Il conto corrente dell'associazione: a chi si intesta, chi firma, quanto contante potete usare

Redazione SempliCo 9 min di lettura

Nessuna norma vi obbliga ad aprire un conto corrente, ma senza non incassate il 5 per mille sopra i mille euro e chi vi dona non detrae nulla. Qui trovate a chi si intesta il conto, chi può firmare e qual è davvero il limite al contante nel 2026.

Il conto corrente dell'associazione: a chi si intesta, chi firma, quanto contante potete usare

Nessuna legge vi obbliga ad aprirlo. Cinque cose però lo pretendono

Non esiste una norma che dica «l'associazione deve avere un conto corrente». Un'associazione non riconosciuta nasce con un atto costitutivo, uno statuto e un codice fiscale, e sulla carta potrebbe vivere di sola cassa.

Nella pratica non funziona così, e non per abitudine: sono adempimenti diversi fra loro a pretendere un conto intestato all'ente.

  1. Il 5 per mille. Per incassarlo dovete comunicare l'IBAN di un conto corrente intestato all'ente. Chi non ne ha uno può indicare la Tesoreria provinciale dello Stato, ma solo per importi fino a 1.000 euro: sopra quella cifra, senza conto intestato il contributo non vi arriva. E sotto i 100 euro non viene comunque erogato (D.P.C.M. 23 luglio 2020, art. 11 comma 1). Su cosa fare dopo l'incasso trovate il rendiconto del 5 per mille.
  2. Le donazioni che il donatore vuole detrarre. L'art. 83 comma 1 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ammette la detrazione del 30% — 35% se siete una ODV — solo se il versamento è eseguito «tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». Non c'è una soglia: cinquanta euro in contanti al banchetto non sono detraibili, e nessuna ricevuta li rende tali. Ne abbiamo scritto in cosa deve contenere la ricevuta di una donazione.
  3. I contributi pubblici e le convenzioni. Nessun ufficio ragioneria comunale liquida un contributo in contanti: il pagamento esce con bonifico verso un IBAN intestato al beneficiario. Non è una regola del Codice, è il modo in cui la pubblica amministrazione paga.
  4. Le scritture contabili. L'art. 87 comma 1 lettera a) CTS chiede scritture «cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere», a pena di decadenza dai benefici fiscali. Un estratto conto è la prova più semplice che quelle operazioni siano avvenute davvero.
  5. Il limite al contante, di cui parliamo più avanti: sopra una certa cifra il contante non è un'alternativa, è un illecito.

A chi si intesta: il conto del presidente non è il conto dell'associazione

È l'errore più diffuso nelle associazioni piccole, e nasce da una convinzione sbagliata: che senza personalità giuridica non si possa aprire un conto. Si può. Un'associazione non riconosciuta ha un codice fiscale proprio e le banche aprono conti a suo nome, chiedendo atto costitutivo, statuto, codice fiscale e il verbale che nomina chi rappresenta l'ente.

Tenere i soldi sociali sul conto personale del presidente crea due problemi, e nessuno dei due è formale.

Il primo è patrimoniale. L'art. 8 comma 1 CTS dice che il patrimonio dell'ente «comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate» va usato per l'attività statutaria. Se quel denaro sta su un conto personale, è confuso con il patrimonio di una persona fisica: risponde dei debiti di quella persona, entra nella sua successione, si blocca se il conto viene pignorato. Non serve la malafede di nessuno perché il danno si produca.

Il secondo è la responsabilità. Per le associazioni non riconosciute l'art. 38 del codice civile stabilisce che dei debiti assunti in nome dell'ente rispondono, «anche personalmente e solidalmente», le persone che hanno agito. Un conto intestato al presidente non aggrava di per sé quella regola, ma rende molto più difficile dimostrare dove finisce il patrimonio dell'associazione e dove comincia il suo — cioè esattamente ciò che serve dimostrare quando qualcuno chiede conto di una spesa.

Chi può firmare, e perché va messo a verbale

Il conto è intestato all'ente, ma a operare sono persone. Chi può disporre pagamenti si stabilisce in due passaggi:

  • lo statuto dice chi ha la rappresentanza legale, di norma il presidente;
  • una delibera del consiglio direttivo apre il conto, individua i delegati a operare ed eventuali limiti (per esempio: firma singola fino a un importo, firma congiunta oltre).

Quella delibera va messa a verbale e portata in banca. Tre accortezze che fanno risparmiare imbarazzi:

  • revocate le deleghe quando il mandato scade. Un tesoriere non più in carica che resta abilitato all'home banking è un'anomalia che salta all'occhio di chiunque legga il conto, revisori compresi.
  • una firma congiunta sopra una soglia non è diffidenza verso nessuno: è la ragione per cui, se qualcosa va storto, nessuno dei due si trova solo a doversi spiegare.
  • carta e home banking sono deleghe anche loro. Vanno deliberate come le altre, non consegnate «perché è più comodo».

Il limite al contante è 5.000 euro, anche se l'articolo di legge ne dice 3.000

Qui circola parecchia confusione, e la ragione è che il testo dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 è rimasto indietro rispetto alla soglia effettiva. Il comma 1 vieta il trasferimento di contante «tra soggetti diversi» pari o superiore a 3.000 euro. Ma il comma 3-bis dello stesso articolo dispone che, «a decorrere dal 1° gennaio 2023», quel divieto è riferito alla cifra di 5.000 euro. Vale il comma 3-bis: la soglia oggi è 5.000 euro, e chi cita 3.000 — o peggio i 1.000 euro in vigore fino a giugno 2020 — sta leggendo mezzo articolo.

Tre cose che il divieto porta con sé:

  • riguarda ogni trasferimento «a qualsiasi titolo»: un rimborso, un compenso, il pagamento di un fornitore, una donazione ricevuta. Non solo le compravendite.
  • il frazionamento artificioso non salva nessuno. Il comma 1 vieta espressamente anche l'operazione spezzata in più pagamenti sotto soglia quando appaiono frazionati ad arte. Cinque rate da mille euro per un unico impianto audio da cinquemila sono una violazione, non cinque operazioni lecite.
  • la sanzione parte da 1.000 euro, non da 3.000. L'art. 63 comma 1 prevede da 3.000 a 50.000 euro, ma il comma 1-ter abbassa il minimo edittale a 1.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022. Anche questa è una cifra che molte guide riportano vecchia.

Un dettaglio che vale la pena conoscere: l'art. 51 obbliga i «soggetti obbligati» — banche, professionisti, commercialisti — a riferire l'infrazione al Ministero dell'economia entro trenta giorni. Chi tiene la vostra contabilità non ha la facoltà di far finta di niente: ha un obbligo.

Le soglie che vi riguardano davvero sono molto più basse

Concentrarsi sui 5.000 euro è fuorviante, perché un'associazione media non muove quasi mai cifre simili in contanti. Le soglie che mordono sono altre e stanno molto più in basso:

Cosa Soglia Effetto se non tracciate
Donazione che il donatore vuole detrarre nessuna: qualsiasi importo Niente detrazione, art. 83 c. 1 CTS
Pagamento del 5 per mille senza conto intestato 1.000 euro Il contributo non vi viene erogato
Trasferimento di contante fra soggetti diversi 5.000 euro Sanzione da 1.000 a 50.000 euro

Vale la stessa logica per i rimborsi ai volontari: la norma non impone il bonifico, ma un rimborso pagato in contanti senza giustificativo è indistinguibile da un compenso mascherato, che è la cosa che l'art. 8 comma 2 CTS vieta come distribuzione indiretta di utili.

Cosa è cambiato il 1° gennaio 2026, e dove le interpretazioni divergono

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Titolo X del Codice del Terzo settore, cioè il regime fiscale degli ETS. Fra le conseguenze c'è l'art. 89 comma 1 lettera c): agli enti del Terzo settore di cui all'art. 79 comma 1 non si applica più la legge 398/1991.

Perché conta qui. La regola di tracciabilità più stringente che il mondo associativo conosce non sta nel Codice: sta nell'art. 25 comma 5 della L. 133/1999, che impone di eseguire pagamenti e versamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro tramite conti correnti bancari o postali intestati all'ente, a pena di decadenza dai benefici della 398. L'Agenzia delle Entrate ne aveva esteso l'applicazione anche ad associazioni senza fini di lucro e pro loco, in quanto destinatarie di quel regime.

Qui le letture divergono, ed è giusto dirlo apertamente. Se siete un ETS iscritto al RUNTS e dal 2026 la 398 non vi si applica più, la soglia di 1.000 euro non vi raggiunge più per quella via: la sanzione tipica, cioè la decadenza dai benefici della 398, non ha più un oggetto. C'è però chi sostiene che l'obbligo, essendo scritto in una norma autonoma, sopravviva alla perdita del regime. Finché non arriva un chiarimento espresso, la posizione prudente è semplice e costa poco: tenete tracciato tutto ciò che supera i 1.000 euro, in entrata e in uscita. Se invece siete una ASD o una pro loco che resta sulla 398 e fuori dal RUNTS, la regola dei 1.000 euro vi si applica senza dubbi.

La cassa contanti non è vietata: va solo tenuta

Nessuna delle regole viste finora impedisce a un'associazione di incassare dieci euro di tesseramento al banchetto. Quello che serve è che i contanti abbiano un percorso visibile:

  • un fondo cassa dichiarato, con un responsabile e un importo massimo deciso dal direttivo;
  • una registrazione in prima nota il giorno stesso, non a fine mese a memoria (ne parliamo in la prima nota è obbligatoria?);
  • versamenti periodici in banca, così che il saldo di cassa resti basso e l'estratto conto racconti l'attività;
  • una riconciliazione a fine mese fra saldo di cassa fisico, prima nota ed estratto conto.

È il punto in cui un gestionale con la contabilità collegata alla cassa fa risparmiare più tempo di quanto sembri: non perché registri al posto vostro, ma perché la differenza fra cassa e banca salta fuori a fine mese invece che a fine anno.

Dovete accettare il bancomat?

L'art. 15 comma 4 del D.L. 179/2012 obbliga «i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali» ad accettare pagamenti con carta di debito e di credito, salvo oggettiva impossibilità tecnica. Dal 30 giugno 2022 la mancata accettazione è sanzionata dal comma 4-bis.

Un'associazione che svolge solo attività istituzionale verso i propri associati non sta vendendo prodotti o servizi al pubblico. Ma se aprite un banchetto, gestite un bar sociale, vendete biglietti o incassate corrispettivi specifici, quell'attività ha natura commerciale e l'obbligo si applica. La differenza non la fa la vostra forma giuridica: la fa cosa state facendo in quel momento.

Gli errori che ricorrono più spesso

  • Conto intestato al presidente «tanto è la stessa cosa». Non lo è, e chi ci rimette è il presidente.
  • Deleghe mai revocate a chi è uscito dal direttivo due mandati fa.
  • Prelievi in contanti senza causale, che a distanza di mesi nessuno sa più ricostruire.
  • Donazioni importanti incassate in contanti, con il donatore che a marzo scopre di non poter detrarre nulla.
  • Il 5 per mille comunicato con un IBAN sbagliato o non intestato all'ente, e l'anno che passa senza incasso.

Nessuna di queste cose è drammatica presa da sola. Diventano un problema tutte insieme, di solito nel momento peggiore: quando qualcuno — un revisore, un ufficio comunale, un socio — chiede di vedere i conti e la risposta non c'è.

Fonti

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