Ricevere donazioni di cibo in eccedenza: cosa prevede la Legge Gadda per la vostra associazione

Redazione SempliCo 9 min di lettura

Se la vostra associazione raccoglie o ridistribuisce cibo in eccedenza — dai supermercati, dai panifici, dalle mense — la legge 166/2016 (la cosiddetta Legge Gadda) vi riconosce un ruolo preciso, con diritti e obblighi che non coincidono con quelli di un normale destinatario di una donazione. Qui trovate chi può cedervi che cosa, che cosa dovete garantire una volta ricevuto il cibo, e le semplificazioni fiscali pensate apposta perché a chi dona convenga farlo attraverso di voi.

Ricevere donazioni di cibo in eccedenza: cosa prevede la Legge Gadda per la vostra associazione

Perché questa legge riguarda anche la vostra associazione

Un supermercato che vi propone il pane invenduto di fine giornata, un panificio che vi chiama ogni sabato, una mensa scolastica convenzionata che vi offre i pasti non serviti: se la vostra associazione fa qualcosa di simile, non state semplicemente "ritirando roba gratis". State operando dentro una legge scritta apposta per questo, la legge 19 agosto 2016, n. 166, nota come Legge Gadda o legge antisprechi.

La legge non vi obbliga a fare nulla. Ma se la vostra associazione decide di ricevere e ridistribuire cibo in eccedenza a fini di solidarietà sociale, vi assegna un ruolo giuridico preciso — quello di "soggetto donatario" — che porta con sé alcuni obblighi verso chi vi dona il cibo e verso chi lo riceve da voi, e in cambio semplifica notevolmente gli adempimenti che altrimenti bloccherebbero chi vorrebbe donarvelo.

Chi può donarvi che cosa: le definizioni che contano

L'articolo 2 della legge definisce con precisione i soggetti e gli oggetti coinvolti, e conviene partire da lì perché il linguaggio comune ("eccedenze", "scarti", "invenduto") non coincide sempre con quello della norma.

Gli "operatori del settore alimentare" sono tutti i soggetti, pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, che intervengono in una fase della filiera alimentare: produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione o somministrazione. Rientrano quindi non solo la grande distribuzione, ma anche il panificio di quartiere, l'agriturismo, la mensa aziendale o scolastica, il ristorante.

Le "eccedenze alimentari" sono i prodotti che restano invenduti o non somministrati per carenza di domanda, che vengono ritirati dalla vendita perché non conformi ai requisiti aziendali, che sono residui di attività promozionali, prossimi alla data di scadenza o al termine minimo di conservazione, o non idonei alla vendita per un imballaggio secondario danneggiato che non ne compromette la conservazione. Il punto centrale è che restano requisiti di igiene e sicurezza del prodotto: un'eccedenza non è un rifiuto travestito da donazione.

I "soggetti donatari" — la categoria in cui rientra la vostra associazione — sono gli enti pubblici e gli enti privati costituiti senza scopo di lucro per finalità civiche e solidaristiche, che promuovono attività di interesse generale anche attraverso la produzione o lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. È una definizione scritta nel 2016, prima del Codice del Terzo settore, ma che coincide nella sostanza con le attività di interesse generale che oggi definiscono un ente del Terzo settore: un'associazione di volontariato o di promozione sociale iscritta al RUNTS rientra in questa categoria senza bisogno di ulteriori qualifiche.

L'obbligo che avete voi: destinare il cibo, prima di tutto, a chi ne ha bisogno

L'articolo 3, comma 2, della legge non lascia margini di interpretazione: i soggetti donatari hanno l'obbligo di destinare, gratuitamente, le eccedenze alimentari idonee al consumo umano prioritariamente alla donazione a favore di persone indigenti. "Prioritariamente" non significa "esclusivamente" — l'associazione può usare parte del cibo per le proprie attività istituzionali, per esempio una mensa sociale o un doposcuola con merenda — ma il fine dichiarato e prevalente resta quello di raggiungere chi è in stato di bisogno.

Le eccedenze non idonee al consumo umano hanno una destinazione diversa e altrettanto legittima: l'alimentazione animale, oppure l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità con metodo aerobico. È un dettaglio da tenere presente se la vostra associazione riceve, insieme al cibo buono, anche prodotti che l'operatore alimentare vi segnala come non più adatti al consumo umano: non sono rifiuti da smaltire a vostre spese, ma beni che la legge vi consente comunque di valorizzare.

Un punto che la legge chiarisce esplicitamente, all'articolo 4: potete ricevere alimenti anche oltre il termine minimo di conservazione (quello che leggete come "da consumarsi preferibilmente entro"), a condizione che l'imballaggio primario sia integro e le condizioni di conservazione idonee. È diverso dalla data di scadenza vera e propria, riservata agli alimenti più deperibili dal punto di vista microbiologico: oltre quella, il prodotto non può più essere ceduto né consumato. La distinzione fra le due diciture, che nel linguaggio comune si confondono, è proprio ciò su cui la legge costruisce il perimetro di ciò che potete legittimamente ricevere.

La sicurezza alimentare non sparisce perché il cibo è donato

È l'equivoco più diffuso, e vale la pena essere netti: ricevere cibo gratuitamente non vi esonera dalle regole igienico-sanitarie, vi cambia solo il regime applicabile.

L'articolo 5 della legge stabilisce che l'operatore alimentare che dona resta responsabile dei requisiti igienico-sanitari del prodotto solo fino al momento della cessione. Da lì in avanti, la responsabilità di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo passa a voi. Una norma precedente, l'articolo 1 della legge 155/2003 come modificato dalla stessa Legge Gadda, vi equipara — nei limiti del servizio che prestate — a un consumatore finale su questi obblighi: un regime più semplice di quello di un'attività commerciale, ma non un'esenzione totale.

Su un punto conviene essere prudenti: la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 236, L. 147/2013, modificata anch'essa dalla Legge Gadda) impone alle associazioni che distribuiscono gratuitamente alimenti agli indigenti di garantire la conservazione anche mediante un sistema di autocontrollo, eventualmente basato sui manuali nazionali di corretta prassi validati dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) 852/2004. Se la distribuzione è regolare e non occasionale, conviene quindi dotarsi comunque di procedure scritte minime — temperature, tracciabilità di ciò che arriva e riparte, controllo delle confezioni — anche se il livello richiesto a un ente non profit non è quello di un'impresa alimentare.

Il vantaggio fiscale per chi vi dona: perché la legge lo rende conveniente

La parte della legge che più raramente arriva a chi riceve, ma che è decisiva per convincere chi dona, riguarda il trattamento fiscale della cessione. Prima del 2016, un'impresa che regalava merce doveva superare la cosiddetta "presunzione di cessione" del D.P.R. 441/1997 — la regola per cui, senza prove adeguate, il fisco presume che un bene uscito dal magazzino sia stato venduto in nero. Per farlo, doveva inviare una comunicazione scritta all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza almeno cinque giorni prima di ogni singola cessione: un adempimento che, di fatto, scoraggiava le donazioni estemporanee.

L'articolo 16 della Legge Gadda, oggi nel testo aggiornato dal decreto-legge 34/2020, ha semplificato questo meccanismo in tre modi:

  1. Nessuna comunicazione preventiva. La presunzione di cessione non si applica più alle eccedenze alimentari donate a soggetti come la vostra associazione, a condizione che per ogni cessione sia emesso un documento di trasporto (o un documento equivalente) e che il donatore trasmetta, per via telematica, una comunicazione riepilogativa mensile — entro il giorno 5 del mese successivo — invece della vecchia comunicazione preventiva.
  2. Nessun obbligo di comunicazione per le cessioni più piccole e per il cibo deperibile. Il donatore è esonerato dalla comunicazione mensile per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, e per ogni singola cessione di valore non superiore a 15.000 euro. È la soglia oggi in vigore: le guide che citano ancora l'obbligo di comunicazione scritta preventiva o la soglia dei 5.164,57 euro del vecchio D.P.R. 441/1997 descrivono un regime superato dal 2016.
  3. Nessun ricavo imponibile e nessuna Iva. Ai fini delle imposte sui redditi, i beni ceduti gratuitamente secondo queste regole non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa: per chi dona, quindi, non genera un ricavo tassabile, mentre i costi sostenuti per produrli restano deducibili. Ai fini Iva, la cessione è equiparata a una distruzione del prodotto e non sconta l'imposta.

Non dovete applicare voi queste regole — sono adempimenti a carico di chi dona — ma conviene conoscerle: sono l'argomento più concreto per convincere un esercizio commerciale del vostro territorio a donare a voi invece di gettare l'invenduto.

I documenti che dovete conservare, anche se non pagate nulla

La semplificazione della Legge Gadda non significa assenza di carta. L'articolo 16, comma 3, lettera c) — e la norma gemella dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 460/1997, come modificato — vi impone di rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre, una dichiarazione trimestrale che riporti gli estremi dei documenti di trasporto ricevuti e attesti il vostro impegno a utilizzare i beni in conformità alle vostre finalità istituzionali. Se un controllo accerta un utilizzo diverso da quello dichiarato, le operazioni ricevute vengono considerate — ai fini fiscali — come effettuate nell'esercizio di un'attività commerciale: una conseguenza che ricade sul donatore, ma che nasce da una dichiarazione firmata da voi.

In pratica, per ogni operatore da cui ricevete cibo con regolarità, tenete una cartellina con: il documento di trasporto (o l'annotazione equivalente) di ogni consegna, e la dichiarazione trimestrale predisposta e firmata in tempo. È un adempimento leggero, ma dimenticarlo espone chi vi dona a un rischio fiscale che, alla lunga, può far smettere una collaborazione che stava funzionando.

La riduzione della TARI: una leva che dipende dal vostro Comune

L'articolo 17 della legge apre ai Comuni — non li obbliga — la possibilità di applicare, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono alimenti e li cedono gratuitamente per fini di solidarietà o per l'alimentazione animale, una riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità certificata dei beni ceduti. Riguarda direttamente chi dona, non la vostra associazione, ma è un argomento utile da portare in giunta se il vostro Comune non l'ha ancora recepito nel regolamento TARI: alcuni Comuni italiani — fra questi Roma, Bologna e Varese — l'hanno già fatto, ma non è una regola uniforme sul territorio nazionale.

Che cosa resta fuori da questo articolo

La Legge Gadda copre anche la donazione di farmaci e di altri prodotti (igiene della persona, tessili, libri, elettrodomestici, individuati con decreti del Ministero dell'Economia) con regole di dettaglio proprie che qui non trattiamo: il principio di fondo — documento di trasporto, dichiarazione trimestrale, nessun ricavo imponibile per chi dona — è lo stesso, ma le condizioni di conservazione cambiano caso per caso.

In pratica: come organizzarvi

Tre accorgimenti concreti, prima di avviare o formalizzare un rapporto di questo tipo:

  • Individuate chi firma la dichiarazione trimestrale e mettete una scadenza fissa in calendario: è il documento che tiene in piedi, dal punto di vista fiscale, tutta la collaborazione con chi vi dona.
  • Registrate ogni consegna — anche solo su un foglio, con data, provenienza e quantità — come base della dichiarazione trimestrale e di un'eventuale rendicontazione interna. Chi già tiene il registro di carico e scarico dei materiali per il magazzino può applicare lo stesso principio al cibo in arrivo, tenendolo distinto dalle scorte acquistate.
  • Mettete per iscritto chi garantisce che cosa: chi trasporta, a quale temperatura si conserva, entro quanti giorni va ridistribuito. Non è richiesto in questa forma dalla legge, ma vi permette di rispondere con chiarezza se un donatore, o un controllo, vi chiede come gestite la fase successiva alla consegna.

Se la vostra associazione gestisce già la distribuzione di beni raccolti — dalle raccolte alimentari agli eventi con distribuzione di pasti trattati nell'articolo su come organizzare una sagra — questi accorgimenti si aggiungono a una prassi che probabilmente avete già in parte, senza chiamarla con questo nome.

Questo articolo riporta il contenuto delle norme citate fra le fonti e non sostituisce una consulenza professionale: per i casi dubbi — in particolare sul regime dei prodotti diversi dal cibo, e sui regolamenti comunali sulla TARI — la verifica va fatta sul vostro caso concreto e sul regolamento del vostro Comune.

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.

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