La musica agli eventi dell'associazione: SIAE, diritti connessi e lo sconto che quasi nessuno può usare
Una festa, una cena sociale, un torneo con la musica di sottofondo fanno scattare due obblighi distinti, con due destinatari diversi: il diritto d'autore e i diritti connessi. Qui trovate cosa prevede la legge, perché l'assenza di scopo di lucro non vi esonera, e a quali condizioni — molto più strette di come vengono raccontate — scatta il compenso ridotto previsto per le associazioni di volontariato.
Due compensi diversi, due destinatari diversi
La prima cosa da mettere in chiaro è che «pagare la SIAE» non è un adempimento solo. Quando a una vostra
iniziativa c'è della musica, i compensi in gioco possono essere due, e nascono da norme diverse:
- il diritto d'autore, che spetta a chi ha scritto e pubblicato il brano (autori ed editori);
- i diritti connessi, che spettano a chi quel brano lo ha inciso e prodotto (artisti interpreti o
esecutori e produttore del fonogramma).
La differenza pratica è semplice. Se mettete musica registrata — un impianto, una playlist, un dj —
scattano entrambi, perché state usando sia l'opera sia la sua registrazione. Se invece suona un gruppo
dal vivo e non viene diffusa nessuna incisione, scatta il diritto d'autore sui brani eseguiti, ma non
il compenso per i fonogrammi, che presuppone appunto l'uso di una registrazione.
È una distinzione che vale la pena tenere a mente quando fate il preventivo di una festa: sono due voci
di costo, non una, e chi ne mette a bilancio una sola si trova quasi sempre a rincorrere l'altra dopo.
«Pubblica» non vuol dire «a pagamento»
Qui cade l'equivoco più frequente. L'art. 15 della legge sul diritto d'autore stabilisce che il diritto
esclusivo di eseguire o rappresentare in pubblico riguarda l'esecuzione «comunque effettuata, sia
gratuitamente che a pagamento». Che non facciate biglietti, che non ci sia incasso, che l'iniziativa sia
benefica: nessuna di queste circostanze, da sola, sposta di un millimetro l'obbligo.
Lo stesso articolo indica i casi in cui l'esecuzione non è considerata pubblica, e sono pochi e
delimitati: quella che avviene «entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o
dell'istituto di ricovero», purché non a scopo di lucro. C'è poi una previsione a sé per la recitazione di
opere letterarie dentro musei, archivi e biblioteche pubblici, senza scopo di lucro e a fini di promozione
culturale.
Un'assemblea, una cena sociale, un torneo, una festa di quartiere non stanno in nessuna di queste caselle.
La vostra associazione, per quanto piccola e per quanto familiare sia l'atmosfera, non è «la cerchia
ordinaria della famiglia».
Il compenso ridotto dell'art. 15-bis: quattro condizioni, tutte insieme
Esiste però una norma pensata proprio per voi, l'art. 15-bis. Dice che agli autori spetta un
compenso ridotto quando l'esecuzione avviene:
- nella sede dei centri o degli istituti di assistenza formalmente istituiti, o delle associazioni
di volontariato; - ed è destinata ai soli soci e invitati;
- e non è effettuata a scopo di lucro.
A queste si aggiunge una quarta condizione, che sta al comma 2 e viene quasi sempre dimenticata: la norma
va applicata verificando che la manifestazione avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli
artisti, e a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.
Le condizioni sono cumulative. È il motivo per cui l'art. 15-bis, nella pratica, copre molto meno di
quanto si racconti nei gruppi di associazioni: la sagra in piazza aperta a tutti non ci rientra, perché
non si tiene nella vostra sede e non è riservata a soci e invitati; il concerto con il gruppo pagato non ci
rientra, perché gli artisti non si esibiscono a titolo gratuito. Ci rientra, semmai, la serata organizzata
nella vostra sede per i soci, con musicisti che suonano gratis per solidarietà.
Da notare anche che la legge non fissa una percentuale. Il comma 1 rimanda agli accordi fra SIAE, gli
altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti e le associazioni di categoria;
solo in mancanza di accordi la misura sarebbe determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Quanto valga «ridotto», quindi, dipende dagli accordi e dalle tariffe vigenti, non da un numero
scritto nella legge.
Un rinvio a un registro che non esiste più
C'è un punto che nessuno vi spiegherà allo sportello, e che è giusto conoscere prima di chiedere lo sconto.
Il comma 2 dell'art. 15-bis, elencando cosa va accertato, chiede «l'accertamento dell'iscrizione da
almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266».
La legge 266/1991 — la vecchia legge quadro sul volontariato — è stata abrogata dall'art. 102, comma 1,
lettera a) del Codice del Terzo settore. Quei registri regionali del volontariato non esistono più: al loro
posto c'è il RUNTS.
Il risultato è che una norma in vigore rinvia a un registro che non c'è più, e nessuna disposizione dice
espressamente che l'anzianità di due anni vada oggi calcolata sull'iscrizione al RUNTS. La lettura più
ragionevole è quella, tenendo conto anche del periodo di iscrizione al registro regionale poi trasmigrato,
ma è una lettura, non una regola scritta. Se contate su questa riduzione per far quadrare il bilancio
di un evento, chiedete conferma per iscritto all'ufficio territoriale prima, non dopo.
I diritti connessi: l'assenza di lucro non li cancella
Sul secondo binario la norma è ancora più netta. L'art. 73 riconosce al produttore di fonogrammi e agli
artisti interpreti o esecutori un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi, fra
l'altro «nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica
utilizzazione».
E l'art. 73-bis chiude la porta all'interpretazione che sentirete più spesso: gli artisti e il produttore
hanno diritto a un equo compenso anche quando l'utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro. Meno
oneroso, sì; dovuto comunque.
L'unica esclusione secca prevista dall'art. 73 è di portata molto limitata: nessun compenso è dovuto per
l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione
dello Stato o da enti a ciò autorizzati. Non è una scappatoia disponibile per la festa di un'associazione.
SIAE non è più l'unico interlocutore
Per anni l'intermediazione dei diritti d'autore è stata riservata in esclusiva alla SIAE. Oggi il testo
vigente dell'art. 180 riserva quell'attività alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva e
alle entità di gestione indipendenti previsti dal D.Lgs. 35/2017. Sul fronte dei diritti connessi la
pluralità di operatori è ancora più antica: lo stesso art. 73 stabilisce che il diritto è esercitato da
ciascuna impresa di intermediazione alla quale produttore e artisti abbiano conferito mandato scritto.
Che cosa cambia per voi, concretamente: conta il repertorio, non il nome dell'ente. Una licenza copre
le opere amministrate da chi la rilascia. Se il gruppo che suona alla vostra festa ha affidato i propri
brani a un organismo diverso, quella licenza non copre quel repertorio — e viceversa. È la ragione per cui
vi viene chiesto l'elenco dei brani eseguiti (il programma musicale, o borderò): serve a sapere chi va
pagato, non a controllarvi.
Per la parte operativa, SIAE pubblica tariffe dedicate alle associazioni solidaristiche, distinte per
diritto d'autore e per diritti connessi, e consente di richiedere la licenza dal portale online o presso
l'ufficio territoriale competente per il luogo dell'evento. Le tariffe cambiano di anno in anno: verificate
sempre quelle in vigore alla data della vostra iniziativa.
L'esenzione sotto i cento posti: una norma che aspetta il suo decreto
Vale la pena sapere che esiste, perché ogni tanto riemerge male raccontata. Il comma 2-bis dell'art. 15-bis
prevede che agli organizzatori di spettacoli dal vivo in luoghi con capienza massima di cento
partecipanti, oppure con opere di giovani esordienti sotto i trentacinque anni titolari dell'intera
quota dei relativi diritti d'autore, siano riconosciute forme di esenzione o di riduzione.
Il comma successivo, però, affida a un decreto ministeriale la definizione dei criteri, delle modalità e
dei meccanismi di controllo. Finché quella parte attuativa non è disponibile e applicabile al vostro caso,
il comma 2-bis non è un'autorizzazione a non pagare. Se pensate di rientrarci, la domanda da fare
all'ufficio territoriale è esattamente questa: «è oggi applicabile, e con quale procedura?». Una risposta
scritta vale molto più di una convinzione diffusa.
Cosa conviene fare, in ordine
- Decidete prima se l'evento è aperto o riservato. È la variabile che apre o chiude l'art. 15-bis, e
si decide quando si organizza, non quando arriva la richiesta di compenso. - Chiedete la licenza prima dell'evento, non dopo. Le licenze si rilasciano in anticipo e i termini di
pagamento sono fissati dalle condizioni applicate. - Preparate l'elenco dei brani: senza programma musicale la ripartizione non può essere fatta.
- Mettete a bilancio due voci, diritto d'autore e diritti connessi.
- Archiviate licenza, ricevute e programma insieme al resto della documentazione dell'evento. Se la
festa serviva anche a raccogliere fondi, quei documenti stanno accanto al
rendiconto della raccolta fondi occasionale, e le uscite
vanno registrate come tutte le altre nella prima nota.
Il resto degli adempimenti di una festa — occupazione di suolo pubblico, somministrazione, tombole e
lotterie — l'abbiamo raccolto in come organizzare una sagra o un evento.
Dove questo articolo si ferma
Non tratta l'imposta sugli intrattenimenti né gli aspetti fiscali dell'incasso, che dipendono da come
l'evento è strutturato. Non tratta la musica di sottofondo diffusa con continuità nella vostra sede,
che segue una disciplina e tariffe proprie rispetto allo spettacolo occasionale. E non sostituisce una
verifica sulle tariffe vigenti: qui trovate la regola di legge e le fonti per controllarla, non un preventivo.
Fonti
- L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 15 — esecuzione pubblica e casi esclusi (Normattiva)
- L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 15-bis — compenso ridotto per associazioni di volontariato (Normattiva)
- L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 73 — compenso per l'utilizzazione dei fonogrammi (Normattiva)
- L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 73-bis — equo compenso anche senza scopo di lucro (Normattiva)
- L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 180 — attività di intermediazione (Normattiva)
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 102 — abrogazione della L. 266/1991 (Normattiva)
- D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35 — organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti (Normattiva)
- SIAE — tariffe riservate ad associazioni, circoli ricreativi, enti ecclesiastici, pro loco e APT, comuni
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.
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