Le ricevute per le donazioni: cosa scriverci perché siano davvero detraibili

Redazione SempliCo 10 min di lettura

Ogni anno qualcuno vi chiede la ricevuta della donazione per il 730. Qui trovate cosa scriverci davvero, perché nessuna norma impone un modello obbligatorio e cosa rende — o non rende — quella somma detraibile.

Le ricevute per le donazioni: cosa scriverci perché siano davvero detraibili

«Mi serve la ricevuta per il 730»

Arriva sempre nello stesso periodo, e quasi sempre da chi ha donato mesi prima. Voi aprite
il raccoglitore e succede una di due cose: o trovate un foglio scritto di corsa che non dice
quasi niente, oppure non trovate nulla, perché quella somma era finita nella cassetta delle
offerte insieme a tutto il resto.

In entrambi i casi il problema non è la ricevuta: è la catena che porta fino a lei. Se si è
rotta prima, nessun foglio la ripara. Vale la pena capire dove si rompe.

Nessuna norma vi dice cosa scrivere nella ricevuta

Cominciamo dalla cosa che sorprende di più: il Codice del Terzo settore non prevede un
modello obbligatorio di ricevuta di donazione
, e non elenca da nessuna parte i campi che
deve contenere. Se cercate «modello ricevuta donazione previsto dalla legge» non lo trovate,
perché non esiste.

Quello che la legge prevede è un'altra cosa: le condizioni perché chi ha donato possa
portarsi il beneficio fiscale in dichiarazione. Sono scritte nell'art. 83 del D.Lgs.
117/2017, e la ricevuta non è fra quelle condizioni. La ricevuta serve a documentare il
titolo — cioè che quella somma era una liberalità e non il pagamento di qualcosa — e
questo la rende comunque un documento che vale la pena fare bene. Ma non è lei a creare il
diritto alla detrazione.

Questa distinzione è il cuore di tutto il resto.

A chi si deve donare perché il beneficio esista

Prima ancora della ricevuta viene una condizione che riguarda voi, non il donatore. I commi
1 e 2 dell'art. 83, nel testo oggi in vigore, parlano di erogazioni a favore degli «enti
del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»
. E l'art. 82, comma 1 individua gli
enti del Terzo settore «comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali
costituite in forma di società».

Enti del Terzo settore, per l'art. 4, comma 1 del Codice, sono quelli iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore
. Conseguenza secca: se non siete iscritti al
RUNTS, chi vi dona non ha il beneficio dell'art. 83, e nessuna ricevuta può sostituire
l'iscrizione.

Le due strade di chi dona: detrarre o dedurre

L'art. 83 apre due possibilità, e chi dona ne sceglie una.

La detrazione (comma 1): una persona fisica detrae dall'IRPEF il 30% di quanto ha
donato, in denaro o in natura, entro un tetto di 30.000 euro per ciascun periodo
d'imposta
. La percentuale sale al 35% quando l'erogazione liberale è a favore di
un'organizzazione di volontariato. Attenzione a come si legge questo passaggio: il 35%
dipende da chi riceve, non da chi dona, ed è riservato alle ODV. Un'APS resta al 30%.

La deduzione (comma 2): la liberalità si sottrae dal reddito complessivo netto di chi
la eroga, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Questa strada è aperta
non solo alle persone fisiche ma anche a enti e società. Se in un anno la donazione supera
quel 10%, l'eccedenza non si perde: può essere computata in aumento dell'importo deducibile
nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo
ammontare.

Le due strade non si sommano. Il comma 4 lo dice espressamente: sulla stessa erogazione
non si può cumulare detraibilità e deducibilità, né l'una né l'altra con un'altra
agevolazione prevista da altre leggi per la stessa somma. Chi dona sceglie, e quasi sempre
lo fa con il proprio commercialista guardando il reddito dell'anno — non è una scelta che
spetta a voi, e non è un consiglio che dovete dare voi.

Una condizione riguarda invece direttamente l'associazione: il comma 3 richiede che le
liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1, cioè per lo svolgimento
dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.

Il contante è il punto in cui si rompe tutto

Ecco la frase che cambia il modo di lavorare di un'associazione, ed è scritta nel comma 1:
la detrazione, per le erogazioni liberali in denaro, è consentita a condizione che il
versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
.

Tradotto: bonifico, bollettino postale, carta di debito o di credito, assegno bancario o
circolare. Non contanti.

Quindi i venti euro lasciati nella cassetta al banchetto, o il biglietto da cinquanta
consegnato in sede al tesoriere, non danno diritto ad alcuna detrazione — e nessuna ricevuta
che scriviate glielo può dare. È il motivo per cui conviene dirlo prima: a chi vi
annuncia una donazione importante, la cosa più utile è chiedere un bonifico.

Se organizzate banchetti e raccolte in piazza, tenete presente che siete in un terreno
diverso: quelle sono raccolte pubbliche di fondi occasionali, che hanno un loro regime e un
loro documento — ne abbiamo scritto in
Il rendiconto della raccolta fondi occasionale.
Chi lascia cinque euro e porta via una fetta di torta non sta facendo un'erogazione liberale
detraibile, e non ha senso rilasciargli una ricevuta che lo lasci credere.

Cosa mettere nella ricevuta, riga per riga

Detto che nessuna norma impone un modello, una ricevuta fatta bene contiene queste cose —
e le contiene perché servono a chi la riceve, non perché qualcuno le pretenda:

Cosa Perché ci va
Denominazione, sede, codice fiscale dell'associazione Identifica chi ha ricevuto; il codice fiscale è quello che il donatore userà se gli chiedono conto
Estremi di iscrizione al RUNTS (sezione e numero) È la prova che siete un ETS, cioè la condizione da cui dipende tutto il resto
Nome, cognome, codice fiscale del donatore Senza questo la ricevuta non è riferibile a nessuno
Importo in cifre e in lettere Riduce le contestazioni sulle cifre corrette a penna
Data dell'erogazione Determina il periodo d'imposta in cui il beneficio si usa
Mezzo di pagamento, con gli estremi «Bonifico del 14/03/2026, CRO 0000…» — è la parte che vale davvero
La parola «erogazione liberale» Qualifica la somma: non è un corrispettivo, non è una quota associativa
Destinazione all'attività statutaria Richiama la condizione dell'art. 83, comma 3
Firma di chi ha la rappresentanza Chiude il documento
Dicitura di esenzione dal bollo Vedi sotto

Su quest'ultimo punto: l'art. 82, comma 5 del Codice prevede che atti, documenti,
certificazioni, dichiarazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico posto in essere
o richiesto dagli enti del Terzo settore sia esente dall'imposta di bollo. È per questo
che sulle ricevute degli ETS si trova la formula «Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017»: non è un vezzo, è ciò che spiega l'assenza della
marca da due euro a chi guarda il documento anni dopo.

Una nota di metodo: numerate le ricevute progressivamente per anno e tenetene copia. Il
registro delle donazioni non è un libro sociale obbligatorio, ma se le somme passano dalla
vostra prima nota con accanto il numero della
ricevuta, ritrovarne una di due anni prima diventa una ricerca da trenta secondi.

Le donazioni in natura: qui la ricevuta non basta

Se qualcuno vi regala un computer, un furgone, o mille pasti per la mensa, siamo nelle
erogazioni liberali in natura, e le regole sono più fitte. Le ha fissate il D.M. 28
novembre 2019
, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020.

Il criterio generale (art. 3, comma 1) è il valore normale del bene ai sensi dell'art. 9
del TUIR: il prezzo praticato per beni analoghi nel tempo e nel luogo considerati, ricavato
da listini, tariffe, mercuriali o altri elementi oggettivi. Per i beni strumentali conta
invece il residuo valore fiscale all'atto del trasferimento (comma 2); per i beni
merce
— quelli dell'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR — si prende il minore fra
il valore normale e quello che risulta applicando l'art. 92 del TUIR (comma 3).

Il comma 4 aggiunge la perizia giurata, ed è qui che molte guide semplificano di troppo:
serve fuori dalle ipotesi dei commi 2 e 3 — quindi non per i beni strumentali né per i
beni merce — quando il valore della singola cessione supera i 30.000 euro, oppure quando
per la natura dei beni non è possibile ricavarne il valore con criteri oggettivi. La perizia
deve recare data non anteriore a novanta giorni rispetto al trasferimento del bene, ed è
il donatore a doversela procurare e a consegnarvene copia.

Dal vostro lato l'adempimento è diverso da una ricevuta. L'art. 4 del decreto chiede un
atto scritto che contenga due dichiarazioni: quella del donatore, con la descrizione
analitica dei beni e i relativi valori, e la vostra, con l'impegno a utilizzare
direttamente quei beni
per l'attività statutaria e le finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale. Non è la stessa cosa di firmare una ricevuta per un bonifico: è un
documento che si costruisce insieme a chi dona, prima che il bene arrivi.

Le tre cose che una ricevuta non deve mai dire

  1. Non deve promettere un risultato fiscale. «La presente dà diritto alla detrazione del
    35%» non va scritto: dipende dalla posizione del donatore, dal mezzo di pagamento, dal
    tetto già usato nell'anno. Voi certificate un fatto — abbiamo ricevuto questa somma, in
    questo modo, in questa data.
  2. Non deve confondere donazione e quota associativa. Sono due cose diverse, con regimi
    diversi: della quota abbiamo scritto in
    La quota associativa. Chi versa la quota e in
    più dona fa due movimenti, e servono due documenti.
  3. Non deve chiamare «donazione» un corrispettivo. Se in cambio c'è un bene o un servizio
    — una cena, un gadget, un posto a un evento — non è una liberalità per la parte
    corrispondente al valore ricevuto.

Dove le letture divergono

Su un punto vale la pena essere onesti, perché la norma non è simmetrica e le
interpretazioni non sono uniformi.

L'obbligo di pagamento tracciabile è scritto nel comma 1, quello della detrazione, ed è
riferito espressamente alle erogazioni liberali in denaro. Il comma 2, quello della
deduzione, non ripete quella condizione nel proprio testo. C'è chi ne ricava che per la
deduzione la tracciabilità non sia richiesta dall'art. 83, e chi ritiene che il requisito
valga comunque, in via di sistema e di prova. La conseguenza pratica, però, è la stessa in
entrambe le letture: una donazione tracciata è documentata, una in contanti no, e nel
dubbio l'onere ricade su chi deve dimostrare l'erogazione. Se qualcuno vi chiede come
comportarvi, la risposta prudente e difendibile è tracciare sempre.

Va segnalata poi una modifica che circola ancora male. Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73,
convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, ha riscritto i commi 1, 2 e
3 dell'art. 83 e ha abrogato il comma 6. Testi, modelli e vademecum più vecchi di quella
data riportano una numerazione e un perimetro dei destinatari che non tornano più con la
norma di oggi: se state ricopiando una formula da un documento del 2019 o del 2021, quella è
la prima cosa da controllare.

Un'ultima precisazione, che evita un equivoco frequente: il 5 per mille non è una
donazione
. È una destinazione di una quota d'imposta, ha un percorso suo e un rendiconto
suo, di cui abbiamo scritto in
Il rendiconto del 5 per mille. Chi vi ha destinato il 5
per mille non aspetta una ricevuta da voi, e non deve riceverla.

In pratica

La ricevuta è l'ultimo anello. Quello che la rende utile è ciò che avete fatto prima: aver
chiesto un pagamento tracciabile, aver registrato il movimento con il suo mezzo di pagamento,
aver tenuto separate le quote dalle donazioni e le donazioni dai corrispettivi. Se ogni
entrata porta con sé data, causale e strumento di pagamento, la ricevuta chiesta a marzo
dell'anno dopo è un'operazione di due minuti.

Nel modulo Contabilità di SempliCo le entrate si registrano con
il mezzo di pagamento e la causale già distinti, così le donazioni restano separate dalle
quote associative e dalle raccolte fondi.

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.

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