Bollo, registro e altre imposte indirette: cosa non paga un'associazione iscritta al RUNTS
Ricevute, istanze, atti costitutivi, acquisto di una sede, sagre: l'articolo 82 del Codice del Terzo settore elenca le imposte indirette che un ente iscritto al RUNTS non paga o paga in misura ridotta. Qui trovate cosa dice il testo, a quali condizioni vale e dove la lettura va fatta con prudenza.
Perché se ne parla: un articolo solo, dieci commi
Quando un'associazione si iscrive al RUNTS, di solito pensa al 5 per mille, ai contributi e ai bandi. Più di rado si chiede quali imposte smette di pagare, o paga meno. Eppure la risposta sta quasi tutta in un unico articolo del Codice del Terzo settore, il numero 82, intitolato «Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali». Ha dieci commi, e ciascuno riguarda una situazione concreta: la marca da bollo su un'istanza, l'atto di costituzione, l'acquisto di una sede, la sagra di paese.
Questa guida segue l'articolo comma per comma, con una regola: riportiamo cosa dice il testo e a chi si applica, senza trasformarlo in una consulenza fiscale. Per il vostro caso specifico, la verifica con chi tiene la contabilità resta necessaria.
A chi si applica l'articolo 82?
Il comma 1 dice che le disposizioni valgono per gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6. Il punto da non saltare è un altro: l'articolo 104 stabilisce a partire da quando e per chi.
Secondo l'articolo 104, comma 1, le norme richiamate, tra cui l'articolo 82, si applicano agli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS a decorrere dall'operatività del Registro stesso. In via transitoria, e fino all'entrata in vigore del resto del Titolo X, valevano già per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri precedenti. Il comma 2 aggiunge che le altre disposizioni fiscali del Titolo X si applicano agli enti iscritti al RUNTS dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
In pratica: l'esenzione dal bollo e le altre agevolazioni dell'articolo 82 riguardano gli enti iscritti al RUNTS. Un'associazione non iscritta, per quanto senza scopo di lucro, non può invocarle sulla base di questo articolo.
L'imposta di bollo: esenti tutti i documenti dell'ente
È la novità più usata nella vita quotidiana. Il comma 5 dispone che «gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato» posti in essere o richiesti dagli enti del comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
Cosa significa nella pratica:
- le istanze presentate dall'associazione, per esempio una richiesta di contributo o di patrocinio, non richiedono la marca da bollo;
- i documenti che l'associazione emette, come le ricevute delle quote o le attestazioni, non vanno bollati per il solo fatto di essere ricevute: l'esenzione copre ogni documento «posto in essere» dall'ente (per la numerazione e il contenuto delle ricevute rimandiamo all'articolo Ricevuta della quota associativa: numerazione ed errori);
- la formula comprende anche i documenti informatici, quindi non conta se il file è un PDF o un foglio stampato.
Una cautela: la norma parla di documenti dell'ente o richiesti dall'ente. Un documento che riguarda un terzo, per esempio il contratto di un fornitore con una sua controparte, non entra in automatico nell'esenzione. Se avete un dubbio su una singola pratica, chiedete conferma all'ufficio che ve la richiede.
L'imposta di registro: fissa, esente, o altro a seconda dell'atto
Il comma 3 distingue tre situazioni.
Atti costitutivi e modifiche dello statuto. Per gli atti costitutivi e per le modifiche statutarie, comprese fusioni, scissioni e trasformazioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie sono addirittura esenti dall'imposta di registro quando hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative: è il caso classico dell'adeguamento dello statuto alla riforma del Terzo settore (se vi serve il quadro delle regole, leggete Modifica dello statuto e RUNTS).
Organizzazioni di volontariato. L'ultima frase del comma dice che gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro. Qui la norma è più generosa che per gli altri enti: se siete una ODV, la regola è l'esenzione, e non la misura fissa.
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni. Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le pubbliche amministrazioni, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.
Quanto vale la «misura fissa» non lo scriviamo: l'importo dipende dalla disciplina generale dell'imposta di registro, e questa disciplina è in movimento. La versione del D.P.R. 131/1986 pubblicata oggi su Normattiva segnala, per esempio, che l'articolo 5 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2027 dal D.Lgs. 123/2025 (nel testo modificato dal D.L. 200/2025). Prima di ogni atto da registrare, verificate sul sito dell'Agenzia delle entrate l'importo in vigore alla data dell'atto.
L'acquisto di una sede: il comma 4
Se l'associazione compra un immobile, o acquisisce un diritto reale di godimento come l'usufrutto, il comma 4 prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa, per tutti gli enti del comma 1 comprese le imprese sociali. Le condizioni sono due:
- il bene deve essere direttamente utilizzato, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale;
- l'ente deve rendere, contestualmente alla stipula, un'apposita dichiarazione in tal senso.
Se la dichiarazione risulta mendace, o il bene non viene effettivamente usato per gli scopi, l'imposta è dovuta in misura ordinaria, con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta e con gli interessi di mora. Chi pensa a una sede di proprietà deve quindi mettere la dichiarazione nel rogito e tenere traccia dell'uso effettivo. Per chi invece usa la casa di un socio o del presidente, il tema è diverso: ne parliamo in Sede dell'associazione: comodato, affitto, casa del presidente.
Successioni, donazioni, ipotecaria e catastale: il comma 2
Il comma 2 stabilisce che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti del comma 1 che usano i beni ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Se qualcuno lascia o dona un immobile all'associazione, l'esenzione c'è, ma è legata all'uso: il bene deve servire all'attività dell'ente, non a produrre reddito per i soci.
IMU, tributi locali e IRAP: spesso dipende dal vostro comune e dalla vostra regione
Qui bisogna distinguere ciò che la legge dà da ciò che lascia decidere a enti locali.
- IMU e TASI. Il comma 6 prevede l'esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali del Terzo settore, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, alle condizioni e nei limiti delle norme richiamate dal comma stesso. L'avverbio «esclusivamente» pesa: un locale usato in parte per attività commerciali non rientra senza ulteriori verifiche.
- Altri tributi locali. Il comma 7 è facoltativo: comuni, province, città metropolitane e regioni possono deliberare riduzioni o esenzioni per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Se non l'hanno fatto, non c'è alcun diritto automatico: occorre guardare il regolamento del vostro comune.
- IRAP. Il comma 8 dà alle regioni e alle province autonome la facoltà di ridurre o esentare dall'IRAP, nel rispetto della normativa europea. Anche qui dipende dalla vostra regione.
IVAFE e tasse sulle concessioni governative
Due commi riguardano situazioni meno frequenti. Il comma 5-bis esenta dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti detenuti all'estero dagli enti del comma 1. Il comma 10 esenta gli atti e i provvedimenti relativi agli enti del comma 1 dalle tasse sulle concessioni governative del D.P.R. 641/1972.
Sagre ed eventi: l'imposta sugli intrattenimenti
Il comma 9 interessa chi organizza serate, feste, sagre. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, svolte dagli enti del comma 1 occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L'esenzione spetta però a una condizione di forma: bisogna dare comunicazione dell'attività, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del D.P.R. 640/1972. Una comunicazione per ogni evento, preventiva: farla dopo, o una sola volta per tutta la stagione, non è quanto richiede il testo. Per il quadro complessivo degli adempimenti di una sagra, vedete Organizzare una sagra: gli adempimenti; per i diritti d'autore, Musica agli eventi dell'associazione: SIAE e diritti connessi. Attenzione: l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti non dice nulla sugli altri obblighi, per esempio i diritti d'autore o le autorizzazioni.
Dove le letture divergono o la norma non risponde
Tre punti meritano prudenza.
- Il confine tra ODV e altri enti sul registro. Il testo del comma 3 distingue gli atti delle ODV (esenti) dagli altri (misura fissa), ma la nozione di «atti connessi allo svolgimento delle attività» è ampia. La norma non elenca quali siano, e in casi dubbi è bene chiedere conferma all'Agenzia delle entrate.
- La misura fissa dell'imposta di registro. Dipende da una disciplina generale in corso di riordino: non date per scontato l'importo che avete letto in una guida dell'anno scorso, nemmeno in questa.
- La registrazione dei verbali. L'articolo 82 non dice nulla sull'obbligo di registrare i verbali di assemblea o di consiglio. È un tema diverso e non lo trattiamo qui: se l'associazione ha un caso concreto, va verificato sulle fonti dell'imposta di registro nel testo in vigore alla data dell'atto.
In sintesi: cosa fare
Prima di pagare un'imposta, chiedetevi: siamo iscritti al RUNTS? Il documento è dell'ente, o richiesto dall'ente? L'atto è un atto costitutivo, una modifica statutaria o una convenzione con la pubblica amministrazione? Se la risposta a una di queste domande cambia la norma da applicare, annotatela nel fascicolo con l'articolo di riferimento: servirà a chi verrà dopo di voi.
Se tenete i documenti dell'associazione in un gestionale, l'utilità sta nel ritrovare in pochi secondi la delibera, la convenzione o la ricevuta a cui l'esenzione si lega; la scelta dell'imposta da applicare, invece, resta una valutazione di chi firma l'atto. Per i modelli di documenti pronti all'uso c'è la sezione modelli.
Fonti
- D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), art. 82 — Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
- D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), art. 104 — Entrata in vigore e applicazione transitoria
- D.P.R. 131/1986 (Testo unico imposta di registro), art. 5 — versione vigente su Normattiva
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del vostro commercialista o consulente. La normativa del Terzo Settore cambia spesso: la data in cima alla pagina dice a quando è aggiornato il testo.
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