Il Centro di Servizio per il Volontariato: che cos'è, cosa fa e come contattarlo
I Centri di Servizio per il Volontariato assistono le associazioni con formazione, consulenza e spazi, senza chiedere una parcella. Qui trovate cosa fanno davvero, chi può bussare alla loro porta e come contattare il CSV della vostra zona.
Che cos'è, esattamente, un CSV
Un Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) non è un ufficio pubblico e non è un'associazione come le altre: è un ente del Terzo settore accreditato apposta per assistere gli altri enti del Terzo settore, con un compito scritto nella legge, non lasciato alla buona volontà di chi lo gestisce.
Lo prevede l'art. 61 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017): possono diventare CSV solo associazioni riconosciute, costituite da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, il cui statuto rispetti una serie di paletti pensati per tenerli imparziali e aperti a tutti. Tra questi: l'obbligo di ammettere come associato chiunque ne faccia richiesta, il divieto che pochi soci ne prendano il controllo, e l'attribuzione della maggioranza dei voti in assemblea alle organizzazioni di volontariato.
L'accreditamento non lo decide il CSV stesso, ma l'Organismo Nazionale di Controllo (ONC), una fondazione di diritto privato istituita con decreto del Ministero del Lavoro (art. 64), che stabilisce anche quanti CSV possono operare in ciascuna regione, garantendo almeno un CSV per regione e evitando sovrapposizioni sullo stesso territorio (art. 61, comma 2). Il controllo sul campo è affidato a 14 Organismi Territoriali di Controllo (OTC), articolati per regione o per gruppi di regioni (art. 65). Oggi in Italia risultano accreditati 49 CSV, secondo l'elenco ufficiale tenuto dalla Fondazione ONC.
A chi si rivolge: non solo alle organizzazioni di volontariato
Il nome trae in inganno: nonostante si chiamino "Centri di Servizio per il Volontariato", i loro servizi non sono riservati alle sole organizzazioni di volontariato (ODV). L'art. 63, comma 1 del Codice parla di supporto "per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore", con un riguardo particolare — non esclusivo — per le ODV. Nella pratica, un CSV può assistere qualunque ente del Terzo settore che si avvalga di volontari: un'associazione di promozione sociale (APS), una qualunque altra realtà iscritta al RUNTS, e persino un gruppo informale che sta ancora valutando se costituirsi.
C'è un altro punto che vale la pena leggere per intero, perché è scritto nero su bianco nella norma: i servizi vanno erogati "senza distinzione tra enti associati ed enti non associati" (art. 63, comma 1). In altre parole, non dovete essere soci del CSV per bussare alla sua porta: potete chiedere aiuto anche se non vi siete mai iscritti a nulla.
Cosa può fare concretamente per la vostra associazione
L'art. 63, comma 2 elenca sei famiglie di servizi che un CSV può organizzare. Non tutti i CSV le offrono tutte allo stesso livello — dipende dalle risorse e dalle scelte di ciascuno — ma è da qui che partire per capire cosa chiedere:
- Promozione e animazione territoriale: dare visibilità al volontariato locale, avvicinare i cittadini interessati alle associazioni che cercano volontari, lavorare con scuole e università.
- Formazione: percorsi per i volontari, sia per chi comincia sia per chi vuole acquisire competenze organizzative e progettuali.
- Consulenza e assistenza qualificata: il punto che interessa di più a chi gestisce un'associazione. Riguarda gli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, della progettazione, della rendicontazione economico-sociale e della ricerca fondi.
- Informazione e comunicazione: supporto per far conoscere le iniziative dell'associazione e per fare rete con altri enti del territorio.
- Ricerca e documentazione: banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato, anche a livello nazionale e internazionale.
- Supporto tecnico-logistico: la messa a disposizione temporanea di spazi per riunioni, strumenti e attrezzature — utile, per esempio, per un'assemblea che non trova posto nella propria sede.
Vale la pena sottolineare la consulenza giuridico-fiscale: molte associazioni pagano un commercialista o un consulente del lavoro per domande che un CSV può chiarire gratuitamente in prima battuta, salvo poi rimandare al professionista per gli aspetti che richiedono una responsabilità professionale specifica.
I servizi sono gratuiti?
Il Codice non usa mai testualmente la parola "gratuito" riferita ai servizi ai volontari. Quello che stabilisce con precisione è come i CSV si finanziano: attraverso il Fondo Unico Nazionale (FUN), alimentato ogni anno dalle fondazioni di origine bancaria con una quota non inferiore a un quindicesimo del loro avanzo di esercizio (art. 62, commi 1 e 3), non da corrispettivi versati dalle associazioni che ne usano i servizi. Ai CSV, peraltro, è vietato erogare direttamente in denaro le risorse del FUN agli enti che assistono (art. 61, comma 1, lett. b): il sostegno arriva sotto forma di servizi organizzati, non di contributi in contanti.
È questo meccanismo — un finanziamento pubblico-privato a monte, non un pagamento a valle da parte di chi riceve il servizio — che nella pratica si traduce in servizi senza costo per le associazioni, come confermano i portali di settore e gli stessi siti dei CSV territoriali. Detto questo, ogni CSV è obbligato ad adottare una carta dei servizi che renda trasparenti "le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari" (art. 63, comma 3, lett. f): è lì, sul sito del CSV della vostra zona, che va verificata l'eventuale esistenza di condizioni particolari per una prestazione specifica, prima di darla per scontata come gratuita.
Come trovare e contattare il CSV della vostra zona
Il primo criterio è la territorialità: l'art. 63, comma 3, lett. c) impone ai CSV di rivolgersi "prevalentemente" agli enti con sede legale e operatività principale nel territorio di riferimento. In pratica, dovete rivolgervi al CSV della vostra regione (o della vostra provincia, dove il CSV è organizzato su base sub-regionale, come in Lombardia o in Calabria).
Per orientarvi rapidamente, abbiamo raccolto in un'unica pagina l'elenco completo dei 49 CSV italiani, con indirizzo, sito, email e telefono di ciascuno, oltre alle confederazioni regionali dove esistono. È lo stesso elenco tenuto dalla Fondazione ONC, riorganizzato per essere consultato in un minuto. In generale, prendere contatto è semplice: una email o una telefonata alla sede del CSV competente, spiegando che siete un'associazione (anche non ancora costituita) e cosa vi serve, è già sufficiente per essere indirizzati al servizio giusto.
Vale la pena ricordare che il registro dei volontari, i rimborsi spese e l'assicurazione obbligatoria — argomenti su cui i CSV danno spesso una prima consulenza — sono anche i temi su cui trovate le nostre guide più lette: il registro dei volontari, i rimborsi spese ai volontari e l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 18.
Se qualcosa non funziona: a chi rivolgersi
Non è compito di questo articolo giudicare il singolo CSV — ognuno lavora con le risorse e l'organizzazione che ha — ma è utile sapere che esiste una procedura per segnalare un'irregolarità. Se un CSV non rispetta i requisiti o i principi dell'accreditamento, l'Organismo Territoriale di Controllo lo invita prima a sanare la situazione; se l'irregolarità non viene sanata, la questione passa all'ONC, che — sentito il CSV — può arrivare fino alla diffida formale, alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento (art. 66, commi 1 e 2). Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso al giudice amministrativo (art. 66, comma 3). È una tutela pensata soprattutto per casi gravi di malfunzionamento, non per un servizio che semplicemente non riesce a rispondere in giornata: prima di ogni segnalazione formale, il canale più utile resta comunque un confronto diretto con il CSV.
Un'associazione che tiene ordinati i propri dati — soci, volontari, quote, prima nota — arriva alla consulenza del CSV con le domande giuste e con i documenti già pronti da mostrare: è uno dei motivi per cui un gestionale come SempliCo e il CSV del territorio, più che alternativi, finiscono per essere complementari.
Fonti
- D.Lgs. 117/2017, art. 61 - Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
- D.Lgs. 117/2017, art. 62 - Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato
- D.Lgs. 117/2017, art. 63 - Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
- D.Lgs. 117/2017, art. 64 - Organismo nazionale di controllo
- D.Lgs. 117/2017, art. 66 - Sanzioni e ricorsi
- Fondazione ONC - Elenco nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.
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