurazione dei volontari e una quota dei costi indiretti, in proporzione all'attività svolta.
- Una procedura comparativa riservata. L'individuazione dell'ente avviene con procedure comparative riservate a ODV e APS, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, sulla base di criteri fissati prima dall'amministrazione (fra cui esperienza, capacità tecnica e formazione dei volontari).
- Un contenuto minimo. La convenzione deve indicare, fra l'altro, durata, attività, modalità di coordinamento con il personale pubblico, copertura assicurativa, formazione e aggiornamento dei volontari, spese rimborsabili e modi di verifica.
Leggete la convenzione come un elenco di documenti da tenere: se prevede un rendiconto delle spese, il registro delle uscite deve già esistere; se prevede formazione dei volontari, serve un modo per provarla.
Dove le letture divergono
Su questo terreno ci sono almeno due punti in cui la risposta non è unica, ed è bene saperlo prima di firmare.
Convenzione o appalto? La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza dell'11 dicembre 2014 (causa C-113/13), ha ammesso, a condizioni precise, l'affidamento diretto di servizi di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato, purché l'attività non produca utile e gli enti ricevano solo il rimborso delle spese documentate. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131/2020, ha riconosciuto nel rapporto fra enti pubblici e Terzo settore disegnato dal Codice una via diversa dal mercato. Resta però un confronto aperto su dove finisca la convenzione e dove cominci un appalto di servizi, soprattutto quando il rimborso è calcolato a prestazione o a chilometro, o include costi indiretti consistenti. Se la vostra convenzione prevede importi uguali per ogni viaggio, chiedete all'amministrazione su quale base sono calcolati e conservate la risposta.
Trasporto sociale o sanitario? L'articolo 57 del Codice permette, in via prioritaria, l'affidamento tramite convenzione ad ODV del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, a condizioni più stringenti: iscrizione al RUNTS da almeno sei mesi, appartenenza a una rete associativa, accreditamento ai sensi della normativa regionale dove prevista. Il trasporto sociale non rientra automaticamente in quella disciplina: se il servizio che svolgete confina con il sanitario (per esempio con pazienti non autosufficienti o a bordo di mezzi attrezzati), i requisiti dipendono dalle norme regionali e dal vostro atto di convenzione, e non esiste una risposta nazionale che valga ovunque.
Che cosa tenere in ordine, in pratica
Se dovete organizzare il servizio da zero, o rimettere ordine in uno già avviato, il minimo che conviene avere è questo:
- Per ogni autista: patente, categoria e scadenza, e una autorizzazione scritta a usare il mezzo (proprio o dell'ente) per le attività dell'associazione.
- Per ogni mezzo: carta di circolazione, posti omologati, polizza RC auto e scadenze di revisione e bollo.
- Per ogni uscita: data, autista, mezzo, percorso, persona accompagnata (o suo codice), chilometri, spese sostenute.
- Per le spese: la delibera che fissa tipologie e limiti di rimborso, con i giustificativi o le autocertificazioni nei limiti consentiti.
- Per la convenzione: l'atto firmato, il rendiconto previsto e le date di scadenza e di rinnovo.
- Per l'assicurazione: la polizza dell'ente, con il testo che indica cosa copre durante la guida.
Con più autisti e più mezzi il problema non è conoscere la regola ma ritrovare le informazioni quando servono: chi era di turno giovedì, con quale mezzo, quanti chilometri. Nel gestionale di SempliCo i turni dei volontari, gli automezzi e il registro dei volontari stanno nello stesso posto, e la pagina dedicata al trasporto sociale mostra come si usano insieme per un servizio di accompagnamento.
In sintesi
- Per accompagnare persone con un'auto o un mezzo fino a nove posti basta, di regola, la patente B; contano i posti del veicolo, non il tipo di servizio.
- Se l'utente paga qualcosa per il viaggio, il mezzo rischia di passare da uso proprio a uso di terzi: verificate prima.
- L'auto privata del volontario è coperta dalla sua RC auto; l'assicurazione ex art. 18 CTS è un obbligo diverso. Chiedete per iscritto alla compagnia cosa copre.
- Ai volontari spetta solo il rimborso di spese documentate, mai un compenso o un forfait.
- La convenzione dell'art. 56 è riservata a ODV e APS iscritte al RUNTS da almeno sei mesi e prevede solo il rimborso delle spese documentate; dove termina la convenzione e comincia l'appalto è un punto su cui le letture divergono.
- Il trasporto sanitario di emergenza ha regole proprie (art. 57 CTS e norme regionali).
Questo articolo riporta il contenuto delle norme citate fra le fonti e non sostituisce una consulenza professionale: per le convenzioni e per i casi dubbi, la verifica va fatta sul vostro caso concreto.
Fonti
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), art. 17 — Volontario e attività di volontariato (Normattiva)
- D.Lgs. 117/2017, art. 18 — Assicurazione obbligatoria (Normattiva)
- D.Lgs. 117/2017, art. 55 — Coinvolgimento degli enti del Terzo settore (Normattiva)
- D.Lgs. 117/2017, art. 56 — Convenzioni (Normattiva)
- D.Lgs. 117/2017, art. 57 — Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza (Normattiva)
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 116 — Patente di guida (Normattiva)
- D.Lgs. 285/1992, art. 82 — Destinazione ed uso dei veicoli (Normattiva)
- Corte di giustizia UE, sentenza 11 dicembre 2014, causa C-113/13 (EUR-Lex)
- Corte costituzionale, sentenza n. 131/2020 sugli artt. 55-56 del Codice del Terzo settore
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.
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